Cassazione Civile, Ordinanza n. 07127/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non esamina i motivi di ricorso perché sopravvenuta la rinuncia del ricorrente, accettata dalla controparte. Ai sensi dell'art. 391 c.p.c. dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità e compensa le spese tra le parti. Inoltre dà atto della non sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha ripreso a tassazione, ai fini IRPEF e addizionale regionale, una plusvalenza non dichiarata ritenuta derivante dal conferimento di quote societarie in una società di diritto inglese. Il contribuente aveva impugnato anche il diniego di autotutela su tale avviso e su altro atto impositivo relativo a sanzioni per omesso monitoraggio fiscale; la CTP aveva dichiarato inammissibile uno dei ricorsi e rigettato il resto, e la CTR aveva respinto l'appello. In Cassazione il contribuente ha proposto tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rappresentando di avere concluso un accordo con l'Amministrazione per definire le pendenze tributarie mediante definizione agevolata ex d.l. n. 193/2016 conv. in l. n. 225/2016, con integrale versamento di quanto dovuto. L'Agenzia delle entrate ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso, se ritualmente depositata e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità con ordinanza
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
in caso di estinzione non sono ravvisati i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
d.P.R. n. 917/1986, artt. 9 e 81
nel testo applicabile ratione temporis
richiamati dall'Amministrazione come base della ripresa a tassazione della plusvalenza
d.l. n. 193/2016 convertito in l. n. 225/2016
indicato dal ricorrente come disciplina della definizione agevolata in base alla quale sono state regolate le pendenze tributarie
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se sottoscritta personalmente dalla parte e accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del giudizio e rende superfluo l'esame dei motivi.
- In sede di legittimità, l'estinzione per rinuncia comporta la compensazione delle spese quando risulta la relativa accettazione e non emergono diverse statuizioni sulle spese.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'esame della fondatezza delle questioni sostanziali o processuali dedotte nel ricorso.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, non si applica l'ulteriore contributo unificato se la Corte dà atto della mancanza dei presupposti processuali previsti dalla disciplina del contributo unificato.
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