Cassazione Civile, Ordinanza n. 35718/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un investitore aveva convenuto la banca chiedendo accertarsi la nullità, inefficacia o annullabilità del contratto di negoziazione e vendita di prodotti finanziari derivati e la condanna della banca alla restituzione di euro 250.000, oltre accessori, deducendo di aver subito addebiti rilevanti in assenza di un valido contratto quadro e di avere effettuato investimenti non coerenti con il proprio profilo di rischio. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità dell'operazione per assenza del contratto quadro ma aveva respinto la domanda di condanna restitutoria. In appello, il gravame era stato respinto: la Corte territoriale ha ritenuto che dalle risultanze contabili e dalla consulenza tecnica emergesse un utile complessivo per l'investitore nel periodo considerato, che non risultassero provati gli asseriti addebiti di commissioni e che non fosse possibile ricostruirli neppure indirettamente in mancanza di documentazione completa. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per asserita contestazione tardiva o non specifica della banca e per errata valutazione delle risultanze documentali; omessa pronuncia e motivazione apparente, oltre a violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 2724, 2725 e 2729 c.c., per non avere la Corte d'appello valorizzato presunzioni semplici e elementi indiziari idonei a dimostrare l'addebito delle commissioni; violazione dell'art. 92 c.p.c. per la condanna alle spese nonostante l'asserita parziale soccombenza della banca.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché diretti, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, senza dedurre un reale vizio di legittimità: la valutazione della non contestazione e il giudizio sull'efficacia dei documenti e delle presunzioni appartengono al merito; inoltre, la doglianza sulla mancata valorizzazione di un ragionamento presuntivo era formulata come violazione di legge, ma in realtà mirava a censurare il mancato uso delle presunzioni, censura proponibile solo nei limiti del vizio motivazionale o dell'omesso esame di un fatto decisivo, non adeguatamente articolato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la parte ricorrente non era totalmente vittoriosa in appello, essendo stato rigettato il gravame, sicché la condanna alle spese non violava l'art. 92 c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La censura per omessa pronuncia è infondata quando il provvedimento richiesto è stato comunque adottato; non ricorre se la decisione esiste sul punto, anche se sfavorevole alla parte.
La dedotta violazione non è configurabile se la doglianza investe in realtà la valutazione del materiale probatorio o la qualificazione del fatto, non il principio di disponibilità/non contestazione.
Il convenuto deve prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti costitutivi allegati dall'attore; la contestazione, ove sussistente già nella comparsa di risposta, impedisce di considerare il fatto come ammesso.
La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consenta di comprendere il percorso logico della decisione.
La censura di violazione dell'onere della prova non può essere usata per ottenere una diversa ricostruzione del fatto quando il giudice di merito abbia ritenuto non dimostrati i fatti allegati.
Richiamato nel contesto della prova presuntiva e della prova della commissione di operazioni non documentate, ma senza accoglimento della censura.
Richiamato nel contesto della prova presuntiva e della prova della commissione di operazioni non documentate, ma senza accoglimento della censura.
Le presunzioni semplici sono lasciate alla prudenza del giudice; la violazione è deducibile solo se il giudice ammetta presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza o fondi la presunzione su fatti storici inidonei.
È inammissibile il ricorso che richiami documenti o atti del giudizio di merito senza riprodurne o riassumerne il contenuto essenziale.
La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; la condanna alle spese non viola la norma se la parte non è totalmente vittoriosa.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la disciplina del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La contestazione dei fatti costitutivi allegati dall'attore deve essere chiara e specifica; se il giudice di merito ritiene che essa sia stata svolta tempestivamente e in modo adeguato, tale apprezzamento è sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
- Il ricorrente per cassazione non può trasformare in violazione di legge una censura che mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o l'adozione di un diverso ragionamento inferenziale.
- La mancata utilizzazione delle presunzioni semplici non integra di per sé violazione dell'art. 2729 c.c.; occorre denunciare, se del caso, un omesso esame di fatti decisivi o una motivazione sotto il minimo costituzionale, indicando in modo puntuale i fatti storici, i dati da cui risultano e la loro decisività.
- L'omesso esame di elementi istruttori non coincide con l'omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice.
- Le censure fondate su documenti del giudizio di merito richiedono una precisa riproduzione o almeno un riassunto del loro contenuto essenziale, altrimenti sono inammissibili per difetto di autosufficienza.
- La condanna alle spese non è censurabile per violazione dell'art. 92 c.p.c. quando la parte non risulti totalmente vittoriosa; la valutazione sull'eventuale compensazione resta nell'ambito del potere discrezionale del giudice di merito.
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