Cassazione Civile, Ordinanza n. 29229/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dal furto di un'imbarcazione da diporto concessa in leasing alla società ricorrente e assicurata con polizza contro il furto. La società chiedeva l'indennizzo di euro 700.000, sostenendo che la copertura dovesse operare nonostante il natante, lasciato la sera del furto privo di equipaggio e di servizio di sorveglianza presso un porticciolo, fosse stato chiuso a chiave e ancorato. Il tribunale rigettava la domanda ritenendo operante una clausola di polizza che escludeva la garanzia in caso di furto totale quando l'unità si trovasse fuori da un porto o ormeggio autorizzato, senza persone a bordo e senza idoneo servizio di sorveglianza. La corte d'appello confermava, valorizzando la gravissima negligenza dell'assicurato e ritenendo che la clausola delimitasse il rischio assicurato e non fosse vessatoria. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 1341, comma 1, c.c. e dell'art. 166 del codice delle assicurazioni private, sostenendo che la clausola limitativa avrebbe richiesto specifica evidenziazione e che, mancando tale requisito, la compagnia avrebbe dovuto provare la conoscenza o conoscibilità della clausola da parte dell'assicurata; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 345 c.p.c., lamentando che la corte d'appello avesse richiamato una diversa clausola di polizza relativa a colpa grave e insufficienza delle misure di protezione, introdotta tardivamente dalla compagnia in appello. In sede di decisione, la Cassazione ha tuttavia rilevato anche un difetto di specificità sulla legittimazione ad agire della società, mero utilizzatore e non proprietario del bene, e ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi, osservando che la clausola sul servizio di sorveglianza esprime regole di comune diligenza e che la decisione di merito si fondava su un autonomo accertamento di fatto, non sindacabile in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che la società ricorrente non avesse allegato con sufficiente specificità i presupposti della propria legittimazione ad agire quale mera utilizzatrice dell'imbarcazione; dall'altro, che il primo motivo fosse inammissibile perché la clausola contrattuale interpretata dalla corte territoriale costituiva delimitazione del rischio assicurato e il relativo apprezzamento di fatto non era censurabile in sede di legittimità, oltre a essere sorretto da una ratio autonoma basata sulla colpa grave e sull'art. 1900 c.c.; il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché non denunciava una vera violazione dell'art. 2697 c.c., ma contestava la valutazione delle prove, e perché la doglianza sull'art. 345 c.p.c. era priva di adeguata specificità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore importo unificato, mentre non è stata applicata la sanzione ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
La Corte distingue tra clausole che richiedono specifica approvazione per le condizioni generali unilateralmente predisposte e clausole vessatorie soggette a doppia sottoscrizione; la clausola che delimita il rischio assicurato non è considerata vessatoria. L'eventuale mancanza di evidenziazione può incidere sulla prova della conoscenza della clausola, ma nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile perché la decisione di merito si fondava su autonome rationes e su accertamenti di fatto.
art. 166 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
Le clausole che pongono oneri a carico del contraente devono essere riportate mediante caratteri di particolare evidenza; la Corte afferma che tale requisito opera sul piano della delimitazione dell'oggetto della copertura e, in assenza di evidenziazione, può gravare sull'assicuratore l'onere di dimostrare la conoscenza della clausola da parte dell'assicurato.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce erroneamente l'onere probatorio a una parte diversa da quella onerata secondo la struttura della fattispecie; non basta contestare l'apprezzamento del materiale probatorio.
In appello non possono introdursi nuove difese o eccezioni tardive; tuttavia la censura è inammissibile se non viene specificamente indicato come e quando la novità sia stata eccepita nel giudizio di merito.
La Corte ha definito il ricorso in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato, precisando che la non conformità della decisione rispetto alla proposta ha escluso l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 96 c.p.c.
L'assicurazione non copre i rischi provocati volontariamente o con colpa grave del beneficiario; il principio opera anche quando la condotta colposa non sia l'unica causa dell'evento, essendo sufficiente che, senza quella condotta, l'evento non si sarebbe verificato.
Le censure devono essere specifiche e autosufficienti, indicando gli atti e i passaggi processuali rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei contratti di assicurazione, le clausole che impongono all'assicurato particolari cautele o servizi di vigilanza possono essere lette come regole di comune diligenza e come delimitazione del rischio assicurato, non necessariamente come clausole vessatorie.
- La mancata evidenziazione di una clausola contrattuale può incidere sul piano della sua opponibilità e sulla prova della conoscenza da parte dell'aderente, ma la censura in cassazione è inammissibile se non confronta tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice sbaglia la distribuzione dell'onere probatorio; non quando si contesti, in realtà, la valutazione delle prove o l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire all'accertamento di fatto della corte territoriale una diversa ricostruzione della vicenda, se la motivazione è logica, non apparente e non contraddittoria.
- Ai fini dell'art. 1900 c.c., la copertura assicurativa può essere esclusa anche quando la condotta gravemente colposa dell'assicurato non sia l'unica causa del sinistro, purché essa sia causalmente rilevante secondo il criterio della conditio sine qua non temperato dalla regolarità causale.
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