Sentenza del 07/07/2022 n. 21489 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro decisioni di primo grado favorevoli ai contribuenti che avevano chiesto rimborsi TARSU per gli anni 2010-2013. Contestava che l'appello fosse stato ritenuto aspecifico dal giudice d'appello nonostante contenesse motivi specifici e precedenti di legittimità; denunciava altresì errori di diritto nella qualificazione della specificità dell'impugnazione nel rito tributario, un errato richiamo ad norme del processo civile non applicabili e l'omesso esame di fatti decisivi relativi alla regolamentazione tariffaria che differenziava alberghi e abitazioni per maggiore produzione di rifiuti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (assorbendo il secondo e il terzo) ritenendo che la specificità del motivo di appello nel rito tributario può desumersi dall'atto nel suo complesso e che la riproposizione delle argomentazioni di primo grado non esclude di per sé la specificità se esse esprimono critica all'intero decisum impugnato. Ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo per difetto di interesse (poiché il gravame era stato dichiarato inammissibile e quindi il ricorrente non aveva interesse a contestare rilievi meramente 'ad abundantiam'). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione per un nuovo e motivato esame, compresa la disciplina delle spese.
Norme richiamate
Stabilisce la necessità di motivare specificamente i motivi di appello nel rito tributario; va interpretato restrittivamente ma consentendo l'effettività del sindacato sul merito quando l'atto di gravame, considerato nel suo complesso, esprima la volontà di contestare la decisione di primo grado.
d.lgs. n. 546/1992, art. 1, comma 2
Definisce l'ambito di applicazione del rito tributario; implica che le regole processuali speciali del diritto tributario prevalgono su talune norme del codice di procedura civile quando in conflitto.
richiamata nel motivare l'aspecificità
Norma del processo civile sull'esposizione dei motivi di appello; la Corte ha osservato che non è direttamente applicabile al rito tributario nella misura in cui questo è disciplinato dagli artt. 53 e ss. del d.lgs. 546/1992 e perciò non può essere usata meccanicamente per escludere la specificità dell'appello tributario.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
Richiamata in relazione alle modifiche procedurali intervenute; la Corte segnala che l'originario contenuto dell'art. 342 c.p.c. è stato novellato e che la valutazione della specificità va effettuata alla luce della disciplina tributaria aggiornata.
d.lgs. n. 507/1993, artt. 65, 68, 69
Disposizioni relative alla TARSU e all'articolazione tariffaria: la giurisprudenza consente in linea di principio la differenziazione tariffaria (per esempio tra alberghi e civili abitazioni) quando giustificata da maggiore capacità produttiva di rifiuti; tuttavia tale questione non è stata decisa nel merito dalla Cassazione, che ha solo ordinato il riesame della controversia.
Principio che giustifica l'interpretazione restrittiva delle norme eccezionali che limitano l'accesso alla giustizia (richiamato per sostenere l'interpretazione restrittiva dell'art. 53 d.lgs. 546/1992).
Massime di principio
- Nel rito tributario la 'specificità' del motivo di appello va valutata sull'atto nel suo complesso: anche la riproposizione di argomentazioni di primo grado può essere sufficiente se espone, direttamente o implicitamente, la critica al decisum impugnato.
- Il giudice non deve rigettare meccanicamente l'appello come aspecifico quando dalle premesse, dalla parte espositiva o dalle conclusioni si desume la volontà di censurare la decisione di primo grado; va operata una lettura complessiva dell'atto.
- Se un giudice di merito dichiara l'appello inammissibile, il ricorrente perde interesse a impugnare eventuali rilievi meramente 'ad abundantiam' fatti dal giudice sul merito; tali rilievi, se contestati, possono risultare inammissibili per difetto di interesse.
- La legittimità di una differenziazione tariffaria TARSU tra categorie (es. alberghi vs abitazioni) è possibile in presenza di adeguata giustificazione sulla diversa produzione di rifiuti, ma la valutazione di tale giustificazione richiede esame motivato sul merito e non può essere decisa in via incidentale quando l'appello è stato dichiarato inammissibile.
- Per il Comune o per l'ente impositore che impugna, è prudente formulare nell'appello motivi chiari, specifici e collegati punto per punto alla motivazione della sentenza gravata, indicando ove possibile precedenti di legittimità e fatti concreti che dimostrino l'errore nella decisione di primo grado.
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