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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33695/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministratore)

La controversia

La controversia nasce dalla liquidazione del compenso dovuto a un amministratore giudiziario nominato ex art. 2409 c.c. per la gestione di una società. Il Tribunale aveva liquidato compenso e spese ponendoli a carico dell'amministratore revocato. Quest'ultimo propose opposizione contro i decreti di liquidazione ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. 115/2002; il Tribunale, poi la Corte d'appello, affrontarono il tema della corretta qualificazione del soggetto incaricato e del rimedio esperibile contro il decreto di liquidazione. La Corte d'appello ritenne che l'amministratore giudiziario non fosse un ausiliario del giudice e che l'opposizione fosse stata proposta con rito errato, dunque inammissibile, assorbendo gli altri motivi. Nel ricorso per cassazione il soccombente censurò la decisione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il decreto di liquidazione qualificava espressamente il soggetto come ausiliario del giudice e che, in base a tale qualificazione e al principio dell'apparenza, l'opposizione ex art. 84 d.P.R. 115/2002 era corretta; aggiunse che i decreti non erano stati notificati e che il primo grado si era svolto con rito ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura sulla erronea declaratoria di inammissibilità dell'opposizione. Ha affermato che, poiché il decreto di liquidazione aveva ricondotto la fattispecie alla disciplina degli ausiliari del giudice, l'opponente aveva legittimamente utilizzato il rimedio previsto dall'art. 84 d.P.R. 115/2002; ciò indipendentemente dall'esattezza della qualificazione sostanziale operata dal giudice di merito. La sentenza della Corte d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla stessa Corte territoriale, che dovrà esaminare nel merito l'appello principale e quello incidentale, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2409 c.c.

    base normativa della nomina dell'amministratore giudiziario della società

  • art. 84 d.P.R. 115/2002

    rimedio oppositivo utilizzato contro il decreto di liquidazione del compenso; ritenuto correttamente esperito in base alla qualificazione data dal decreto impugnato

  • art. 170 d.P.R. 115/2002

    richiamato nel controricorso/appello incidentale come disciplina dell'opposizione ai decreti di liquidazione

  • art. 83 d.P.R. 115/2002

    norma che disciplina la liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice; il Tribunale aveva ricondotto qui la fattispecie

  • artt. 49 e segg. d.P.R. 115/2002

    richiamati dal Tribunale per sostenere che l'amministratore giudiziario rientrasse tra gli ausiliari del magistrato

  • art. 645 c.p.c.

    indicato dalla Corte d'appello come rimedio generale da seguire contro il decreto di natura monitoria

  • art. 641 c.p.c.

    citato dal ricorrente in relazione al termine e alla mancata notificazione dei decreti

  • d.m. 30 maggio 2002

    tabella usata per la liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice

  • Cass. n. 18080/2013

    richiamata per il tema della qualificazione dell'amministratore giudiziario

  • Sezioni Unite n. 3599/2003

    richiamata per il principio dell'apparenza nell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile

Massime di principio

  • Quando un giudice qualifica espressamente un provvedimento o un soggetto in un certo modo, il mezzo di reazione va individuato secondo il principio dell'apparenza, cioè sulla base della qualificazione data dal provvedimento stesso, indipendentemente dalla sua eventuale inesattezza.
  • Il principio dell'apparenza opera anche per l'opposizione a decreto di liquidazione: se il decreto ricondotta la liquidazione alla disciplina degli ausiliari del giudice, l'opposizione proposta secondo quella disciplina è ammissibile.
  • La successiva contestazione della corretta qualificazione sostanziale del soggetto incaricato non può, da sola, trasformare in inammissibile il rimedio scelto in conformità al decreto impugnato.
  • In sede di rinvio, una volta esclusa l'inammissibilità dell'opposizione, il giudice deve esaminare i motivi di merito rimasti assorbiti e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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