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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30266/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva revocato il decreto ingiuntivo originariamente ottenuto dall'impresa e aveva accolto la domanda riconvenzionale del condominio. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di lavori di straordinaria manutenzione eseguiti su un condominio. L'impresa appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il saldo dei lavori, fondato sul contratto di appalto del 30 aprile 2010, su una scrittura privata modificativa del 3 ottobre 2012 e su un documento contabile del 31 gennaio 2013. Il condominio si opponeva sostenendo che parte delle opere non erano state eseguite, in particolare lo smontaggio dei ponteggi, e che l'opera presentava vizi e difetti; in via riconvenzionale chiedeva la restituzione di somme già versate e il risarcimento del danno. Il tribunale respingeva l'opposizione, ma la corte d'appello revocava il decreto ingiuntivo e accoglieva la riconvenzionale del condominio, condannando l'impresa al pagamento di euro 22.131,56. In cassazione l'impresa deduceva: 1) violazione degli artt. 1362, 1363, 1665 e 1988 c.c., sostenendo che la scrittura del 31 gennaio 2013 dovesse valere come riconoscimento di debito e non solo come contabilizzazione dei lavori; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per una parte della motivazione ritenuta estranea alla ratio decidendi; 3) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione alla decisione sullo scorporo del corrispettivo per lo smontaggio della ponteggiatura; 4) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere la corte territoriale ritenuto che l'amministratore avesse ecceduto i poteri rappresentativi nel pattuire un compenso aggiuntivo per il mantenimento della ponteggiatura. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, osservando in sintesi che: la contabilità era stata accettata dall'amministratore, ma quest'ultimo, quale mandatario dei condomini, non può validamente ricognire un debito relativo a lavori straordinari senza specifica autorizzazione assembleare; la censura relativa a passaggi motivazionali estranei era priva di interesse; l'interpretazione del contratto sullo smontaggio della ponteggiatura era una delle possibili letture plausibili e dunque non sindacabile in sede di legittimità; quanto al compenso aggiuntivo per il noleggio della ponteggiatura, la corte d'appello aveva correttamente rilevato, sulla base degli atti disponibili, il superamento dei limiti del mandato conferito dall'assemblea all'amministratore, con onere del ricorrente di produrre l'eventuale delibera autorizzativa mancante.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come criterio di interpretazione contrattuale, ma la diversa lettura prospettata dal ricorrente è stata ritenuta alternativa e non sindacabile se la lettura della corte territoriale è plausibile.

  • art. 1363 c.c.

    Usato insieme all'art. 1362 c.c. per interpretare le clausole del contratto d'appalto; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione sistematica della clausola sul montaggio e smontaggio della ponteggiatura.

  • art. 1665 c.c.

    Richiamato in tema di verifica dell'opera da parte del committente; la Corte ha rilevato che, nei lavori straordinari condominiali, la contabilità accettata dall'amministratore non equivale a una valida ricognizione di debito senza autorizzazione assembleare.

  • art. 1988 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere che la scrittura del 31 gennaio 2013 valesse come ricognizione di debito; la Corte ha escluso tale effetto in mancanza di poteri rappresentativi sufficienti dell'amministratore.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per dedurre ultrapetizione o pronuncia su questioni non devolute; la Corte ha ritenuto una censura inammissibile per difetto di interesse e l'altra infondata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'accertamento del difetto di potere rappresentativo dell'amministratore; la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello abbia deciso sulla base degli atti di causa, senza violare la norma.

  • art. 1130 c.c.

    Richiamato per delimitare i poteri dell'amministratore di condominio, limitati all'ordinaria amministrazione.

  • art. 1335 c.c.

    Richiamato nel testo quale norma che, insieme all'art. 1130 c.c., delimita le attribuzioni dell'amministratore rispetto alle decisioni di amministrazione straordinaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per porre a carico del ricorrente, in caso di rigetto, l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel condominio, l'amministratore non può validamente impegnare i condomini con una ricognizione di debito o con pattuizioni che eccedano l'ordinaria amministrazione se manca una specifica autorizzazione assembleare per i lavori straordinari.
  • In tema di interpretazione contrattuale, la censura di legittimità non può risolversi nella mera proposta di una lettura alternativa del contratto quando l'interpretazione del giudice di merito sia plausibile e coerente con il testo complessivo delle clausole.
  • La contabilità dei lavori o la documentazione emessa dall'appaltatore non costituiscono, di per sé, prova inoppugnabile del credito se non risulta l'accettazione da parte del committente da soggetto munito dei necessari poteri rappresentativi.
  • La deduzione di vizi motivazionali o di pronunce estranee alla ratio decidendi è inammissibile quando la censura non incide concretamente sulla decisione o manca di interesse a coltivarla.
  • Chi invoca in cassazione un vizio fondato sulla mancanza di un atto o di una delibera rilevante ai fini dei poteri rappresentativi deve curarne la produzione o comunque non può dolersi che il giudice abbia deciso sulla base del solo materiale processuale disponibile.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoSpese condominialiImpugnazioni
RamiContrattiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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