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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04506/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (attrice)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. proposta da una parte attrice per ottenere il trasferimento di quote di proprietà di un immobile, in forza di una scrittura privata del 2 novembre 2004, oltre alla consegna/immissione nel possesso di una mansarda e al risarcimento del danno. Il convenuto aveva proposto anche domande riconvenzionali di simulazione, collazione, riduzione e restituzione, tutte respinte. La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado, compresa la condanna del convenuto al pagamento di una quota delle spese di lite. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che le spese avrebbero dovuto essere almeno compensate, perché l'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio nei confronti di uno dei convenuti sarebbe stata fondata e accolta dal Tribunale, con conseguente soccombenza dell'attrice su tale profilo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva ritenuto irrilevante, ai fini della soccombenza, il solo accoglimento o fondatezza di una singola eccezione processuale, poiché la soccombenza va individuata in base all'esito complessivo della lite e all'accoglimento o rigetto, totale o parziale, delle domande di merito. Poiché tale impostazione non era stata specificamente censurata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, per mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato come base per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire quote immobiliari derivante dalla scrittura privata.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la richiesta di compensazione delle spese di lite.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La soccombenza ai fini della regolazione delle spese va valutata in relazione all'esito complessivo della lite e all'accoglimento o al rigetto delle domande, non al mero esito di singole eccezioni o questioni processuali.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La censura sulla liquidazione delle spese deve investire specificamente la motivazione effettiva posta a base della decisione, non essendo sufficiente contestare un argomento secondario o non decisivo.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliareSuccessioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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