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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11377/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il MIUR impugnava in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 23/2015 che aveva accolto l'appello di Grassi e dichiarato il suo diritto al riconoscimento, ai fini giuridici, del periodo di insegnamento preruolo decorrente dall'entrata in vigore della legge n. 270/1982 fino all'anno scolastico 1989/1990, ordinando la ricostruzione della carriera e condannando l'Amministrazione al pagamento degli scatti biennali non goduti e delle differenze retributive. Il ricorso per cassazione è risultato notificato tardivamente e, in prossimità dell'udienza, il MIUR ha depositato atto di rinuncia al ricorso per tardività.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia del ricorrente (MIUR). Ha applicato il principio della "soccombenza virtuale" e ha posto a carico del MIUR le spese di giudizio, quantificate in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Massimo Vernola. Non è stata accolta la richiesta di condanna per responsabilità aggravata per lite temeraria. Inoltre, è stato ribadito che l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n.115/2002 non può essere richiesto verso le Amministrazioni dello Stato che sono esonerate mediante prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. n. 370/1970 (conv. con legge n. 576/1970)

    Prevede il riconoscimento, agli effetti giuridici ed economici, del servizio pre-ruolo fino a un massimo di quattro anni se prestato con il titolo richiesto o riconosciuto valido; la Corte d'Appello lo ha richiamato per sostenere il riconoscimento del servizio prestato dalla docente

  • art. 44 legge n. 270/1982

    Ha rilevanza per l'ammissione a sessioni riservate e per il mantenimento in servizio; la Corte d'Appello ha ritenuto che la ricorrente disponesse di un valido titolo e che la norma avesse comportato una novazione del rapporto di lavoro che giustifica il riconoscimento degli scatti biennali

  • art. 11 luglio 1980 n. 312, art. 53

    Richiamato nella domanda della lavoratrice in relazione al riconoscimento degli scatti biennali maturati ex lege

  • art. 327 cod. proc. civ. (modificato dalla legge n. 69/2009) e art. 58, co.1 legge n. 69/2009

    La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, ai fini del calcolo del termine per il ricorso per cassazione, si deve fare riferimento all'atto introduttivo originario; nel caso concreto il Tribunale era stato adito il 29/08/2007 e la Corte ha ritenuto applicabile il termine così computato, con conseguente declaratoria di tardività del ricorso per cassazione notificato il 12/01/2016 rispetto alla pubblicazione della sentenza di appello del 12/01/2015

  • art. 395, co.1, n.3 cod. proc. civ. (richiamato)

    Richiamato in relazione alla natura straordinaria di alcuni mezzi di impugnazione e al criterio di riferimento all'atto originario per il calcolo dei termini

  • Cass. n. 8060/2011

    Giurisprudenza di legittimità già favorevole al riconoscimento degli scatti biennali ai docenti di educazione musicale non di ruolo ammessi ad apposita sessione riservata e mantenuti in servizio fino all'immissione in ruolo; richiamata dalla Corte d'Appello

  • Cass. n. 10140/2020 e Cass. n. 3971/2015

    Richiamate per il principio per cui la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, con venir meno dell'interesse a proseguire il gravame

  • art. 23, co. 8-bis, D.L. n. 137/2020 (convertito con legge n. 176/2020)

    Consentito il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale se nessuna parte richiede discussione; norma procedurale applicata all'udienza del 23/02/2022

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nella versione introdotta dall'art.1, co.17, legge 24 dicembre 2012, n.228)

    Stabilisce il contributo unificato; la Corte ha richiamato la giurisprudenza (Cass. 1778/2016) secondo cui le Amministrazioni dello Stato, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, sono esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito e quindi non sono tenute al pagamento dell'ulteriore importo qui menzionato

  • Cass. n. 37750/2021 (richiamata)

    Ribadisce che, ai fini del computo dei termini di impugnazione, occorre fare riferimento all'atto introduttivo originario anche quando si tratta di mezzi di impugnazione straordinari; applicata nel ragionamento sul termine di impugnazione nel caso concreto

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione estingue il processo e rende definitivo il provvedimento impugnato; chi rinuncia può essere condannato alle spese (principio della soccombenza virtuale).
  • Per il calcolo del termine di impugnazione in cassazione va considerato l'atto introduttivo originario del giudizio, secondo la giurisprudenza richiamata; ciò può determinare la decorrenza del termine e la dichiarazione di tardività del ricorso.
  • In controversie su riconoscimento del servizio preruolo e scatti biennali la presenza di titoli validi o di disposizioni speciali (es. art. 44 l. 270/1982) può giustificare il riconoscimento degli effetti giuridici ed economici del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo.
  • Le Amministrazioni dello Stato possono essere esonerate dal versamento materiale di taluni oneri processuali (es. contributo unificato) mediante prenotazione a debito, con conseguenze sul carico economico delle spese di giudizio.
  • La richiesta di condanna per lite temeraria richiede prova di comportamento processuale gravemente censurabile; la sola perdita o rinuncia dell'impugnazione non è sufficiente a fondare automaticamente tale condanna.

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