Cassazione Civile, Ordinanza n. 23135/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2012 e 2013, con i quali l’Amministrazione finanziaria contestava la natura abusiva, ai fini fiscali, dell’operazione mediante cui egli aveva utilizzato in locazione immobili destinati all’esercizio della professione dentistica, deducendo dal reddito imponibile i canoni fatturati dalla società concedente a lui riconducibile. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR, riuniti gli appelli, aveva rigettato quello dell’Agenzia, ritenendo che, pur in presenza di indici sintomatici, l’operazione fosse sorretta da valide ragioni extrafiscali. In cassazione l’Agenzia deduceva un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 del d.l. n. 351/2001 e dell’art. 14 disp. prel. c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente valorizzato plausibili motivazioni economiche, mentre l’intera operazione costituiva un disegno abusivo volto a conseguire l’immediata deduzione dei canoni di leasing/locazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, in realtà investisse la ricostruzione del ფაქტi e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, quindi un profilo denunciabile semmai come vizio motivazionale e comunque non proponibile nel caso di doppia conforme. Ha inoltre osservato, in via ulteriormente confermativa, che la CTR aveva individuato concrete ragioni extrafiscali e che la prova del disegno elusivo incombeva sull’Amministrazione finanziaria. Il ricorso è stato quindi respinto in rito e l’Agenzia è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può essere usata per contestare la mera ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il controllo sulla motivazione è limitato e non consente di trasformare in vizio di legittimità una diversa lettura dei fatti di causa; nel caso concreto non risultavano integrati i requisiti minimi del vizio dedotto.
In presenza di doppia conforme il ricorrente non può censurare la sentenza di appello sul piano motivazionale, salvo specifiche condizioni non ricorrenti nel caso.
artt. 2 e 4 del d.l. n. 351/2001
Richiamati dall’Agenzia come norme asseritamente violate nella disciplina fiscale dei canoni di leasing, ma la Corte non accoglie la censura perché attinente alla ricostruzione del fatto.
art. 14 delle preleggi
Invocato come parametro interpretativo, ma la doglianza è stata ritenuta in concreto diretta a contestare la valutazione fattuale del giudice di merito.
La Corte richiama il ragionamento presuntivo fondato su indizi dotati di minima capacità rappresentativa, rimarcando che la valutazione degli indici è rimessa al merito.
art. 53 Cost.
L’abuso del diritto in materia tributaria viene ricondotto ai principi di capacità contributiva e progressività.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Non è applicabile, nel caso di specie, la maggiorazione del contributo unificato perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- In cassazione, la denuncia di violazione di legge è inammissibile quando miri, in realtà, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La censura sulla ricostruzione della fattispecie concreta, se non riguarda un fatto incontroverso erroneamente sussunto nella norma, attiene al merito e non alla violazione di legge.
- In presenza di doppia conforme, la parte non può dedurre il vizio motivazionale nei limiti ordinari, salvo che alleghi specificamente che le decisioni di merito si fondino su ragioni di fatto diverse.
- In materia tributaria, l’abuso del diritto richiede la dimostrazione che l’operazione abbia come elemento predominante lo scopo elusivo e sia priva di sostanza economica; la presenza non marginale di valide ragioni extrafiscali esclude l’abusività.
- La prova del disegno elusivo e della manipolazione degli schemi negoziali incombe sull’Amministrazione finanziaria.
- Le ragioni extrafiscali idonee a escludere l’abuso non devono necessariamente tradursi in una redditività immediata, potendo consistere anche in esigenze organizzative o in un miglioramento strutturale e funzionale dell’attività economica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23010/2022 del 25/07/2022
- ordinanza_civile · 25 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23050/2022 del 25/07/2022
- ordinanza_civile · 25 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23052/2022 del 25/07/2022
- ordinanza_civile · 25 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23053/2022 del 25/07/2022
- ordinanza_civile · 25 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23054/2022 del 25/07/2022
- ordinanza_civile · 25 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23055/2022 del 25/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →