Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 30768/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza con cui un condannato chiedeva di dichiarare un bis in idem parziale e, conseguentemente, di riconoscere la continuazione tra fatti oggetto di una sentenza italiana e fatti oggetto di una sentenza della Corte d'appello di Chambery del 20 ottobre 2004, già riconosciuta in Italia con provvedimento del 12 febbraio 2010. Secondo il ricorrente, la decisione francese riguardava solo segmenti esecutivi di un più ampio disegno criminoso, e precisamente l'importazione dall'Olanda alla Francia e il trasporto di stupefacenti, condotte che sarebbero parte del medesimo iter criminis già giudicato in Italia, relativo a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui egli sarebbe stato promotore. Con il ricorso per cassazione veniva denunciata violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che la motivazione dell'ordinanza fosse manifestamente illogica o contraddittoria perché aveva ritenuto che il giudicato straniero non riguardasse la medesima associazione, ma solo condotte autonome, e perché avrebbe erroneamente ricondotto i fatti francesi all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Con memoria successiva venivano inoltre proposti motivi nuovi: uno per ribadire che i fatti francesi e quelli italiani sarebbero segmenti di un unico disegno criminoso finalizzato all'approvvigionamento e distribuzione di stupefacenti in Italia; un altro per lamentare un vizio di motivazione sul diverso uso delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, preliminarmente, non accoglibile la richiesta di trattazione in camera di consiglio partecipata, perché il rito per l'esame del ricorso ex artt. 610 e 611 c.p.p. non la prevede. Nel merito ha reputato il motivo principale versato in fatto e comunque riproduttivo di censure già esaminate, senza evidenti vizi motivazionali dell'ordinanza impugnata. Ha quindi affermato che il giudice dell'esecuzione aveva correttamente applicato il principio secondo cui, in executivis, non è possibile riconoscere la continuazione tra un reato giudicato in Italia e un reato giudicato con sentenza straniera riconosciuta nell'ordinamento italiano, perché il vincolo della continuazione non rientra tra le finalità del riconoscimento delle sentenze penali straniere ex art. 12, comma 1, c.p. Ha inoltre ritenuto non esaminabili i motivi nuovi perché tardivi e, in ogni caso, travolti dall'inammissibilità del ricorso principale ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p. Ha conseguentemente condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 127 c.p.p.

    ttrattazione in camera di consiglio partecipata

    non è applicabile al rito camerale previsto per l'esame del ricorso per cassazione ex artt. 610 e 611 c.p.p.

  • art. 610 c.p.p.

    disciplina il rito per l'esame del ricorso che non prevede la trattazione partecipata richiesta dalla difesa.

  • art. 611 c.p.p.

    regola il procedimento camerale in cassazione richiamato per negare la richiesta di trattazione partecipata.

  • art. 81 c.p.

    invocato dal ricorrente a fondamento della richiesta di riconoscimento della continuazione tra fatti italiani e fatti oggetto di sentenza straniera.

  • art. 671 c.p.p.

    norma richiamata per la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato nella censura come parametro per la qualificazione delle condotte legate agli stupefacenti.

  • art. 12, comma 1, c.p.

    il riconoscimento della sentenza penale straniera non può essere finalizzato all'applicazione del vincolo della continuazione.

  • art. 3, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73

    non supera la preclusione relativa alla continuazione, poiché estende la valutazione delle sentenze straniere solo per le finalità previste dalla disciplina richiamata.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    l'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi nuovi depositati successivamente.

Massime di principio

  • In sede esecutiva non è riconoscibile la continuazione tra un reato giudicato in Italia e un reato giudicato con sentenza straniera già riconosciuta nell'ordinamento italiano, poiché il vincolo della continuazione non rientra tra le finalità del riconoscimento delle sentenze penali straniere.
  • La preclusione al riconoscimento della continuazione non viene superata dalla disciplina che consente di valutare sentenze straniere nell'ambito della cooperazione giudiziaria europea, se tale disciplina riproduce le medesime finalità limitate del riconoscimento.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, i motivi nuovi depositati successivamente non possono elidere l'inammissibilità del gravame e restano essi stessi travolti dalla sorte del ricorso principale.
  • È inammissibile la richiesta di trattazione in camera di consiglio partecipata quando il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione non la contempla.
  • La censura che si traduce in una diversa ricostruzione del fatto o nella mera contestazione del merito dell'apprezzamento svolto dal giudice di merito è inidonea a fondare il ricorso per cassazione quando non evidenzi un reale vizio di motivazione o una violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.