Cassazione Civile, Sentenza n. 11380/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava il decreto di esclusione dalla graduatoria permanente del personale ATA (profilo assistente amministrativo) e chiedeva l'annullamento della nullità dei contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002, la reintegrazione in graduatoria e il risarcimento dei danni. Contestava la legittimità del provvedimento che aveva fatto riferimento al DM 75/2001 (successivo agli eventi) e sosteneva che, in periodo di transizione (anno 2000/2001), le nomine fossero legittime ai sensi dell'art.1, comma 5, D.L. n.240/2000 e delle prassi locali; invocava inoltre l'applicazione dell'art.2126 c.c. per preservare gli effetti maturati durante l'esecuzione dei rapporti di lavoro. In appello aveva anche formulato, per la prima volta, una domanda di risarcimento per responsabilità extracontrattuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione della Corte d'Appello secondo cui i contratti erano nulli perché conferiti in violazione delle norme che impongono l'assegnazione delle supplenze nel rispetto delle graduatorie (garanzia dell'interesse pubblico ex art.97 Cost.). Tale nullità impedisce che il servizio prestato possa essere considerato ai fini dell'inserimento o punteggio nelle graduatorie successive (principio "quod nullum est nullum producit effectum"). L'art.2126 c.c. può limitarsi a riconoscere, nei limiti consentiti, diritti di natura retributiva per il periodo effettivamente lavorato, ma non può sanare o trasformare in validi gli effetti giuridici di atti nulli, né riconoscere titoli utili per successive assunzioni. La domanda di risarcimento per responsabilità extracontrattuale è stata ritenuta inammissibile perché proposta per la prima volta in appello. Spese di giudizio a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Decreto legislativo n. 297 del 1994, art. 554
Norma richiamata come base normativa per la graduatoria permanente del personale ATA che la ricorrente chiedeva di reintegrare; la Corte ha chiarito che l'iscrizione e il riconoscimento del servizio per tali graduatorie non possono derivare da atti di conferimento nulli.
D.L. 28 agosto 2000, n. 240, art. 1, comma 5
"sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000-2001, ... è confermato provvisoriamente il personale che vi ha prestato servizio nell'anno scolastico 1999-2000 ... Per le eventuali ulteriori disponibilità il dirigente scolastico conferisce in via provvisoria supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto ... che restano efficaci ..."
La Corte ha ritenuto applicabile questo disposto: imponeva l'osservanza delle graduatorie per l'assegnazione delle supplenze anche nel periodo transitorio del 2000/2001, quindi la nomina in deroga alle graduatorie è illegittima e idonea a determinare la nullità del contratto.
DM 75/2001
Richiamato in motivazione dal provvedimento amministrativo ma anteriore ai fatti contestati; la Corte ha osservato l'incongruità dell'uso del DM 75/2001 rispetto a fatti anteriori, ma ha comunque valutato la legittimità dei contratti alla luce delle norme vigenti all'epoca (es. D.L. 240/2000) e ha confermato la nullità per violazione delle regole sulle graduatorie.
Codice civile, art. 1418 e ss. (nullità)
La Corte ha applicato i principi sulla nullità contrattuale: gli atti che violano norme imperative e criteri della pubblica amministrazione sono nulli e la nullità non può essere sanata dall'affidamento dell'interessato o dalla condotta dell'Amministrazione.
L'art.2126, che consente il riconoscimento di fatti derivanti dall'esecuzione di un rapporto nullo ai fini della retribuzione, è stato ritenuto applicabile solo per la tutela retributiva e non per attribuire effetti giuridici ulteriori (es. titolo valido per graduatorie o assunzioni).
Costituzione, art. 97
Riferimento ai principi di imparzialità ed efficienza della pubblica amministrazione; la Corte ha sottolineato che l'obbligo di rispettare le graduatorie tutela l'interesse pubblico sancito da tale articolo.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis
Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale, in mancanza di istanza delle parti.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, come previsto dall'articolo citato.
Massime di principio
- La nomina a supplenza nel pubblico impiego che non rispetti norme imperative sulle graduatorie è nulla: il servizio svolto non può essere conteggiato a fini di successivi inserimenti o progressioni di carriera.
- L'art. 2126 c.c. può preservare solo diritti di natura meramente retributiva per il periodo effettivamente lavorato; non può trasformare in validi gli effetti giuridici di atti nulli né attribuire titoli per future assunzioni.
- L'affidamento del lavoratore o la condotta incolpevole dell'Amministrazione non sanano la nullità di un atto pubblico: può sorgere responsabilità (extracontrattuale) dell'Amministrazione, ma tale responsabilità non convalida l'atto nullo.
- Le domande di risarcimento per responsabilità extracontrattuale devono essere formulate tempestivamente (in primo grado); introdurle per la prima volta in appello può renderle inammissibili.
- In contenziosi su graduatorie e supplenze è fondamentale verificare quale norma fosse vigente al momento degli atti: successivi regolamenti o decreti non sanano automaticamente atti anteriori difformi dalle norme allora applicabili.
- La Pubblica Amministrazione può esercitare forme di autotutela, ma dichiarare l'inefficacia di un incarico equivale a far valere la nullità dell'atto e non è assimilabile a convalida.
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