Cassazione Civile, Ordinanza n. 33695/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
La controversia nasce dalla liquidazione del compenso dovuto a un amministratore giudiziario nominato ex art. 2409 c.c. per la gestione di una società. Il Tribunale aveva liquidato compenso e spese ponendoli a carico dell'amministratore revocato. Quest'ultimo propose opposizione contro i decreti di liquidazione ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. 115/2002; il Tribunale, poi la Corte d'appello, affrontarono il tema della corretta qualificazione del soggetto incaricato e del rimedio esperibile contro il decreto di liquidazione. La Corte d'appello ritenne che l'amministratore giudiziario non fosse un ausiliario del giudice e che l'opposizione fosse stata proposta con rito errato, dunque inammissibile, assorbendo gli altri motivi. Nel ricorso per cassazione il soccombente censurò la decisione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il decreto di liquidazione qualificava espressamente il soggetto come ausiliario del giudice e che, in base a tale qualificazione e al principio dell'apparenza, l'opposizione ex art. 84 d.P.R. 115/2002 era corretta; aggiunse che i decreti non erano stati notificati e che il primo grado si era svolto con rito ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura sulla erronea declaratoria di inammissibilità dell'opposizione. Ha affermato che, poiché il decreto di liquidazione aveva ricondotto la fattispecie alla disciplina degli ausiliari del giudice, l'opponente aveva legittimamente utilizzato il rimedio previsto dall'art. 84 d.P.R. 115/2002; ciò indipendentemente dall'esattezza della qualificazione sostanziale operata dal giudice di merito. La sentenza della Corte d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla stessa Corte territoriale, che dovrà esaminare nel merito l'appello principale e quello incidentale, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
base normativa della nomina dell'amministratore giudiziario della società
rimedio oppositivo utilizzato contro il decreto di liquidazione del compenso; ritenuto correttamente esperito in base alla qualificazione data dal decreto impugnato
richiamato nel controricorso/appello incidentale come disciplina dell'opposizione ai decreti di liquidazione
norma che disciplina la liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice; il Tribunale aveva ricondotto qui la fattispecie
artt. 49 e segg. d.P.R. 115/2002
richiamati dal Tribunale per sostenere che l'amministratore giudiziario rientrasse tra gli ausiliari del magistrato
indicato dalla Corte d'appello come rimedio generale da seguire contro il decreto di natura monitoria
citato dal ricorrente in relazione al termine e alla mancata notificazione dei decreti
d.m. 30 maggio 2002
tabella usata per la liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice
Cass. n. 18080/2013
richiamata per il tema della qualificazione dell'amministratore giudiziario
Sezioni Unite n. 3599/2003
richiamata per il principio dell'apparenza nell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile
Massime di principio
- Quando un giudice qualifica espressamente un provvedimento o un soggetto in un certo modo, il mezzo di reazione va individuato secondo il principio dell'apparenza, cioè sulla base della qualificazione data dal provvedimento stesso, indipendentemente dalla sua eventuale inesattezza.
- Il principio dell'apparenza opera anche per l'opposizione a decreto di liquidazione: se il decreto ricondotta la liquidazione alla disciplina degli ausiliari del giudice, l'opposizione proposta secondo quella disciplina è ammissibile.
- La successiva contestazione della corretta qualificazione sostanziale del soggetto incaricato non può, da sola, trasformare in inammissibile il rimedio scelto in conformità al decreto impugnato.
- In sede di rinvio, una volta esclusa l'inammissibilità dell'opposizione, il giudice deve esaminare i motivi di merito rimasti assorbiti e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
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