Cassazione Civile, Ordinanza n. 13615/2023 del 17/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di concessione del 7 febbraio 2002 relativo all’estrazione di materiale da terreni di proprietà dell’amministrazione separata, stipulato tramite il comune. L’ente attrice sosteneva che la concessionaria dovesse corrispondere sia un canone annuo sia una somma proporzionale al materiale estratto; lamentava che, dopo i primi cinque anni, il comune avesse riversato solo il corrispettivo legato all’estrazione e non anche i canoni maturati. In primo grado fu accolta una domanda proposta in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. per ottenere il pagamento di euro 25.821,90. In appello la società contestò sia l’interpretazione dell’art. 12 del contratto, sostenendo la non cumulabilità dei due importi e la rilevanza della scrittura di rettifica dell’11 aprile 2008, sia la legittimazione dell’amministrazione separata ad agire in via surrogatoria. Con il ricorso per cassazione la società dedusse: 1) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e dell’art. 12 del contratto, oltre che della scrittura di rettifica e delle norme codicistiche sull’interpretazione; 2) violazione dell’art. 2900 c.c. per insussistenza dei presupposti dell’azione surrogatoria promossa dall’ASBUC.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché fondato su documenti e atti di merito non adeguatamente riprodotti né specificamente localizzati nel ricorso, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo in via derivata, poiché presupponeva l’accoglimento della tesi sul contenuto del contratto, tesi che la Corte non poteva scrutinare proprio per l’inammissibilità del primo motivo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L’azione surrogatoria è richiamata come mezzo per far valere il credito del soggetto surrogato nei confronti del debitore del terzo inerte; nel caso concreto la Corte non ne esamina nel merito i presupposti, perché il motivo è dichiarato inammissibile in via derivata.
Norma invocata come criterio di interpretazione del contratto; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per difetto di specificità del ricorso.
Norma invocata come criterio di interpretazione sistematica delle clausole contrattuali; il relativo scrutinio è precluso dall’inammissibilità del motivo.
Norma invocata sul criterio di buona fede nell’interpretazione del contratto; la Corte non la applica nel merito per carenza di autosufficienza del ricorso.
art. 1368, secondo comma, c.c.
Richiamato quale criterio interpretativo sussidiario basato sulle pratiche generali; non esaminato nel merito per mancata indicazione puntuale degli atti.
Richiamato sul criterio di contemperamento degli interessi nei contratti a titolo oneroso; la Corte non valuta la censura nel merito.
art. 12 preleggi
Invocato per l’interpretazione secondo la reale intenzione delle parti; il motivo è dichiarato inammissibile prima dello scrutinio sostanziale.
È la norma decisiva: il ricorso è inammissibile perché non riproduce integralmente i documenti richiamati e non ne indica specificamente la collocazione nei fascicoli, impedendo alla Corte il controllo delle censure.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per i due motivi di ricorso; la Corte non entra nel merito delle violazioni denunciate perché i motivi sono inammissibili.
Norma processuale in base alla quale è stata fissata la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamata ai fini del contributo unificato aggiuntivo.
Cass., S.U. n. 34469/2019
Richiamata come precedente che ribadisce l’inammissibilità delle censure fondate su atti e documenti non riprodotti o non puntualmente localizzati nel ricorso.
Cass., S.U. n. 8950/2022
Richiamata come conferma dell’onere di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati e la loro presenza nel giudizio di merito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le censure basate su atti o documenti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce in modo adeguato il contenuto e non indica specificamente dove siano rinvenibili nei fascicoli di causa.
- L’onere di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. richiede che il ricorso renda possibile il controllo immediato delle doglianze senza necessità di ricerche integrative da parte della Corte.
- Se il primo motivo è dichiarato inammissibile perché preclusivo dell’esame del fatto costitutivo posto a base della censura, anche il motivo che da quel presupposto dipende può risultare inammissibile in via derivata.
- Le doglianze sull’interpretazione del contratto non possono essere esaminate in sede di legittimità quando il ricorso non consenta di verificare integralmente il testo negoziale e gli atti richiamati.
- L’azione surrogatoria può essere scrutinata solo se il ricorso consente di accertare preliminarmente il fondamento della pretesa sostanziale dedotta; se tale base è processualmente inammissibile, lo è anche la censura sulla legittimazione surrogatoria.
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