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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03459/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (allevatore)

La controversia

I proprietari di alcuni immobili vicini a un allevamento di suini e bovini convenivano in giudizio la società esercente l’attività e i suoi soci, deducendo che l’insediamento fosse posto a distanza inferiore a quella prevista da norme di legge e strumenti urbanistici e che producesse immissioni odorose intollerabili. Chiedevano, in via principale, l’arretramento dell’allevamento per il rispetto delle distanze; in subordine, l’adozione di misure tecniche per eliminare le immissioni; ancora in subordine, per l’ipotesi di non eliminabilità delle immissioni, un’indennità per la diminuzione del valore dei fondi; comunque, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali alla salute. In primo grado la domanda era stata accolta con ordine di eseguire opere per cessare le immissioni e condanna al risarcimento di una somma equitativa. In appello, però, la corte territoriale aveva riformato la decisione limitatamente alla domanda patrimoniale sul deprezzamento dei fondi, ritenendola subordinata all’ipotesi di non eliminabilità delle immissioni e comunque non più accoglibile dopo l’accoglimento delle domande principali di ripristino/eliminazione. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita erronea individuazione del petitum e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato; omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla domanda risarcitoria patrimoniale; violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di non contestazione quanto al motivo di appello incidentale sulle distanze minime; omesso esame di un fatto decisivo in relazione alle distanze; violazione delle norme sulle spese di lite e sul contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: il primo perché la corte d’appello aveva correttamente interpretato le domande, distinguendo tra azione reale ex art. 844 c.c. per le immissioni e domanda personale risarcitoria ex art. 2043 c.c., e aveva legittimamente escluso la condanna al ristoro del deprezzamento dei fondi dopo l’accoglimento delle domande principali di eliminazione delle immissioni; il secondo e il quarto perché erano in realtà censure su domande e questioni, non su un fatto storico decisivo, e comunque la corte territoriale si era pronunciata espressamente; il terzo perché la declaratoria di inammissibilità del motivo d’appello incidentale sulle distanze era coerente con la necessità di individuare prima le distanze normative pertinenti e con la diversa qualificazione dell’allevamento come estensivo; il quinto perché era privo di specifica critica alla regolazione delle spese. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati, in solido, a rifondere le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    "corrispondenza tra chiesto e pronunciato"

    la violazione si configura solo se il giudice attribuisce un bene della vita diverso da quello domandato o omette di pronunciarsi su una domanda; l’interpretazione del petitum è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio processuale o dell’error in judicando/facti correttamente dedotti

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la censura è ammissibile quando investe la qualificazione giuridica dei fatti o la violazione di norme sostanziali/procedurali, non quando maschera un errore di fatto o di interpretazione della domanda

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il parametro corretto per denunciare la nullità processuale derivante da violazione dell’art. 112 c.p.c. e dalla errata individuazione del petitum

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    consente soltanto la denuncia dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non copre domande, eccezioni, questioni o argomentazioni difensive

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione riguarda i fatti allegati e non specificamente contestati; non si estende alle norme giuridiche o alla qualificazione normativa della fattispecie

  • art. 844 c.c.

    l’immissione intollerabile può fondare una tutela reale inibitoria e, nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata, una domanda di indennizzo per la diminuzione di valore del fondo, distinta dal risarcimento aquiliano

  • art. 2043 c.c.

    il risarcimento dei danni da immissioni illecite presuppone un fatto illecito e tutela il proprietario come soggetto leso personalmente, distinto dall’indennizzo per sacrificio del fondo

  • artt. 872 comma 2 e 873 c.c.

    la violazione delle norme integrative sulle distanze tra costruzioni può comportare anche la condanna al ripristino della distanza legale mediante arretramento del fabbricato

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza, salvo compensazione nei casi consentiti

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 336 c.p.c.

    l’eventuale diversa regolazione delle spese discende come effetto consequenziale di una diversa decisione sul merito

Massime di principio

  • Quando una domanda è proposta in via subordinata, il suo accoglimento non è possibile se viene accolta la domanda principale cui essa è espressamente condizionata, salvo che il giudice di merito abbia effettivamente qualificato in modo diverso il petitum o abbia omesso di esaminare una domanda autonoma.
  • L’individuazione del contenuto della domanda è attività del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se si traduce in violazione dell’art. 112 c.p.c. o in un vizio di legittimità correttamente tipizzato. Non basta prospettare una diversa lettura dell’atto introduttivo.
  • La domanda di indennizzo per deprezzamento del fondo causato da immissioni eccedenti la normale tollerabilità è distinta dalla domanda di risarcimento dei danni da fatto illecito: la prima è riconducibile alla tutela reale ex art. 844 c.c., la seconda all’art. 2043 c.c.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo fatti storici decisivi e discussi; non può essere usato per contestare questioni giuridiche, domande, eccezioni o la mancata condivisione dell’interpretazione del petitum.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti allegati e non contestati specificamente, non sulle qualificazioni giuridiche o sull’applicabilità di norme di distanza.
  • La violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni e la disciplina delle immissioni costituiscono piani distinti: la prima può condurre all’arretramento, la seconda all’inibitoria o al risarcimento/indennizzo secondo i presupposti propri della relativa azione.
  • Nel giudizio di cassazione, una censura sulle spese è inammissibile se non contiene una critica specifica alla ratio della statuizione impugnata, non essendo sufficiente invocare genericamente una diversa regolazione in conseguenza di un auspicato diverso esito del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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