Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17525/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il recupero di contributi previdenziali dovuti per più rapporti di lavoro giornalistico, definiti dalla Corte d'appello in parte con condanna della società in fallimento al pagamento di contributi, sanzioni e interessi. In particolare, per una lavoratrice la Corte territoriale aveva escluso la contribuzione sulle somme corrisposte all'esito di una conciliazione, ritenendole pagate a titolo innovativo e risarcitorio. L'ente previdenziale ha proposto ricorso principale denunciando: 1) violazione delle norme sulla soggezione a contribuzione delle somme corrisposte al lavoratore, sostenendo che la transazione tra datore e dipendente non incide sull'autonoma obbligazione contributiva e che spettava al datore provare che le somme rientrassero tra quelle escluse; 2) violazione delle regole di interpretazione del contratto, per avere la Corte trascurato il carattere fittizio dell'imputazione delle somme nel verbale conciliativo; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte avrebbe erroneamente limitato la domanda dell'ente alle sole somme della conciliazione, mentre il decreto ingiuntivo riguardava anche i contributi sul periodo di lavoro 9/2003-9/2006. La società fallita ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi: il primo per omesso esame del carattere tecnico degli articoli relativi al settore dei videogiochi; il secondo per mancata detrazione dall'imponibile del periodo di astensione e assenza della lavoratrice; il terzo per contestare l'applicabilità del contratto collettivo giornalistico a un'azienda editoriale specializzata in videogames; il quarto per invocare la buona fede del debitore ai fini del regime sanzionatorio, ritenendo di avere versato i contributi all'ente ritenuto correttamente obbligato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'ente previdenziale e rigettato il ricorso incidentale della società fallita. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla stessa Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame limitatamente al ricorso principale accolto e per la liquidazione delle spese. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi del ricorso principale, perché la transazione non incide sull'obbligazione contributiva autonoma e l'ente può provare l'assoggettabilità a contribuzione con qualsiasi mezzo, anche presuntivo; ha inoltre accolto il terzo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva erroneamente ristretto l'oggetto della domanda. I motivi del ricorso incidentale sono stati dichiarati inammissibili o infondati: i primi due per difetto di autosufficienza/specificità, il terzo perché generico e non confrontato con l'accertamento di fatto del giudice di merito, il quarto perché la buona fede del datore non esclude l'applicazione del regime sanzionatorio in tema di omesso pagamento di contributi INPGI.

Norme richiamate

  • art. 2115, comma 3, c.c.

    L'obbligazione contributiva è autonoma rispetto al rapporto retributivo e non resta incisa dalla transazione tra datore e lavoratore.

  • art. 12 l. 153/1969

    Le somme percepite a titolo di retribuzione si presumono soggette a contribuzione; l'esclusione deve essere dimostrata dal datore di lavoro ove ricorrano le ipotesi tassative del comma 2.

  • art. 1362 c.c.

    Le clausole del verbale conciliativo vanno interpretate secondo i criteri legali, ma nel caso concreto il giudice di merito non aveva correttamente valutato il contenuto dell'accordo.

  • art. 1363 c.c.

    L'interpretazione del verbale conciliativo deve essere sistematica e coordinata; la Corte territoriale ha omesso tale verifica.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può alterare il petitum o limitare indebitamente il contenuto della domanda; nella specie la domanda dell'ente includeva anche i contributi sul periodo lavorativo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    I motivi incidentali che deducono nullità della sentenza devono essere specifici e autosufficienti.

  • art. 28 l. 69/1963

    La censura generica sull'inapplicabilità del contratto giornalistico non scalfisce l'accertamento di fatto sulla natura dell'attività svolta.

  • art. 2697 c.c.

    Il datore che contesti l'obbligo contributivo deve allegare e provare i fatti idonei a sottrarsi alla pretesa dell'ente.

  • art. 116 l. 388/2000

    Il regime sanzionatorio per omesso o ritardato versamento contributivo non è escluso dalla sola allegazione della buona fede del debitore.

  • art. 1189 c.c.

    L'errore scusabile non è invocabile dal datore di lavoro che non versi i contributi all'ente corretto, in quanto egli conosce o deve conoscere l'attività prestata dai dipendenti.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, se dovuto.

Massime di principio

  • La transazione o conciliazione stipulata tra datore di lavoro e lavoratore non estingue né condiziona l'autonoma obbligazione contributiva nascente ex lege in favore dell'ente previdenziale.
  • Il credito contributivo può essere azionato dall'ente anche quando il titolo retributivo originario sia stato definito transattivamente, purché l'ente provi con qualsiasi mezzo, anche per presunzioni, quali somme siano in concreto assoggettabili a contribuzione.
  • Le somme corrisposte al lavoratore si presumono retribuzione imponibile; grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare che l'erogazione rientra in una delle ipotesi legalmente escluse dalla contribuzione.
  • Il giudice di merito deve interpretare il verbale conciliativo secondo i criteri legali e non può attribuirgli una qualificazione meramente fittizia o riduttiva senza adeguata verifica del suo contenuto e del contesto fattuale.
  • In sede di legittimità, i motivi che denunciano nullità della sentenza o violazioni processuali devono essere specifici, autosufficienti e indicare con precisione il fatto processuale rilevante e l'errore asserito.
  • Nel sistema contributivo INPGI, la buona fede del datore o l'erronea individuazione dell'ente previdenziale non escludono, di per sé, l'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato versamento, salvo prova rigorosa dell'errore scusabile nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.