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Sentenza

Sentenza n. 77/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'annullamento - della “Ordinanza di demolizione e rimessione in pristino di opere abusive” n. -OMISSIS- del 27 luglio 2020, rilasciata dal Comune di Torretta; - della “RELAZIONE TECNICA ISTRUTTORIA” prot. -OMISSIS- del 14 luglio 2020 del Responsabile del IV Settore “Urbanistica, Edilizia Privata e Patrimonio” del Comune di Torretta; - del verbale di sopralluogo n. -OMISSIS-del Reg. P.M. dell'8 luglio 2020 del Comando di Polizia Locale; - dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 30 luglio 2020, con cui il Comune di Torretta ha rettificato il contenuto della “Ordinanza ingiunzione di demolizione opere e strutture e remissione in pristino n. -OMISSIS- del 27/07/2020” per ritenuti errori materiali della stessa; - della comunicazione prot. n. -OMISSIS- del 6 maggio 2020, con cui il Comune di Torretta ha reso noto l'avvio del procedimento; - della segnalazione acquisita al prot. comunale n. -OMISSIS- del 23 settembre 2019, del verbale di sopralluogo del 28 febbraio 2020, della relazione istruttoria prot. n. -OMISSIS-del 28 aprile 2020, tutti citati nella nota del 6 maggio 2020; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale dal quale sia potuto o possa derivare pregiudizio al ricorrente ed allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202001644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanze comunali di demolizione e rimessione in pristino di un manufatto rurale e di opere murarie pertinenziali, nonché atti istruttori e procedimentali presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione del 27 luglio 2020, la successiva ordinanza di rettifica del 30 luglio 2020 e gli atti istruttori e procedimentali presupposti. Ha dedotto, anzitutto, che l'amministrazione avesse imputato indistintamente a tutti i proprietari opere diverse, benché egli fosse proprietario soltanto del manufatto rurale e non dei muretti pertinenziali. Ha inoltre contestato il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il manufatto preesistesse al 1967 e che il Comune, nel 2007, avesse autorizzato interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul medesimo fabbricato, previo parere favorevole della commissione edilizia e dell'autorità sanitaria. A sostegno della preesistenza ha richiamato l'autorizzazione comunale, una perizia giurata, un'aerofotogrammetria del 2000, una relazione di CTU, documentazione catastale e altri elementi documentali. Ha censurato anche la mancata considerazione delle memorie e osservazioni procedimentali, il contrasto tra il nuovo ordine demolitorio e la precedente autorizzazione mai ritirata in autotutela, nonché l'affermazione comunale secondo cui il manufatto sarebbe stato realizzato ex novo nel 2007 sulla base soprattutto di immagini aeree e dell'assenza di una chiara individuazione del rudere. In via subordinata ha sostenuto la sanabilità dell'intervento e la compatibilità con la disciplina della zona agricola.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la censura relativa ai muretti pertinenziali, poiché dopo l'adozione dell'ordinanza ne era stata accertata la demolizione da parte della proprietaria, circostanza non contestata. Ha comunque rilevato che la censura era fondata anche nel merito, poiché il Comune aveva riconosciuto che tali opere non appartenevano al ricorrente. Nel merito delle ulteriori doglianze, il ricorso è stato accolto per difetto di istruttoria e di motivazione. Il Comune non aveva esaminato specificamente, né adeguatamente confutato, la precedente autorizzazione del 2007 e i molteplici elementi prodotti dal privato sulla preesistenza del manufatto al 1967. Il giudice ha ricordato che, in linea generale, l'onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell'abuso grava sul privato, secondo il principio di vicinanza della prova; tuttavia, tale onere deve essere temperato secondo ragionevolezza quando il privato offra elementi rilevanti e plausibili e l'amministrazione non li valuti adeguatamente o sussistano incertezze sulla datazione. In tali casi l'amministrazione deve svolgere una verifica specifica e fornire, se del caso, elementi contrari, anche considerando la prova presuntiva fondata su un complesso di dati documentali, fotografici e certificativi. La motivazione comunale, limitata all'affermazione che dalle immagini aeree non risultava chiaramente la preesistenza di ruderi e che l'immobile doveva quindi ritenersi realizzato ex novo, è stata ritenuta insufficiente. Sono state annullate le ordinanze demolitorie, con salvezza del potere dell'amministrazione di adottare nuovi provvedimenti nel rispetto delle indicazioni conformative della sentenza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La norma disciplina l'ordine di demolizione e rimessione in pristino degli interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità dal titolo; il suo esercizio presuppone un adeguato accertamento dell'abusività e una motivazione coerente con gli elementi disponibili.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001, come recepito dall'art. 14 l.r. Sicilia 16/2016

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla possibilità di sanatoria edilizia; il TAR ha definito il giudizio sulla base dei vizi di istruttoria e motivazione, senza decidere definitivamente la sanabilità del manufatto.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione adeguata del provvedimento; nel caso concreto la motivazione dell'ordine demolitorio non ha dato conto della precedente autorizzazione e degli elementi prodotti dal privato.

  • art. 3 l.r. Sicilia 7/2019

    Richiamato quale parametro regionale dell'obbligo di motivazione e partecipazione; la decisione ha ravvisato la mancata considerazione degli apporti procedimentali del privato.

  • art. 47 NTA del PRG del Comune di Torretta

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la compatibilità del manufatto con la disciplina della zona agricola; il TAR non ha deciso nel merito tale questione, avendo annullato gli atti per carenza istruttoria e motivazionale.

Massime di principio

  • Nell'impugnazione di un ordine di demolizione, l'onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria del manufatto abusivo grava in linea generale sul privato, in applicazione del principio di vicinanza della prova.
  • L'onere probatorio del privato deve essere temperato secondo ragionevolezza quando siano prodotti elementi rilevanti e plausibili sulla preesistenza del manufatto e l'amministrazione non li abbia adeguatamente analizzati oppure permangano obiettive incertezze sulla data di realizzazione.
  • Quando il privato produca aerofotogrammetrie, documenti, certificazioni, perizie o altri elementi convergenti sulla datazione dell'immobile, l'amministrazione deve esaminarli specificamente e motivare le ragioni dell'eventuale loro superamento; non è sufficiente una motivazione fondata sulla sola mancata chiara individuazione del manufatto nelle immagini aeree.
  • L'adozione di un ordine demolitorio incompatibile con una precedente autorizzazione edilizia rilasciata dallo stesso Comune e mai ritirata in autotutela impone una motivazione particolarmente intensa, idonea a spiegare il contrasto tra le due valutazioni amministrative.
  • L'annullamento dell'ordine di demolizione per difetto di istruttoria e motivazione non accerta definitivamente la legittimità edilizia del manufatto, ma lascia salva la riedizione del potere repressivo mediante nuovi provvedimenti adottati sulla base di un'istruttoria completa e di una motivazione adeguata.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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