Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17521/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Il ricorrente aveva promosso domanda ex legge Pinto chiedendo l'equo indennizzo per la durata non ragionevole di una causa previdenziale instaurata dalla propria assistita e delle successive iniziative esecutive volte a riscuotere le spese legali distratte in suo favore. La Corte d'appello aveva negato il diritto, ritenendo: che il difensore distrattario non fosse parte del giudizio presupposto; che la richiesta di distrazione non fosse domanda autonoma; che i due procedimenti esecutivi promossi in momenti diversi non potessero essere considerati unitariamente; e che, comunque, la durata non avesse superato la soglia ragionevole. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione della legge Pinto, dell'art. 6 CEDU e degli artt. 93 e 100 c.p.c., sostenendo di essere legittimato a chiedere l'equa riparazione in quanto parte sostanziale o processuale per effetto della distrazione delle spese. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2 della legge n. 89/2001 e degli artt. 112 e 113 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente scomposto il complessivo iter tra cognizione ed esecuzione e tra le diverse procedure esecutive, senza applicare correttamente il criterio di valutazione unitario e il computo dei tempi delle sospensioni e dei giudizi incidentali di opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, confermando che il difensore distrattario non è parte del giudizio presupposto e non è legittimato a dolersi della sua durata irragionevole sulla sola base dell'istanza di distrazione delle spese. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti indicati in motivazione: ha ritenuto errata la motivazione della Corte d'appello nella parte in cui aveva parametrato la durata ragionevole del secondo processo esecutivo a cinque anni e aveva escluso in modo non corretto il computo dei tempi dei giudizi incidentali in relazione a un'esecuzione sospesa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, affinché rivaluti la durata del solo secondo procedimento esecutivo secondo i principi di diritto enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 89/2001

    "ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001"; "violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 89/2001"

    la norma sull'equa riparazione si applica alle sole parti del giudizio presupposto; ai fini del computo della durata ragionevole di cognizione ed esecuzione occorre distinguere i termini massimi delle singole fasi, pur potendo in taluni casi valutarsi unitariamente il complesso procedimentale.

  • art. 3 L. 89/2001

    "ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001"

    richiamato quale base della domanda di equa riparazione.

  • art. 4 L. 89/2001

    "ai sensi dell'art. 4 della legge n. 89/2001"

    il termine semestrale rileva per la proposizione della domanda quando si agisce per la durata irragionevole del processo di cognizione e del successivo processo esecutivo; il decorso va coordinato con il momento di definitività della fase esecutiva nei casi particolari richiamati.

  • art. 5-ter L. 89/2001

    "ai sensi dell'art. 5-ter della legge n. 89/2001"

    indicato come rimedio oppositivo avverso il decreto di rigetto della domanda di equa riparazione.

  • art. 6 CEDU

    "violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 89/2001, dell'art. 6 CEDU"

    richiamato a sostegno del diritto alla ragionevole durata del processo.

  • art. 93 c.p.c.

    "degli artt. 93 e 100 c.p.c."

    richiamato dal ricorrente per sostenere la rilevanza processuale della distrazione delle spese.

  • art. 100 c.p.c.

    "degli artt. 93 e 100 c.p.c."

    richiamato dal ricorrente per affermare il proprio interesse e la legittimazione ad agire.

  • art. 112 c.p.c.

    "violazione e falsa applicazione ... degli artt. 112 e 113 c.p.c."

    invocato per censurare una decisione che avrebbe esaminato una questione diversa da quella dedotta.

  • art. 113 c.p.c.

    "violazione e falsa applicazione ... degli artt. 112 e 113 c.p.c."

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe applicato erroneamente la disciplina della durata ragionevole.

  • art. 104 c.p.c.

    "pur cumulabili nello stesso ricorso, ex art. 104 c.p.c."

    richiamato per affermare la cumulabilità di domande relative alla durata di procedimenti distinti ma collegati.

  • art. 295 c.p.c.

    "sospensione ex art. 295 c.p.c."

    la Corte osserva che il periodo di sospensione non si computa nella durata del processo ai fini Pinto.

  • art. 624 c.p.c.

    "quella regolata dall'art. 624 c.p.c."

    la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. rientra nel novero dei tempi da escludere dal computo della durata del processo sospeso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    "letta la memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c."

    richiamo al rito camerale di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente citato nel testo decisionale.

Massime di principio

  • Ai fini dell'equa riparazione per durata irragionevole del processo, il difensore che abbia soltanto chiesto la distrazione delle spese non è parte del giudizio presupposto e non è legittimato a far valere in proprio la violazione del termine ragionevole di quel processo.
  • L'istanza di distrazione delle spese ha natura accessoria e dipendente dall'esito della controversia principale; non costituisce domanda autonoma né può governare autonomamente i tempi del processo.
  • Nel sistema Pinto, il processo di cognizione e il successivo processo esecutivo possono essere valutati unitariamente solo nei limiti in cui ciò sia coerente con la struttura delle fasi e con la certezza delle situazioni giuridiche; in ogni caso, i rispettivi limiti massimi di durata si cumulano.
  • Se l'esecuzione è sospesa, il tempo della sospensione non si computa nella durata del processo, ma i giudizi di opposizione incidentalmente introdotti devono essere considerati ai fini della valutazione del loro autonomo termine ragionevole.
  • Procedure esecutive diverse, promosse in tempi diversi e per pretese distinte, non sono cumulabili ai fini del superamento del termine di durata ragionevole, anche se originano dal medesimo titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveEqua riparazione per irragionevole durata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.