Cassazione Penale, Sentenza n. 34431/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Con ordinanza del 5 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato la domanda del condannato, detenuto in espiazione di pene cumulate per usura, estorsione, partecipazione con ruolo di vertice ad associazione di stampo mafioso, danneggiamento e violazione della legge sulle armi aggravata, volta a ottenere l’affidamento in prova o, subordinatamente, la semilibertà. Il Tribunale ha ritenuto ostativi tutti i titoli di condanna, in quanto riferiti a reati ricompresi nell’art. 4-bis ord. pen., e ha escluso la collaborazione con la giustizia e l’allegazione di elementi idonei a dimostrarne l’impossibilità o l’irrilevanza. Ha inoltre considerato generica la deduzione dell’impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili e ha ritenuto non dimostrati la rescissione dei collegamenti con la criminalità organizzata e il superamento del pericolo di ripristino, valorizzando la difficoltà del detenuto a riconoscere le proprie responsabilità, la mancanza di riflessione sull’illiceità delle condotte e sul danno arrecato, nonché la prevalente attenzione alle esigenze familiari. La difesa ha proposto sette motivi: (1) violazione di legge e motivazione apparente per il mancato scioglimento del cumulo, sostenendo che la pena per i reati ostativi già espiata dovesse essere separata e che l’inclusione dell’usura tra i reati ostativi, successiva al fatto, non potesse operare retroattivamente; (2) vizio motivazionale per omessa valutazione complessiva degli elementi dedotti a prova della rescissione dei collegamenti, tra cui opportunità lavorative, trasferimento lontano dai luoghi d’origine, disponibilità abitativa, tempo trascorso in detenzione e relazione relativa al progetto genitorialità; (3) omessa valorizzazione dell’avvio, pur non completato, della revisione critica e di condotta carceraria, lavoro intramurario, formazione e partecipazione al progetto genitorialità; (4) mancata considerazione dell’effetto delle gravi problematiche familiari sulla motivazione a condurre una vita conforme alla legge; (5) violazione del diritto di difesa e disparità di trattamento per avere collegato il mancato scioglimento del cumulo alla mancata ammissione di responsabilità; (6) omessa valutazione delle concrete opportunità lavorative e motivazione apparente, nonché assenza di motivazione sulla semilibertà; (7) riproduzione della precedente ordinanza del 16 ottobre 2025 senza valutare le nuove allegazioni concernenti lavoro, locazione, scioglimento del cumulo e trasferimento del nucleo familiare. La difesa ha chiesto l’annullamento con rinvio; anche il Procuratore generale ha concluso in tal senso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i sette motivi, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sul primo motivo, ha osservato che lo scioglimento del cumulo è consentito per accedere a un beneficio quando sia stata espiata la parte di pena relativa ai reati ostativi, ma nel caso concreto tutte le condanne risultavano ostative, perché riferite a reati di partecipazione a clan ‘ndranghetisti o a reati-fine aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p.; pertanto non vi era una porzione di pena non ostativa rilevante da separare. I motivi secondo, terzo, quarto, sesto e settimo sono stati esaminati congiuntamente e respinti: il Tribunale aveva considerato gli elementi allegati, ma correttamente li aveva reputati insufficienti, poiché regolare condotta carceraria e partecipazione al percorso rieducativo non bastano da sole a superare il regime ostativo; inoltre, la revisione critica non risultava adeguata e non erano specificamente contestate le conclusioni sulla genericità dell’impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili. La valutazione sulla mancata dimostrazione dell’assenza di collegamenti attuali o del pericolo di ripristino è stata ritenuta logica e coerente con la relazione di osservazione. Anche il quinto motivo è stato respinto: la mancata ammissione di responsabilità non è di per sé condizione ostativa, purché il condannato accetti la condanna e si attivi nei confronti delle vittime, condizioni che la Corte ha ritenuto mancanti nel caso concreto. Infine, la censura sulla semilibertà è infondata perché, essendo comune alle misure richieste il presupposto dell’art. 4-bis, comma 1-bis, e risultando tale presupposto assente, non era necessario esaminare gli ulteriori requisiti propri della singola misura.
Norme richiamate
art. 4-bis, comma 1, legge n. 354 del 1975
dispone che i condannati per taluni reati, tra i quali quelli di cui all’art. 416-bis cod. pen., nonché quelli aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. possono accedere alle misure alternative previste dal capo VI della legge citata “solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’art. 58-ter della presente legge”.
Per i condannati per i reati indicati dalla disposizione, l’accesso alle misure alternative è subordinato alla collaborazione con la giustizia, salvo le ulteriori ipotesi previste dalla disciplina.
art. 4-bis, comma 1-bis, legge n. 354 del 1975
dispone che i benefici possano essere concessi ai condannati per i delitti sopra menzionati, anche in assenza di collaborazione con la giustizia, “purché gli stessi dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile.”
