Cassazione Civile, Sentenza n. 11376/2022 del 07/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
COINRES impugnava la sentenza d'appello che aveva ritenuto valida una clausola di rinnovo automatico di un contratto dirigenziale quinquennale, sostenendo invece l'applicabilità della disciplina degli appalti (art. 57, co. 7, d.lgs. 163/2006 e art. 23 L. 62/2005) che vieterebbe il rinnovo tacito. La questione centrale era se un incarico dirigenziale conferito da un ente pubblico non economico potesse rinnovarsi automaticamente per effetto di una clausola contrattuale o se, invece, il rinnovo richiedesse un nuovo esercizio del potere datoriale secondo la normativa sul pubblico impiego.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso proposto da COINRES, ritenendo che i contratti dirigenziali stipulati con enti pubblici non economici sono sottoposti ai principi del d.lgs. 165/2001 e della normativa regionale (L.R. 10/2000) e che il rinnovo non può essere determinato da automatismi negoziali. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo e rinviato la causa alla stessa Corte d'Appello in diversa composizione per un nuovo giudizio, demandando anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Sono stati assorbiti gli altri motivi di gravame.
Norme richiamate
d.lgs. 163/2006
Citato dal ricorrente come divieto generale di rinnovo tacito nelle acquisizioni pubbliche; la Corte ha ritenuto però che la disciplina sugli appalti non sia direttamente pertinente agli incarichi dirigenziali, i quali sono regolati dalla normativa sul pubblico impiego
L. 62/2005
Richiamata insieme al d.lgs. 163/2006 dal ricorrente; la Corte non ha fatto dipendere la decisione esclusivamente da questa normativa, valorizzando invece il quadro del pubblico impiego
d.lgs. 165/2001
La Corte ha ritenuto che gli incarichi dirigenziali siano soggetti ai principi del d.lgs. 165/2001: il rinnovo deve essere valutato ex novo dal datore di lavoro pubblico, con riferimento agli obiettivi, alle capacità e ai risultati, e non può essere deciso da clausole automatiche negoziali
L.R. 10/2000 (Regione)
art. 1, co. 2; art. 9, co. 3 e co. 5
La Corte ha richiamato il rinvio operato dalla normativa regionale alla legislazione statale sul pubblico impiego e l'indicazione che oggetto, obiettivi e durata dell'incarico sono definiti dall'atto di conferimento, con implicito carattere non negoziabile rispetto al rinnovo
d.lgs. 50/2016
Richiamato in senso comparativo (normativa degli appalti successiva); la Corte ha escluso che la disciplina degli appalti sia idonea a regolare i rinnovi degli incarichi dirigenziali
Massime di principio
- Gli incarichi dirigenziali con enti pubblici non economici sono regolati dai principi del pubblico impiego (d.lgs. 165/2001) e non possono rinnovarsi automaticamente per effetto di clausole negoziali che elidano il necessario esercizio ex novo del potere datoriale.
- La normativa sugli appalti (es. divieto di rinnovo tacito nelle acquisizioni) non è direttamente sovrapponibile alla disciplina dei rapporti dirigenziali: occorre valutare la natura dell'ente e la specificità dell'incarico.
- La valutazione per il rinnovo deve considerare obiettivi, piani, risultati e attitudini del dirigente e pertanto il rinnovo è una scelta discrezionale e unilaterale dell'ente, non negoziabile mediante clausole contrattuali standard.
- In contestazioni simili è fondamentale verificare la natura giuridica dell'ente (pubblico non economico vs ente pubblico economico o soggetto privato), perché da ciò dipende il quadro normativo applicabile.
- Se l'ente ha proceduto a recesso anticipato nonostante una clausola di rinnovo automatico, il giudice dovrà accertare se il rinnovo poteva legittimamente operare o se, invece, il potere di rinnovo doveva essere esercitato ex novo; in quest'ultimo caso l'anticipato recesso può risultare legittimo.
- In sede di ricorso, è utile richiamare la giurisprudenza consolidata (es. precedenti della Cassazione) che distingue tra acquisizioni di servizi e conferimento di incarichi dirigenziali, per ottenere il corretto inquadramento normativo.
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