Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32566/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di revoca della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità per tre motivi: (1) vizio procedurale per omessa fissazione dell'udienza camerale e mancato instaurarsi del contraddittorio, nonostante la norma (art.186, comma 9-bis c.d.s.) richieda la procedura di cui all'art.666 c.p.p.; la sentenza contenente la sanzione sostitutiva non era stata notificata né al condannato né all'associazione esecutrice e l'UEPE non aveva informato l'associazione; (2) erronea valutazione del fatto poiché la revoca è stata disposta benché la sanzione non fosse mai stata messa in esecuzione e l'avvio del lavoro fosse onere dell'autorità; (3) violazione di legge per non aver rilevato l'estinzione della pena per prescrizione, essendo trascorsi oltre cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la revoca della pena sostitutiva doveva essere disposta con le formalità degli artt.665 e ss. e 666 c.p.p., cioè con fissazione dell'udienza in camera di consiglio e instaurazione del contraddittorio (presenza obbligatoria del pubblico ministero e del difensore). Avendo il giudice dell'esecuzione deciso d'ufficio sulla base della sola nota dell'UEPE e del parere del pubblico ministero senza fissare udienza, la decisione è stata dichiarata nulla per violazione di procedura (art.178, comma 1, lett. c) c.p.p.) e, in applicazione dell'art.179 c.p.p., assolutamente insanabile. L'ordinanza è stata annullata e gli atti rinviati al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari per nuovo giudizio; le altre questioni sono rimaste assorbite.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30/04/1992 n.285 (codice della strada)

    «in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione ... con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, … dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa ...»

    La revoca della sanzione sostitutiva per violazione degli obblighi va decisa con le formalità previste dall'art.666 c.p.p.: fissazione di udienza in camera di consiglio e instaurazione del contraddittorio con presenza del PM e del difensore; non è ammissibile una decisione de plano basata solo su note dell'UEPE e parere del PM.

  • art. 666 c.p.p.

    Richiamato come procedura di riferimento per la revoca delle misure sostitutive: disciplina la trattazione in camera di consiglio e il necessario contraddittorio nel procedimento esecutivo.

  • art. 665 e ss. c.p.p.

    Il giudice aveva citato genericamente questi articoli; la Corte sottolinea che la revoca deve rispettare le formalità di tali norme (in particolare art.666) per garantire il contraddittorio.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La violazione della procedura prescritta per la revoca integra una nullità di ordine generale, riconducibile alle ipotesi previste dall'art.178 co.1 lett.c).

  • art. 179 c.p.p.

    La nullità così individuata è assoluta e insanabile, comportando l'annullamento della decisione impugnata.

  • art. 173 c.p.

    Citato dal ricorrente per sostenere l'estinzione della pena per prescrizione quinquennale; la Corte non ha deciso nel merito perché ha accolto il motivo processuale e ha ritenuto assorbite le questioni sostanziali.

Massime di principio

  • La revoca di una pena sostitutiva (es. lavori di pubblica utilità) prevista dall'art.186 c.d.s. deve seguire la procedura prevista dall'art.666 c.p.p.: fissazione di udienza in camera di consiglio e pieno contraddittorio con PM e difesa.
  • La decisione assunta de plano sulla base di una segnalazione dell'UEPE e del parere del PM senza udienza è nulla per violazione di procedura e la nullità è assoluta quando la legge richiede il contraddittorio.
  • La mancata notifica della sentenza o la mancata comunicazione all'associazione esecutrice possono essere rilevanti per la valutazione della responsabilità dell'inadempimento: il giudice deve accertare le cause del mancato avvio del lavoro in udienza, non punire automaticamente.
  • Questioni sostanziali (es. decorso dei termini di prescrizione) possono essere valutate solo dopo aver garantito il corretto svolgimento del procedimento: i profili processuali prioritari possono assorbire quelli di merito.
  • In situazioni analoghe la parte interessata deve essere convocata e messa in condizione di partecipare; l'assenza di tale garanzia comporta il rinvio del procedimento e l'annullamento della decisione impugnata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.