Cassazione Civile, Ordinanza n. 00225/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Un difensore, beneficiario della distrazione delle spese di lite riconosciute con provvedimento giurisdizionale, aveva inoltrato la richiesta stragiudiziale prevista dall'art. 38, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011; decorso il termine di 120 giorni, aveva notificato il titolo in forma esecutiva e il precetto, quindi promosso pignoramento presso terzi. L'ente previdenziale aveva proposto opposizione deducendo la violazione del termine dilatorio di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. I giudici di merito avevano accolto l'opposizione ritenendo che le due disposizioni avessero ambiti distinti e fossero in rapporto di specialità reciproca. Nel ricorso per cassazione si denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 1, lett. c), d.l. n. 98 del 2011, e 14 d.l. n. 669 del 1996, sostenendo che la prima norma sarebbe speciale e autonoma rispetto alla seconda, che il termine di 120 giorni dovrebbe operare solo prima della notificazione del titolo e non già consentire poi il precetto e l'esecuzione, e che una lettura cumulativa o sovrapposta dei termini determinerebbe profili di irragionevolezza e incostituzionalità per disparità di trattamento e compressione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha escluso preliminarmente il vizio relativo al contraddittorio, osservando che il giudizio era stato introdotto come opposizione a precetto e che, in ogni caso, la questione della presenza del terzo pignorato non rilevava in questa fase. Nel merito ha affermato che l'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 disciplina il termine dilatorio generale per il recupero di crediti verso pubbliche amministrazioni, collocandolo tra la notifica del titolo esecutivo e l'inizio delle azioni esecutive, mentre l'art. 38, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011 riguarda in modo speciale il recupero delle spese legali dovute al difensore distrattario nei contenziosi previdenziali, imponendo un previo passaggio stragiudiziale di richiesta e non escludendo affatto, in modo incompatibile, l'applicazione del termine generale di cui all'art. 14. La Corte ha sottolineato che le due discipline hanno finalità solo in parte coincidenti e complementari, entrambe finalizzate a una gestione ordinata e contenuta della spesa pubblica e all'efficienza del recupero del credito, senza violazione dei parametri costituzionali evocati. Ha quindi rigettato il ricorso e compensato le spese, dando atto altresì della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente, se dovuto.
Norme richiamate
art. 38, comma 1, lett. c), d.l. n. 98 del 2011
prevede, per il difensore distrattario nel contenzioso previdenziale, un termine dilatorio precedente la notifica del titolo esecutivo e la successiva azione esecutiva, preceduto da richiesta stragiudiziale; non esclude l'operatività della disciplina generale sui crediti verso la PA.
stabilisce un termine dilatorio generale per il recupero di crediti nei confronti delle amministrazioni statali, collocato tra la notificazione del titolo esecutivo e l'intimazione/azione esecutiva; è applicabile anche nel caso esaminato, in quanto non incompatibile con l'art. 38.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto del ricorso.
art. 3 Cost.
la Corte esclude che la disciplina censurata introduca una disparità di trattamento costituzionalmente rilevante tra creditori.
artt. 24 e 113 Cost.
la Corte esclude che la disciplina incida in modo irragionevole o sproporzionato sull'effettività della tutela giurisdizionale e del diritto di difesa.
artt. 111 e 117 Cost.
non risultano violati dalla combinazione dei termini dilatori, che non comprimono il diritto al processo in modo eccessivo.
artt. 6 e 13 C.E.D.U.
la disciplina è ritenuta compatibile con i principi sovranazionali del giusto processo e della tutela effettiva.
art. 47 Carta dei diritti dell'Unione Europea
invocato dalla parte ricorrente, ma non ritenuto leso dalla Corte.
Massime di principio
- Il termine dilatorio speciale previsto per il recupero delle spese legali del difensore distrattario nei confronti di enti previdenziali non esclude l'applicazione del termine dilatorio generale previsto per i crediti verso le pubbliche amministrazioni, quando le due discipline abbiano ambiti e funzioni complementari.
- Quando una norma speciale introduce un previo obbligo di richiesta stragiudiziale e una disciplina generale prevede un ulteriore intervallo tra notifica del titolo e azione esecutiva, le due scansioni possono coesistere se non vi è incompatibilità testuale o logica e se ciascuna presidia una diversa fase del recupero.
- La valutazione sulla necessità del contraddittorio deve essere compiuta in relazione alla domanda proposta; nelle opposizioni esecutive, la posizione del terzo pignorato rileva solo se il giudizio abbia effettivamente investito un'esecuzione già iniziata nei suoi confronti.
- Un meccanismo di dilazione del recupero del credito verso la pubblica amministrazione è legittimo quando risponde a finalità di ordinata gestione delle risorse pubbliche e di contenimento non irragionevole dei costi, senza comprimere in modo eccessivo o sine die il diritto di azione del creditore.
- La specialità di una disciplina settoriale non va automaticamente desunta dalla mera appartenenza a una categoria particolare di creditori; occorre verificare se la norma contenga una regolazione davvero incompatibile o solo aggiuntiva rispetto alla disciplina generale.
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