Cassazione Civile, Ordinanza n. 01985/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
Alcuni dipendenti di una società appaltatrice avevano ottenuto decreti ingiuntivi contro il soggetto committente/subentrato nel rapporto, chiedendo il pagamento di retribuzioni maturate in vari mesi del 2012 e del trattamento di fine rapporto, in base alla responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003. Il committente aveva proposto opposizione sostenendo, da un lato, il beneficio di escussione e, dall'altro, di essere obbligato solo per la quota di TFR maturata dal momento in cui era subentrato nell'appalto, escludendo i periodi antecedenti. In appello i lavoratori avevano contestato la qualificazione del rapporto e il trattamento del periodo precedente; il committente, nel ricorso per cassazione, ha dedotto nullità della decisione per avere la Corte d'appello ammesso una eccezione asseritamente nuova e, con il ricorso principale, ha censurato la nuova statuizione sulle spese in presenza di una precedente sentenza parziale che riteneva già definitiva. I lavoratori hanno proposto ricorso incidentale anche contro la decisione parziale, sostenendo che la responsabilità solidale dovesse operare pure per i periodi anteriori al contratto formalmente qualificato come appalto, alla luce delle modalità sostanziali di affidamento del servizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società committente e ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale dei lavoratori. Ha quindi cassato entrambe le sentenze della Corte d'appello e rinviato alla Corte d'appello di Napoli. Il giudice di rinvio dovrà prima qualificare giuridicamente i rapporti intercorsi tra l'ente/committente e la società appaltatrice nel periodo 2002-2007, verificando se le "note" di affidamento del servizio integrino un appalto oppure, in difetto, se ricorrano comunque le condizioni per applicare anche in via analogica l'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata della Corte costituzionale. La Corte ha inoltre precisato che la prima decisione d'appello, pur qualificata come non definitiva, aveva natura sostanzialmente definitiva per la parte decisa, sicché la riserva di impugnazione ne ha impedito il passaggio in giudicato e il giudice di rinvio dovrà regolare anche le spese di tutti i gradi, incluso il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi, contributivi e assicurativi dei dipendenti dell'appaltatore non va letta in senso restrittivo o meramente formale; occorre verificare la sostanza del decentramento produttivo e, se del caso, applicare la norma anche analogicamente a fattispecie sostanzialmente equivalenti, in coerenza con l'interpretazione costituzionalmente orientata.
Serve a qualificare la fattispecie concreta come appalto sulla base degli elementi fattuali del rapporto, non del solo nomen iuris o dell'esistenza di un contratto formalmente denominato in un certo modo.
È il parametro utilizzato per denunciare la violazione di legge nella qualificazione del rapporto e nella ripartizione della responsabilità solidale.
Consente il controllo degli atti processuali ai fini della censura di nullità della sentenza e della verifica della tempestività dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Nel rito del lavoro delimita l'ammissibilità di eccezioni nuove in appello; nel caso concreto la Corte ha escluso la novità dell'eccezione perché già proposta in primo grado.
La doglianza sulla pronuncia sulle spese è stata esaminata alla luce della disciplina delle decisioni parziali e della regolazione delle spese nei diversi segmenti del giudizio.
Non si è formato giudicato sulla prima sentenza d'appello, poiché la riserva di impugnazione, resa ammissibile dall'ambiguità della qualificazione formale della decisione, ha impedito il passaggio in giudicato.
La Corte ha ricondotto la prima sentenza d'appello al regime della decisione parziale/definitiva su una parte della controversia, con conseguente ammissibilità della riserva di impugnazione.
Massime di principio
- Quando si discute della responsabilità solidale del committente per i crediti dei lavoratori dell'appaltatore, il giudice deve procedere prima alla qualificazione sostanziale del rapporto sulla base dei fatti e delle modalità di esecuzione, e solo dopo verificare l'applicabilità dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003.
- La responsabilità solidale del committente non può essere esclusa per il solo fatto che l'affidamento del servizio non sia stato formalizzato in un contratto di appalto, se le concrete modalità del rapporto presentano gli elementi sostanziali dell'appalto o di un decentramento funzionalmente equivalente.
- L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 impone di estendere la tutela dei lavoratori a tutti i livelli del decentramento produttivo, evitando letture formalistiche che lascino senza garanzia i crediti di lavoro.
- Nel rito del lavoro, la qualificazione di una sentenza come non definitiva non è decisiva se il contenuto sostanziale della decisione è definitivo su una porzione autonoma della controversia; in presenza di qualificazione ambigua, la riserva di impugnazione può comunque impedire il giudicato.
- Se una sentenza parziale definisce in via definitiva una parte della controversia e regola le spese relative a quella parte, il giudice successivo deve tener conto dell'effettiva portata decisoria della pronuncia ai fini del giudicato e della liquidazione delle spese complessive.
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