Cassazione Penale, Ordinanza n. 31650/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di merito, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena dell'imputata aderendo al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo: violazione del combinato disposto degli artt. 129 e 444 c.p.p. in relazione alla qualificazione giuridica del fatto; illegittimità del doppio aumento di pena ex art. 624-bis, comma 3, c.p. e art. 99, comma 4, c.p.; violazione del principio affermato dalle Sezioni Unite "Indelicato". In sostanza, la ricorrente contestava la correttezza della qualificazione giuridica e del trattamento sanzionatorio definito con il concordato, ritenendo che vi fossero profili di proscioglimento o di illegalità della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, in tema di concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, mentre restano inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi di determinazione della pena che non si traducano in una pena illegale. Nel caso concreto, i motivi proposti non rientravano nel perimetro delle censure ammissibili e la doglianza sulla pena coincideva con quella concordata tra le parti, senza integrare una pena illegale. Ne è conseguita la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
disciplina il concordato in appello; il ricorso per cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis è ammesso solo per censure inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo
la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile quando la sentenza deriva da concordato in appello, se non nei limiti delle censure ammissibili
richiamato dalla difesa in relazione alla qualificazione giuridica del fatto
richiamato dalla difesa come base del contestato aumento di pena
richiamato dalla difesa come ulteriore base del contestato aumento di pena
nessun richiamo diretto nel testo; non presente
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in difetto di assenza di colpa
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01
afferma il perimetro di ammissibilità del ricorso avverso sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. e la nozione di pena illegale rilevante
Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, De Paola, Rv. 266080
precisa che non è pena illegale 'ab origine' la sanzione complessivamente legittima ma determinata con percorso argomentativo viziato; pena illegale è quella diversa per specie o fuori dai limiti edittali
Massime di principio
- Nel concordato in appello il sindacato di legittimità è delimitato: sono deducibili solo vizi relativi alla formazione della volontà negoziale, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e pronuncia del giudice.
- Non è ammissibile, in sede di ricorso contro sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., censurare la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando il motivo non rientri nel perimetro delle doglianze consentite.
- I vizi relativi alla determinazione della pena non sono di per sé deducibili in cassazione se la sanzione resta entro i limiti legali e coincide con quella concordata; per integrare il vizio occorre una vera pena illegale.
- La pena illegale rilevante in cassazione è solo quella che si pone fuori dal tipo legale o oltre i limiti edittali, non la pena astrattamente corretta ma frutto di un percorso motivazionale errato.
- Quando il ricorso è inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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