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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24261/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, confermando la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di indennizzo per intervenuta prescrizione. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, per mancata difesa dell'intimata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La vicenda nasce da una polizza stipulata per coprire il rischio di sottrazione di beni preziosi. Dopo una rapina a mano armata denunciata nel 2012, il preposto dell'esercizio veniva poi imputato in sede penale per aver simulato la rapina al fine di truffare l'assicurazione; il processo penale si concludeva con assoluzione irrevocabile del preposto. Solo dopo il passaggio in giudicato di tale sentenza penale, la società assicurata diffidava la compagnia chiedendo il pagamento dell'indennizzo, che veniva negato. In primo grado la domanda era rigettata per prescrizione ex art. 2952, comma 2, c.c., ritenendosi irrilevante il procedimento penale ai fini sospensivi o interruttivi. In appello l'assicurata sosteneva che il diritto all'indennizzo non fosse esigibile prima della definitività dell'assoluzione penale e che dovesse applicarsi la prescrizione più lunga di cui all'art. 2947, comma 3, c.c.; la Corte territoriale confermava il rigetto, escludendo l'applicabilità di tale norma al rapporto contrattuale assicurativo e osservando che l'assicurata avrebbe potuto esercitare il diritto e interrompere la prescrizione già dal sinistro, anche durante il processo penale. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2947, comma 3, c.c., assumendo che la prescrizione dovesse decorrere dalla sentenza penale definitiva che escludeva la simulazione della rapina e che, prima di allora, il diritto all'indennizzo non fosse azionabile; aggiungeva che l'interpretazione accolta era penalizzante e sperequativa. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la norma invocata riguarda l'azione risarcitoria extracontrattuale contro il responsabile del reato, non l'azione contrattuale di indennizzo verso l'assicuratore, e il ricorso non confutava l'ulteriore autonoma argomentazione secondo cui l'assicurata avrebbe potuto compiere atti interruttivi della prescrizione sin dal verificarsi del sinistro, indipendentemente dalla pendenza del procedimento penale contro un terzo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come parametro formale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 2947, comma 3, c.c.

    la Corte ribadisce che disciplina l'azione civile risarcitoria extracontrattuale contro l'autore del reato e non l'azione contrattuale di indennizzo nei confronti dell'assicuratore.

  • art. 2935 c.c.

    viene richiamato per affermare che il diritto può essere fatto valere dal momento in cui il sinistro si verifica, salvo impedimenti giuridici non ravvisati nel caso concreto.

  • art. 2952, comma 2, c.c.

    è la norma ritenuta applicabile alla prescrizione del diritto all'indennizzo assicurativo; il suo decorso non viene sospeso o interrotto automaticamente dalla pendenza del procedimento penale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la misura del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • La prescrizione del diritto all'indennizzo assicurativo segue la disciplina speciale del rapporto contrattuale e non quella prevista per l'azione civile risarcitoria contro l'autore del reato, anche se il sinistro è oggetto di accertamenti penali.
  • L'art. 2947, comma 3, c.c. non è applicabile in via analogica o estensiva alla pretesa contrattuale verso l'assicuratore, poiché la sua ratio è tutelare il danneggiato nell'azione contro il responsabile del fatto illecito.
  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare una tesi già disattesa.
  • La pendenza di un procedimento penale contro un soggetto diverso dall'assicurato non impedisce, di per sé, l'esercizio dell'azione contrattuale di indennizzo né l'adozione di atti interruttivi della prescrizione da parte dell'assicurato.
  • Censure fondate su valutazioni di equità, penalizzazione o sperequazione, se non tradotte in una specifica violazione di legge, non sono idonee a sorreggere un motivo di ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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