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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14629/2026 del 17/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2016 nei confronti di una società e, per trasparenza, dei suoi due soci. All'ente impositore era contestata la deduzione di costi e la detrazione IVA relative a fatture ritenute riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, nonché, per una parte delle prestazioni, a una sovrafatturazione qualificata come parziale inesistenza oggettiva. In primo grado i ricorsi dei contribuenti erano stati rigettati, ma in appello la decisione veniva riformata sul rilievo che gli elementi raccolti dall'Amministrazione sarebbero stati contraddittori e non sufficienti a dimostrare né l'inesistenza delle operazioni né la consapevolezza della frode da parte della società. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione della disciplina sul contraddittorio e sulla motivazione dell'atto, per avere la sentenza d'appello ritenuto contraddittoria la qualificazione delle operazioni come inesistenti, nonostante l'avviso avesse contestato sia l'inesistenza soggettiva sia la parziale inesistenza oggettiva; (2) violazione delle norme IVA, penali tributarie e dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice di secondo grado escluso la prova, anche presuntiva, della conoscenza o conoscibilità da parte della contribuente della frode IVA e per avere valutato in modo atomistico e non complessivo gli indizi valorizzati dall'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha escluso che vi fosse un vero profilo di contraddittorietà dell'azione amministrativa, rilevando che nell'avviso di accertamento erano contestate entrambe le forme di inesistenza, soggettiva e parzialmente oggettiva, e che ciò che rileva è il contenuto dell'avviso, non l'eventuale diversa qualificazione contenuta negli atti endoprocedimentali. Ha poi ritenuto errata la valutazione della Corte territoriale sulla prova indiziaria, ricordando che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario/committente, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; per le operazioni oggettivamente inesistenti, grava invece sul contribuente la prova rigorosa del contrario. La Corte ha censurato il giudice di merito per aver esaminato gli indizi in modo atomistico e per aver applicato un criterio non corretto quanto all'elemento soggettivo, richiedendo una consapevole collaborazione invece della mera conoscibilità desumibile dall'ordinaria diligenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata utilizzata come norma processuale di deduzione delle violazioni di legge prospettate con i due motivi di ricorso.

  • artt. 33, comma 3, d.P.R. 600/1973

    Richiamati dal ricorrente per censurare la pretesa contraddittorietà della qualificazione delle operazioni contestate; la Corte ha ritenuto insussistente la violazione dedotta.

  • art. 5 ter, comma 3, d.lgs. 218/1997

    Richiamato in relazione alla fase del contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ha escluso che la diversa qualificazione negli atti istruttori rilevasse rispetto al contenuto dell'avviso di accertamento.

  • artt. 19, 21, 23, 28 e 54 d.P.R. 633/1972

    Richiamati per la disciplina IVA applicabile alle contestazioni di operazioni inesistenti e al recupero dell'imposta.

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Richiamato in relazione al quadro delle frodi fiscali e alla valutazione dell'elemento soggettivo della consapevolezza della frode.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio: l'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa, mentre al contribuente spetta la prova contraria nei limiti indicati dalla giurisprudenza.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario sulle operazioni inesistenti, il giudice deve verificare il contenuto dell'avviso di accertamento, che delimita la causa petendi, e non attribuire rilievo decisivo a eventuali variazioni di qualificazione contenute in atti endoprocedimentali, se il fatto contestato è stato comunque portato a conoscenza del contribuente.
  • In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o almeno la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario/committente, della partecipazione a un'evasione d'imposta; tale prova può essere data anche per presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
  • Ove l'Ufficio assolva il proprio onere probatorio sulle operazioni soggettivamente inesistenti, il contribuente può vincere la presunzione solo dimostrando di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al caso concreto.
  • Per il disconoscimento di costi e IVA relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, il giudice deve valutare complessivamente gli indizi, senza un esame atomistico, perché la gravità, precisione e concordanza si ricavano dal quadro indiziario unitario e non da ciascun elemento isolatamente considerato.
  • La mera regolarità formale della contabilità, delle fatture o dei pagamenti non è sufficiente, di per sé, a provare l'effettività dell'operazione quando l'Amministrazione abbia allegato elementi idonei a dimostrare la fittizietà del rapporto o la sovrafatturazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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