Cassazione Civile, Sentenza n. 11378/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa sull'attribuzione e sul possibile "spostamento" in fase di reiscrizione del punteggio aggiuntivo riconosciuto per abilitazioni conseguite con corso SSIS: il MIUR impugnava la sentenza che aveva ritenuto illegittimo il divieto previsto dall'art. 3 del D.M. n. 42/2009 (secondo cui non è possibile spostare il punteggio già attribuito da una graduatoria ad un'altra) e aveva ordinato lo spostamento del punteggio aggiuntivo derivante da SSIS dalla classe di concorso A043 alla classe A050 per le graduatorie 2009/2011 e 2011/2014. Il tema giuridico centrale è se la norma secondaria (D.M. 42/2009) potesse impedire, in sede di aggiornamento/reiscrizione delle graduatorie ad esaurimento, la riassegnazione del punteggio formativo già acquisito, e se la disposizione del d.l. n.134/2009 art.1, comma 4-quater avesse elevato la previsione a rango primario impedendo la disapplicazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del MIUR e ha confermato la sentenza della Corte d'Appello che aveva disapplicato, in parte, l'art. 3, comma 2, del D.M. n. 42/2009 nella parte in cui vietava lo spostamento in sede di reiscrizione del punteggio aggiuntivo derivante da più abilitazioni conseguite con un unico corso SSIS. La Corte ha ritenuto che il divieto non trovava fondamento nella normativa primaria richiamata dall'Amministrazione: le disposizioni primarie (d.l. n.97/2004 con relativa tabella, d.l. n.296/2006 commi 605 e 607, d.lgs. n.297/1994 art.401) consentono il recupero e la valorizzazione del punteggio al momento della reiscrizione, e distinguono il punteggio attribuito per percorso formativo abilitativo (SSIS) dal punteggio per servizio effettivo; quindi un regolamento ministeriale non poteva in via secondaria impedire tale riallocazione. La Corte ha inoltre precisato che il punteggio SSIS è valorizzabile una sola volta (se più abilitazioni sono conseguite con unico corso la scelta della classe cui imputarlo spetta all'interessato) e, se non già consumato, può essere spostato in sede di iscrizione/reiscrizione. Il ricorso è stato rigettato; il MIUR condannato alle spese (liquidate in dispositivo).
Norme richiamate
D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009, art. 3, comma 2
Il punteggio aggiuntivo di 30 punti per più abilitazioni, conseguite con un unico corso S.S.I.S. o con un corso di Didattica della musica, spetta per una sola delle abilitazioni conseguite e certificate, a scelta dell'interessato. Non è possibile, invece, spostare i 24 punti, già attribuiti, da una graduatoria ad altra.
La Corte ha disapplicato la parte che vietava lo spostamento del punteggio già attribuito, ritenendo che essa fosse in contrasto con la normativa primaria che consente il recupero e la reiscrizione del punteggio formativo e che il divieto non potesse impedire la riallocazione della valorizzazione del punteggio SSIS in sede di reiscrizione
d.l. n. 134 del 25 settembre 2009, art. 1, comma 4-quater
Nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti ... non è consentito modificare la scelta già precedentemente effettuata in merito all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie
Il MIUR aveva invocato questa norma per sostenere la validità del divieto; la Corte ha ritenuto che la norma si riferisca ai punteggi per servizi prestati e non possa essere estesa ai punteggi attribuiti in relazione all'attività formativa abilitativa (SSIS), quindi non impedisce la riallocazione del punteggio formativo in sede di reiscrizione
legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 605 e 607
Stabilisce la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento e contempla la possibilità di aggiornamento/reiscrizione; la Corte ha ritenuto che tale previsione non abbia inteso cristallizzare le posizioni impedendo aggiornamenti che valorizzino punteggi formativi
decreto-legge n. 97 del 2004, art. 1 (comma 1-bis) e Tabella allegata (punto A4)
La Tabella distingue il punteggio per abilitazione SSIS dal punteggio servizio; il punto A4 prevede che, in caso di più abilitazioni conseguite con un unico corso, l'intero punteggio spetti per una sola abilitazione a scelta dell'interessato: ciò giustifica la possibilità di imputare il punteggio a diversa classe in sede di reiscrizione
d.lgs. n. 297 del 1994, art. 401
Norma primaria sulle graduatorie scolastiche richiamata dalla Corte quale riferimento alla regolazione delle graduatorie e alla possibilità di aggiornamento
legge n. 341 del 19 novembre 1990, art. 4
Riconosceva valore abilitante ai diplomi di specializzazione (SSIS); la Corte utilizza la natura universitaria/formativa delle SSIS per distinguere il punteggio formativo dai punteggi di servizio
D.M. n. 268 del 2001, art. 8
Prevedeva l'attribuzione di punteggio aggiuntivo (30 punti) per l'abilitazione SSIS ai fini delle graduatorie permanenti, funzione compensativa rispetto ai punti di servizio; conferma la natura speciale del punteggio educativo/formativo
legge n. 169 del 2008, art. 5-bis
Citata in relazione alla possibilità di inserire ulteriori categorie di docenti nelle graduatorie, a conferma della dinamicità delle graduatorie e della non cristallizzazione assoluta delle posizioni
D.M. n. 235 del 2014
Richiamato come esempio di disciplina che è stata disapplicata in precedenti pronunce quando in contrasto con norme primarie sul reinserimento e recupero del punteggio
Massime di principio
- Il punteggio attribuito per l'abilitazione conseguita con corso SSIS è da considerarsi distinto dal punteggio per servizio effettivo: le norme primarie riconoscono la natura formativa di tale punteggio e ne consentono la valorizzazione in sede di iscrizione/reiscrizione
- La trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non implica automaticamente la cristallizzazione irreversibile delle scelte compiute in precedenza; è possibile il recupero e la reiscrizione dei punteggi conformemente alle norme primarie
- Un regolamento o decreto ministeriale (norma secondaria) non può impedire, se in contrasto con disposizioni di rango primario, la riallocazione o il recupero di punteggi previsti dalla legge: la disapplicazione è ammissibile quando vi sia conflitto con norme superiori
- Se più abilitazioni derivano da un unico corso SSIS, l'intero punteggio aggiuntivo spetta una sola volta e la scelta della classe di concorso cui imputarlo è rimessa all'interessato; in sede di reiscrizione tale scelta può essere modificata se il punteggio non è già 'consumato'
- Nelle ipotesi analoghe, distinguere sempre tra punteggi riconosciuti per servizio e punteggi riconosciuti per percorso formativo: le norme che parlano espressamente di "servizi prestati" non si estendono automaticamente ai punteggi formativi
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