Cassazione Civile, Ordinanza n. 28839/2025 del 31/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta dal proprietario di un gregge contro il proprietario di un cane pastore, deducendo che l'animale aveva aggredito il bestiame causando danni e abbattimenti di pecore. Nel giudizio di merito era stato chiamato anche il soggetto indicato come custode della proprietà in cui il cane era tenuto, nonché la compagnia assicuratrice della responsabilità civile del proprietario. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria nei confronti del solo proprietario del cane e la domanda di garanzia verso l'assicuratore; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il proprietario del cane ha proposto tre motivi, tutti formalmente ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: con il primo ha contestato che la responsabilità ex art. 2052 c.c. potesse gravare su di lui nonostante la presenza di un custode di fatto dell'animale, sostenendo che l'effettiva custodia fosse del dipendente che curava il cane in sua assenza; con il secondo ha censurato l'accertamento di fatto circa l'attribuzione dell'aggressione al suo cane, invocando anche la regola del 'più probabile che non' e il fatto notorio; con il terzo ha contestato la quantificazione del danno, in particolare l'inclusione di alcune pecore abbattute che, secondo la sua prospettazione, non sarebbero state causalmente riconducibili all'aggressione del cane. I controricorrenti hanno resistito con distinti controricorsi. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile: il primo motivo si fondava su un erroneo presupposto giuridico, perché l'art. 2052 c.c. non basa la responsabilità sulla mera custodia dell'animale ma sull'utilizzazione dell'animale nell'interesse proprio; gli altri motivi erano diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e il terzo difettava anche di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto sanato il vizio di omessa notifica al terzo intimato costituitosi con controricorso, ma ha escluso la fondatezza dei motivi: il primo perché muoveva da una nozione errata di responsabilità da animale, il secondo e il terzo perché si risolvevano in contestazioni di merito sull'accertamento del fatto e sulla valutazione delle prove, non scrutinabili in cassazione; inoltre il terzo motivo era anche carente di specificità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti, con distrazione per uno di essi, ed è stata altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La responsabilità per danni cagionati da animali non si fonda sulla mera custodia di fatto, ma sull'utilizzazione dell'animale nell'interesse proprio; risponde il proprietario o chi se ne serve per trarne utilità, anche tramite terzi affidatari.
Richiamato solo in funzione comparativa: la disciplina dell'art. 2052 c.c. non è assimilabile a quella della responsabilità da cose in custodia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
I motivi formulati come omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili quando, in realtà, sollecitano una nuova valutazione del merito o censurano accertamenti di fatto coperti da doppia conforme.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
La doppia decisione conforme nel merito preclude la deduzione in cassazione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando la censura si fonda su un principio di diritto manifestamente infondato, incompatibile con l'orientamento consolidato della Corte.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i passaggi rilevanti; la mera contestazione generica della quantificazione del danno è inammissibile se non sono precisati gli atti e le deduzioni già svolte in appello.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memorie.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che abbia dichiarato di aver anticipato le spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 2052 c.c. la responsabilità per danni cagionati da animali non dipende dalla mera custodia materiale o temporanea dell'animale, ma dal fatto che il soggetto se ne serva per un'utilità propria; la custodia, anche se affidata a terzi, è irrilevante se l'utilizzazione resta nell'interesse del proprietario.
- Il proprietario dell'animale non si libera dimostrando che un dipendente o altro terzo ne abbia avuto la disponibilità materiale o se ne sia occupato in sua assenza, quando non risulti un autonomo interesse del terzo nell'utilizzo dell'animale.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione delle prove; quando esiste una doppia conforme sulle questioni di fatto, il controllo di legittimità resta precluso nei limiti stabiliti dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
- La regola del 'più probabile che non' attiene all'accertamento del nesso causale e non è pertinente quando la questione controversa riguarda, prima ancora, l'attribuibilità materiale della condotta dannosa a un determinato animale.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico anche nella censura sulla quantificazione del danno: non basta contestare in modo generico il quantum debeatur, ma occorre indicare con precisione gli atti e le deduzioni già svolte nei gradi di merito.
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