Cassazione Civile, Sentenza n. 11365/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sanzione disciplinare (sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni) irrogata il 7.11.2012 a Iacovella per aver abbandonato il posto di capo stazione aderendo a uno sciopero proclamato dall'organizzazione sindacale U.S.B. R.F.I. contestava la legittimità della proclamazione dello sciopero nei confronti del proprio personale (mancata trasmissione degli atti a R.F.I., violazione del termine di preavviso ex art. 2 L.146/1990 e altre irregolarità procedurali). Il Tribunale aveva respinto il ricorso del lavoratore; la Corte d'Appello ha riformato accogliendo il ricorso di Iacovella e condannando R.F.I. alla restituzione di euro 819,87. R.F.I. ha proposto ricorso per cassazione lamentando errata interpretazione degli atti di proclamazione e violazioni della L.146/1990.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di R.F.I. e ha confermato la decisione favorevole a Iacovella. La Corte ha stabilito che, quando l'illegittimità dell'astensione del lavoratore deriva dall'illegittimità della proclamazione sindacale (violazioni delle procedure e misure previste per i servizi pubblici essenziali), l'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro è subordinato alla preventiva valutazione negativa del comportamento delle parti collettive da parte della Commissione di garanzia (ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. i) della L.146/1990). Nel caso di specie non risultando attivata dalla Commissione una procedura di valutazione, la sanzione irrogata al lavoratore risultava illegittima. R.F.I. è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in € 5.000,00 oltre oneri) e ad eventuale ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
legge 10 aprile 1990, n. 146
art. 2, art. 4, art. 13 (in particolare art. 13, comma 1, lett. i))
La Corte interpreta la L. 146/1990 nel senso che: art. 2 disciplina le modalità e i termini (preavviso minimo ecc.) per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali; art. 4 prevede sanzioni collettive e disciplinari; art. 13, comma 1, lett. i) attribuisce alla Commissione di garanzia la competenza esclusiva di valutare il comportamento delle parti collettive e di prescrivere al datore di lavoro l'applicazione delle sanzioni individuali quando l'illegittimità deriva dalla condotta sindacale. In sostanza, l'applicazione di sanzioni disciplinari ai lavoratori che hanno aderito a uno sciopero illegittimamente proclamato è subordinata alla previa valutazione negativa della Commissione.
legge 7 luglio 2000, n. 83
modifiche alla legge n. 146/1990
Richiamata per segnalare le modifiche che hanno rafforzato il ruolo pubblicistico della Commissione di garanzia e la funzionalizzazione delle sanzioni alla tutela dei beni pubblicistici (interessi degli utenti).
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma richiamata solo per i profili processuali relativi al contributo unificato; la Corte dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente.
art. 1362 cod. civ.
censurato in ricorso (articolo richiamato nell'impugnazione)
Citato dalla ricorrente in relazione a presunte errate interpretazioni dei documenti di proclamazione dello sciopero; la Corte non condivide l'interpretazione che pretermetta il ruolo della Commissione di garanzia.
art. 4, comma 4-sexies L. 146/1990 (introdotto dalla L. 83/2000)
sanzione ai datori di lavoro che omettano di applicare le sanzioni deliberate dalla Commissione
Conferma il carattere doveroso e vincolante delle delibere della Commissione di garanzia in relazione alle sanzioni collettive e l'obbligo datoriale di esecuzione delle deliberazioni.
Massime di principio
- Se la presunta illegittimità della partecipazione dei lavoratori a uno sciopero deriva dall'illegittima proclamazione sindacale (violazione di preavviso, procedure di raffreddamento, destinatari non corretti ecc.), il datore di lavoro non può legittimamente irrogare sanzioni disciplinari individuali senza che la Commissione di garanzia abbia prima valutato e deliberato negativamente sul comportamento delle parti collettive.
- La comunicazione preventiva o il richiamo della Commissione in sede pre-astensione (art.13 lett. d) che invita a rettificare la proclamazione sono distinti dalla valutazione giudicante e sanzionatoria successiva (art.13 lett. i); la prima non sostituisce la delibera valutativa richiesta per fondare sanzioni individuali quando l'illegittimità dipende dalla proclamazione.
- Quando invece la condotta illecita del lavoratore riguarda modalità di attuazione dello sciopero difformi dalla proclamazione legittima (es. rifiuto delle prestazioni indispensabili), il potere disciplinare resta integro in capo al datore di lavoro e non richiede preventiva valutazione della Commissione.
- Il datore di lavoro può sollecitare la Commissione ad aprire il procedimento di valutazione; l'attesa dell'esito non rende tardiva l'azione disciplinare se il datore richiede l'intervento e la Commissione apre il procedimento; è però opportuno attendere la delibera quando l'illegittimità dell'astensione dipende da questioni che la Commissione deve valutare.
- In pratica, prima di sanzionare per adesione a uno sciopero che si sostiene illegittimamente proclamato, il datore di lavoro dovrebbe: verificare se la questione attiene alla proclamazione stessa; chiedere l'intervento della Commissione di garanzia; attendere la valutazione della Commissione se questa viene attivata; procedere altrimenti solo se la violazione è riferibile a comportamenti individuali non dipendenti dalla legittimità della proclamazione.
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