In assenza di collaborazione, la concessione dei benefici richiede la prova dell’adempimento delle obbligazioni civili o dell’assoluta impossibilità di adempiervi e l’allegazione di elementi specifici, ulteriori rispetto alla condotta carceraria e alla partecipazione al trattamento, idonei a escludere collegamenti attuali e il rischio del loro ripristino. La regolare condotta carceraria e la partecipazione al percorso rieducativo, da sole, non sono sufficienti.
art. 4-bis, comma 1-bis.1, legge n. 354 del 1975
Il comma 1-bis.1.1. prevede che, con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possano essere stabilite prescrizioni volte a impedire il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata o che impediscano la commissione di nuovi reati.
Le prescrizioni possono accompagnare la concessione dei benefici per prevenire il ripristino dei collegamenti criminali o la commissione di nuovi reati; nel caso deciso, tuttavia, mancavano i presupposti generali per concedere i benefici.
art. 58-ter legge n. 354 del 1975
Al fine del superamento delle condizioni ostative alla fruizione di determinati benefici penitenziari (nel caso di specie, la liberazione condizionale) stabilite dal combinato disposto degli artt. 4 bis e 58 ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 e 2 della legge 12 luglio 1991 n. 203, è necessario che nell'istanza il condannato prospetti, almeno nelle linee generali, elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrilevanza della sua collaborazione, così da consentire l'esame del merito dell'istanza stessa
Per poter esaminare nel merito una domanda di beneficio in presenza delle condizioni ostative, il condannato deve prospettare nell’istanza, almeno in termini generali, elementi specifici relativi all’impossibilità o all’irrilevanza della collaborazione.
per quanto evincibile dall’ordinanza impugnata, la pena in espiazione costituisce il risultato del cumulo delle pene inflitte per reati di usura, estorsione, partecipazione, con ruolo di vertice, ad associazione di stampo mafioso, danneggiamento e violazione della legge armi aggravata ai sensi dell’art. 7 della legge n. 103 del 1991 e, quindi, secondo quanto affermato nell’ordinanza e non contestato dal ricorrente, di pene inflitte per reati di partecipazione a clan ‘ndranghetisti e per reati fine “commessi al fine di agevolare l’attività dell’organizzazione” ovvero, tutti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
La partecipazione ad associazione di tipo mafioso è indicata tra i reati ostativi; nel caso concreto, inoltre, le condanne risultavano ostative anche perché i reati-fine erano aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p.
Ne discende che tutte le condanna sono ostative ai benefici e non risulta rilevante, quindi, il principio della scindibilità del cumulo giuridico.
Quando tutte le condanne comprese nel cumulo sono per reati ostativi, non è rilevante invocare la scindibilità del cumulo ai fini dell’accesso ai benefici penitenziari.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. censura la decisione per non aver proceduto allo scioglimento del cumulo giuridico, sì da consentire, in attuazione del principio del favor rei, di ascrivere ai reati ostativi la porzione di pena già espiata.
La disposizione è richiamata quale base del motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte esamina la censura relativa allo scioglimento del cumulo e la rigetta perché, nel caso concreto, tutte le condanne erano ostative.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La motivazione è logica, non contraddittoria con gli elementi dedotti e aderente alla relazione di osservazione allegata dal ricorrente, correttamente interpretata dal Tribunale di sorveglianza.
La censura di vizio motivazionale non è fondata quando la valutazione del giudice di sorveglianza è logica, non contraddittoria con gli elementi allegati e coerente con la relazione di osservazione.
Massime di principio
- In presenza di un cumulo di pene, lo scioglimento può consentire l’accesso a un beneficio penitenziario quando sia stata espiata la parte di pena relativa ai reati ostativi; non è però rilevante quando tutte le condanne comprese nel cumulo sono ostative.
- Il condannato per reati ostativi che invochi l’accesso ai benefici senza collaborare deve allegare l’adempimento delle obbligazioni civili o la loro assoluta impossibilità e indicare elementi specifici, ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione al percorso rieducativo, idonei a escludere collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il rischio del loro ripristino.
- La regolare condotta carceraria e la partecipazione al trattamento rieducativo devono essere considerate, ma non bastano da sole a fondare la concessione dei benefici ai condannati soggetti al regime dell’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen.
- La mancata ammissione di responsabilità non costituisce, di per sé, una condizione ostativa al beneficio; può tuttavia rilevare nella valutazione della revisione critica, mentre assumono rilievo l’accettazione della condanna e l’attivazione del condannato nei confronti delle vittime.
- Quando manca un presupposto generale comune alle misure alternative richieste, il giudice non è tenuto a esaminare gli ulteriori requisiti specifici di ciascuna misura, compresa quella domandata in via subordinata.
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