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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05711/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da due contratti di finanziamento collegati a garanzia ipotecaria, per i quali la banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dei finanziati per oltre 7 milioni di euro, a titolo di somme asseritamente dovute per il mancato rimborso. I debitori hanno opposto il decreto sostenendo che i contratti fossero mutui ipotecari e che solo una parte delle somme fosse stata effettivamente erogata, mentre il resto sarebbe stato utilizzato per l'acquisto di titoli della stessa banca e tenuto in una gestione patrimoniale estera, quale ulteriore garanzia. Hanno inoltre dedotto che un accordo modificativo del 2016, con riduzione dell'ipoteca e disinvestimento di titoli, fosse affetto da nullità, annullabilità per vizio del consenso o risoluzione per grave inadempimento della banca, e che la banca non avesse comunicato periodicamente gli interessi maturati né trasferito tempestivamente somme depositate all'estero. Il Tribunale ha respinto l'opposizione e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo provata l'integrale erogazione delle somme e insussistenti nullità, vizi del consenso e interesse ad agire sulle ulteriori doglianze. In cassazione sono stati proposti cinque motivi: violazione dell'art. 2697 c.c. per la prova dell'erogazione; violazione dell'art. 2735 c.c. per il preteso valore confessorio dell'accordo modificativo; violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi per la ricostruzione dei movimenti finanziari e del blocco della gestione estera; violazione degli artt. 100 c.p.c. e 2735 c.c. quanto all'interesse ad agire e alla transazione; violazione dell'art. 100 c.p.c. per l'accertamento dell'inadempimento della banca relativo agli interessi e al trasferimento delle somme.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, formalmente costruiti come violazioni di legge o omessi esami, in realtà mirassero a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito. In particolare, ha osservato che la censura sull'onere della prova non denunciava un errato riparto probatorio, ma una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio; che il motivo sul valore confessorio non colpiva la reale ratio decidendi, perché la Corte d'appello non aveva attribuito carattere confessorio determinante alle comunicazioni richiamate, ma le aveva considerate solo insieme ad altri elementi; che il vizio motivazionale era in parte precluso e comunque non configurabile come omesso esame di singoli elementi istruttori; che le questioni sulla transazione e sulla sua eventuale risoluzione non risultavano specificamente dedotte nei gradi di merito; e che il quinto motivo non confrontava tutte le autonome rationes decidendi poste a base del rigetto della domanda di accertamento dell'inadempimento. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce erroneamente il peso probatorio a una parte; non quando si contesta la valutazione delle prove svolta dal merito.

  • art. 2735 c.c.

    le dichiarazioni inserite in una transazione possono avere valore confessorio solo se contengono una ricognizione di fatti preesistenti come fatti, non valutazioni giuridiche; la relativa valutazione resta per lo più apprezzamento di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    la doglianza non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale; è inammissibile la censura che non si confronti con tutte le autonome ragioni poste a base della decisione impugnata.

  • art. 348-ter c.p.c.

    opera la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza d'appello non si discosti dal ragionamento del primo giudice nei casi rilevanti.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    non può essere usato per veicolare doglianze che in realtà attaccano solo la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, indicando dove e come le questioni siano state dedotte nei gradi di merito.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto o inammissibilità va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice del merito distribuisca l'onere della prova in modo giuridicamente scorretto; non quando la parte contesti, in sostanza, la valutazione delle prove compiuta dal giudice.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come terzo grado di merito per ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio, anche se la censura è formalmente formulata come violazione di legge o vizio motivazionale.
  • Le dichiarazioni inserite in una transazione possono avere valore confessorio solo se contengono una chiara ricognizione di fatti preesistenti e sfavorevoli, non mere valutazioni o clausole inserite nell'equilibrio sinallagmatico dell'accordo.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli documenti o di elementi istruttori secondari.
  • Quando la decisione impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a reggerla, il ricorso è inammissibile se non le censura tutte specificamente.
  • Le questioni non dedotte in modo specifico nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; il ricorso deve indicare con precisione dove tali questioni siano state sollevate.
  • L'interesse ad agire richiede un'utilità concreta e attuale, e la sua esclusione è correttamente affermata quando la domanda proposta non è collegata a un pregiudizio giuridicamente rilevante o comunque non supera altre rationes autonome di rigetto.

Come è indicizzato

MaterieMutuoContenzioso tributario
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullitàAnnullabilitàRisoluzione del contrattoGiudicato

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