Cassazione Penale, Sentenza n. 39351/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha sostituito la misura della presentazione periodica con gli arresti domiciliari, deducendo: (1) violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. per mancata valutazione e motivazione sull'attualità del pericolo di recidiva, in particolare per non aver considerato l'intercettazione del 6 marzo 2020 (pag. 186 dell'ordinanza cautelare) che, secondo il ricorrente, manifesta volontà di non essere coinvolto e quindi segni di resipiscenza; (2) vizi di motivazione nella valutazione della pericolosità sociale, con omessa considerazione della regolare attività lavorativa svolta dall'indagato (operatore ecologico da oltre vent'anni) quale elemento attenuante o incompatibile con l'attuale pericolosità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, fondandosi non solo sul fatto contestato (cessione di circa 910 g di hashish del 6 marzo 2020) ma soprattutto sulla persistente vicinanza del ricorrente ad ambienti criminali strutturati e affiliati a Cosa nostra (rapporti documentati fino ad agosto 2021 e incontro con Massimiliano Ficano). La Corte ha giudicato insufficiente la mera allegazione di una telefonata di dissociazione e lo svolgimento di regolare attività lavorativa a fronte della prova di contatti continuativi con ambienti di spaccio. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 28 Reg. Esec. c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata unitamente ad altri articoli per inquadrare il reato contestato (concorso nel reato). La Corte non entra in valutazioni di merito sulla qualificazione dell'illecito, ma si riferisce al quadro normativo del concorso di persone nel reato.
Richiamato per il concorso di persone nel reato: usato per descrivere la imputazione provvisoria (concorso nella cessione di stupefacenti).
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma sul traffico di sostanze stupefacenti e relative sanzioni: riferita alla gravità del fatto contestato (cingente la quantità di stupefacente ceduto) come contesto fattuale rilevante ai fini della valutazione cautelare.
Norma che disciplina la misura della presentazione alla polizia giudiziaria: richiamata per indicare la misura originariamente disposta e sostituita dal Tribunale con gli arresti domiciliari.
Regola l'appello al giudice del riesame: citata perché l'appello del Pubblico Ministero ha determinato la modificazione della misura cautelare da presentazione periodica ad arresti domiciliari.
Norma sulla chiusura delle indagini preliminari: richiamata per segnalare che il fatto del 6 marzo 2020 sembrava essere l'unico addebito contenuto nel provvedimento di chiusura, ma ciò non ha impedito la valutazione della perdurante pericolosità.
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Disposizione sulle misure cautelari e sulla valutazione della pericolosità sociale/recidiva: al centro del motivo di ricorso, è stata interpretata dal Tribunale e confermata dalla Corte come compatibile con la valutazione della perdurante pericolosità alla luce dei rapporti persistenti del ricorrente con ambienti mafiosi, anche a distanza temporale dal fatto.
Richiamata in relazione al criterio della distanza temporale dalla commissione del reato: la Corte osserva che, nonostante il fatto risalga a marzo 2020, la valutazione della attualità della pericolosità può essere supportata da elementi successivi (contatti fino ad agosto 2021), giustificando la misura cautelare.
Norma regolamentare sul compimento di adempimenti di cancelleria: disposta al termine per gli adempimenti conseguenti all'ordinanza della Corte.
Massime di principio
- La valutazione della "pericolosità sociale" ai fini cautelari non si esaurisce con il solo esame del fatto originario: elementi successivi e rapporti con ambienti criminali possono dimostrare la persistenza del pericolo, anche a distanza di tempo.
- La produzione di una singola intercettazione in cui l'indagato dice di non voler essere coinvolto o esprime dissociazione non è automaticamente sufficiente a escludere il pericolo di recidiva se esistono altri elementi che attestano contatti o condotte continuative con ambienti di criminalità organizzata.
- Lo svolgimento di una regolare attività lavorativa stabile non è di per sé incompatibile con la partecipazione ad attività di traffico di sostanze stupefacenti e quindi non vale automaticamente a favore della allegata attenuazione della pericolosità.
- Chi impugna una decisione cautelare deve fornire argomentazioni concrete e contrarie ai fatti e alle evidenze poste dalla parte resistente: allegazioni generiche o isolate risultano spesso insufficienti a sovvertire una valutazione motivata del giudice.
- Nel bilanciamento tra esigenze cautelari e misure meno afflittive, il giudice può legittimamente valorizzare indizi di collegamento con organizzazioni criminali strutturate come elemento decisivo per l'aggravamento della misura.
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