Cassazione Penale, Sentenza n. 18848/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che confermava la condanna a 8 mesi di reclusione per violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 (omessa presentazione della dichiarazione Unico 2012 relativa al 2011 con reddito di capitale accertato e IVA evasa). Il ricorrente contestava il diniego della sospensione condizionale della pena sostenendo che una precedente condanna ostativa doveva considerarsi estinta ai sensi dell'art. 445 c.p.p. e, subordinatamente, chiedeva la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (asserendo che il termine prescrizionale di 8 anni era già decorso al 30/09/2020 dopo la riforma del 2011).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Cassazione ha ritenuto legittimo il diniego della sospensione condizionale operato dalla Corte d'appello, condividendo la valutazione prognostica negativa basata sulle modalità della condotta e sui precedenti dell'imputato (tra cui condanne e violazioni relative a omesso versamento di ritenute previdenziali e norme sull'ispettorato del lavoro). La Corte ha inoltre respinto l'eccezione di prescrizione: ha applicato l'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74/2000 (introdotto dal d.l. 138/2011, conv. in l. 148/2011) che innalza i termini di prescrizione, con conseguente computo che porta il termine massimo di prescrizione del reato contestato a maturare il 30/09/2022, quindi non ancora decorso al momento del giudizio.
Norme richiamate
Norma che sanziona l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale; il fatto è stato ritenuto commesso il 30/09/2012 e la condanna per tale reato è stata confermata.
"i termini di prescrizione previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo"
La Corte ha applicato l'aumento dei termini di prescrizione previsto dalla disposizione, estendendo il termine prescrizionale per il reato punito con pena non superiore a sei anni; di conseguenza il termine di prescrizione utile è risultato non ancora decorso (maturazione 30/09/2022).
La Corte richiamata osserva, in linea con la giurisprudenza della Cassazione, che il giudice di merito non è obbligato a esaminare e motivare su tutti gli elementi elencati dall'art. 133, potendo limitarsi a indicare gli elementi ritenuti prevalenti ai fini della valutazione prognostica per la concessione della sospensione condizionale della pena.
Richiamato dalla difesa quale norma che poteva comportare l'estinzione di una precedente condanna (e quindi l'assenza dell'ostatività), ma la Corte non ha ritenuto provata o decisiva l'estinzione tale da alterare la valutazione prognostica operata dai giudici di merito.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017)
Precedente richiamato per confermare il principio secondo cui il giudice di merito può limitare la motivazione ai soli elementi ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione condizionale della pena.
Massime di principio
- La concessione della sospensione condizionale della pena è rimessa al convincimento del giudice di merito: il giudice non è tenuto a motivare su tutti i fattori dell'art. 133 c.p., ma può soffermarsi su quelli ritenuti decisivi, e tale valutazione è ampiamente sindacabile in Cassazione solo per vizi logici/argomentativi evidenti.
- Precedenti penali e condotte omissive analoghe (es. omissioni previdenziali o lavorative) pesano negativamente nella prognosi e possono giustificare il diniego della sospensione condizionale anche se una precedente sospensione era stata riconosciuta per reati diversi.
- Per i reati tributari, la prescrizione va calcolata tenendo conto delle modifiche legislative che aumentano i termini (in particolare l'art. 17, comma 1-bis del d.lgs. n. 74/2000 introdotto dalla riforma del 2011): verificare sempre l'entrata in vigore delle norme e l'effetto sugli anni di prescrizione.
- Se si sostiene che una precedente condanna è estinta (es. per effetto dell'art. 445 c.p.p.), occorre fornire prova chiara e puntuale dell'estinzione nel casellario e motivare l'effettivo impatto sulla valutazione della misura alternativa; altrimenti il giudice può comunque utilizzarla nella prognosi.
- Le doglianze in Cassazione riguardanti la valutazione prognostica dei giudici di merito richiedono contestazioni specifiche e circostanziate: argomentazioni generiche o subordinate (es. mera enunciazione della prescrizione senza calcoli e riferimenti normativi chiari) sono destinate a essere respinte.
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