Cassazione Civile, Sentenza n. 11379/2022 del 07/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto a essere inserita nella graduatoria di istituto (Titolo II del bando prot. n. 6600/A22 del 22/10/2011, Istituto G.V. di Crotone) e/o di essere individuata nell'ambito della messa a disposizione con preferenza su Murfone Massimiliano, sostenendo di aver conseguito il diploma di Conservatorio nello specifico strumento (percussione) il 19/09/2011 entro i termini di presentazione delle domande e quindi di possedere il requisito idoneo; inoltre contestava l'idoneità del titolo posseduto da Murfone (diploma accademico di primo livello triennale in musica e tecnologia del suono, 30/07/2009) per l'inserimento in graduatoria.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte d'appello di Catanzaro aveva rigettato l'impugnazione ritenendo che l'art. 6 del bando richiedeva il possesso del diploma di Conservatorio per lo specifico strumento secondo il D.M. n. 62/2011 e che la ricorrente aveva conseguito il diploma dopo il termine rilevante stabilito dal D.M.; inoltre la Corte aveva ritenuto valido e idoneo il diploma di Murfone in base alla normativa che riconosce validità ai diplomi rilasciati secondo l'ordinamento previgente (legge n. 508/1999 e succ. mod.). La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi: il primo per carenza di specificità e mancata indicazione puntuale delle norme violate e loro confronto con la sentenza impugnata; il secondo perché attiene a valutazioni di fatto e di sussunzione proprie del giudice di merito, non rientranti nella censura di diritto in cassazione, salvo vizi gravi di motivazione non evidenziati.
Norme richiamate
Bando prot. n. 6600/A22 del 22/10/2011 (Titolo II)
«gli aspiranti oltre ai requisiti specifici indicati nei precedenti articoli debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande i seguenti requisiti»
La Corte d'appello ha interpretato la disposizione come riferita ai requisiti ulteriori stabiliti dal bando e non come modificativa del termine stabilito dal D.M. n.62/2011 per il possesso del titolo abilitante; pertanto il possesso del diploma richiesto dal DM doveva essere verificato rispetto al termine previsto dal DM stesso.
D.M. n. 62/2011, art. 2, lett. d), punto 2
Il D.M. classifica come titolo idoneo il diploma di conservatorio conseguito entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di emanazione del decreto; la Corte ha ritenuto che la ricorrente avesse conseguito il diploma dopo il termine rilevante previsto dal decreto.
Legge n. 508/1999, art. 4 (e succ. mod. dalla legge n. 268/2002)
Questa normativa e le modifiche successive mantengono validità ai diplomi rilasciati secondo l'ordinamento previgente; la Corte d'appello ne ha tratto la conseguenza che il diploma accademico di Murfone (vecchio ordinamento) risultava idoneo per l'inserimento in graduatoria di istituto.
D.l. n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis (conv. L. 176/2020)
Norma procedurale richiamata in sede di Cassazione: ha consentito il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale se non richiesta dalle parti.
Art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (onere di specificità del ricorso per cassazione)
Principio applicato dalla Cassazione: il ricorrente deve indicare con specificità le norme di legge ritenute violate e dimostrare il contrasto tra la sentenza impugnata e il precetto normativo; mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (violazione di norme processuali e di diritto)
Rilevato come riferimento normativo cui devono collegarsi le doglianze di diritto in cassazione; la Corte richiede che la violazione di legge sia precisata e confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto della sussistenza dell'obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in base alle previsioni del DPR.
Massime di principio
- Nei bandi di istituto occorre verificare separatamente i termini fissati dal bando e quelli stabiliti da norme di rango superiore (es. DM): un bando non può rimuovere o ignorare i termini previsti da una norma ministeriale o legislativa senza che ciò sia esplicitamente e legittimamente previsto.
- I diplomi rilasciati secondo l'ordinamento previgente (prima della legge n. 508/1999) possono conservare valenza ai fini dell'accesso all'insegnamento in base alla legge n. 508/1999 e successive modificazioni e ai chiarimenti del D.M. n. 62/2011; quindi titoli 'vecchio ordinamento' vanno valutati alla luce di tale previsione.
- In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale la specificità delle censure: bisogna indicare le singole norme ritenute violate, spiegare il precetto normativo e mostrare il contrasto concreto con le affermazioni della decisione impugnata; affermazioni generiche o ricostruzioni alternative dei fatti determinano l'inammissibilità.
- Le contestazioni che riguardano la valutazione delle risultanze di fatto o la sussunzione operata dal giudice di merito sono difficilmente ammissibili in cassazione se non tradotte in specifici vizi di motivazione rilevanti (es. motivazione mancante, apparente o contraddittoria).
- In caso di dubbio sull'idoneità del titolo al profilo richiesto (es. titolo per specifico strumento), è fondamentale produrre e contestare documentazione amministrativa e normativa che dimostri in modo puntuale il termine e la modalità di efficacia del titolo rispetto alla classe di concorso o graduatoria.
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