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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04790/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imprenditore)

La controversia

Una società creditrice aveva chiesto la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale. L'interessato si era opposto sostenendo di essere imprenditore agricolo e quindi non assoggettabile a fallimento; aveva dedotto che l'attività agrituristica svolta era solo connessa a quella agricola, consistendo nella locazione stagionale di un immobile senza ulteriori servizi tipici alberghieri. Il tribunale aveva dichiarato il fallimento ritenendo prevalente l'attività agrituristica in base ai ricavi e al 'tempo-lavoro'. La corte d'appello aveva confermato il rigetto del reclamo valorizzando ancora la prevalenza economica dell'attività agrituristica e dei tempi di lavoro impiegati. Con il ricorso per cassazione venivano denunciati: 1) violazione dell'art. 2135 c.c. e dell'art. 1 l.fall., per avere la corte d'appello ritenuto assoggettabile a fallimento l'impresa nonostante la pretesa marginalità della componente agrituristica; 2) violazione dell'art. 2135 c.c., della legge statale sull'agriturismo e della normativa regionale, per avere utilizzato il criterio della redditività invece del solo criterio del 'tempo-lavoro' indicato dalla disciplina regionale richiamata; 3) nullità/motivazione apparente per erronei calcoli sui ricavi e sui tempi di lavoro e per l'assenza di una motivazione comprensibile sui dati numerici posti a base della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti esposti in motivazione, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Firenze e ha rinviato alla medesima corte in diversa composizione anche per le spese. La Corte ha affermato che la verifica della connessione dell'attività agrituristica con quella agricola va compiuta alla luce dell'art. 2135 c.c. e della legge n. 96/2006, con criteri uniformi nazionali, considerando la coerenza oggettiva dell'attività agrituristica rispetto all'azienda agricola e il possibile rilievo integrativo dei ricavi e del tempo-lavoro; tuttavia ha rilevato che la Corte territoriale non aveva effettivamente accertato la necessaria sproporzione dei ricavi dell'attività connessa rispetto a quella agricola e aveva reso una motivazione apparente sui tempi di lavoro, priva degli elementi numerici necessari a giustificarne il calcolo. Per questo il giudizio di merito è stato rinnovato in rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2135 c.c.

    Definisce l'attività agricola essenziale e quella per connessione; per l'agriturismo richiede connessione soggettiva e oggettiva, con utilizzo prevalente e normale di attrezzature o risorse dell'azienda agricola normalmente impiegate nell'attività agricola.

  • art. 1 l.fall.

    L'assoggettabilità a fallimento dipende dalla natura commerciale o agricola dell'impresa; l'impresa agricola resta esclusa se l'attività connessa non assume rilievo decisamente prevalente e sproporzionato.

  • art. 2 legge 20 febbraio 2006, n. 96

    Concorre a definire l'attività agrituristica come attività para-alberghiera inserita nel quadro della disciplina nazionale.

  • art. 4 legge 20 febbraio 2006, n. 96

    Detta criteri e limiti dell'attività agrituristica, da coordinare con l'art. 2135 c.c. per valutare la connessione con l'attività agricola.

  • artt. 2 e 6 legge Regione Toscana n. 30/2003

    Richiamati dal ricorrente come base del criterio del 'tempo-lavoro'; la Corte afferma che la disciplina regionale può valere solo come supporto interpretativo, non come criterio autonomo e decisivo di qualificazione ai fini fallimentari.

  • art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge sostanziale e processuale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per censurare la mancanza di una motivazione sufficiente e comprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il requisito di chiarezza e concisione della motivazione.

  • art. 384, 1° co., c.p.c.

    Consente l'enunciazione del principio di diritto da seguire in sede di rinvio.

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non opera l'ulteriore contributo unificato quando il ricorso è accolto.

Massime di principio

  • Ai fini dell'assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore agricolo che svolga anche attività agrituristica, la verifica della connessione deve essere compiuta secondo criteri uniformi di diritto nazionale, coordinando l'art. 2135 c.c. con la disciplina statale dell'agriturismo; la normativa regionale può avere solo valore di supporto interpretativo.
  • L'attività agrituristica è agricola per connessione solo se vi è connessione soggettiva e oggettiva: deve essere esercitata dal medesimo imprenditore agricolo e deve utilizzare in modo prevalente e normale attrezzature o risorse dell'azienda agricola normalmente impiegate nell'attività agricola essenziale.
  • La prevalenza dell'attività connessa sull'attività agricola non può essere affermata in base a un mero confronto formale o marginale: occorre accertare una sproporzione significativa e decisiva dei ricavi o degli altri indici valutativi, tale da far venir meno la coerenza dell'attività connessa con quella agricola.
  • Quando il giudice utilizza indici come ricavi e 'tempo-lavoro' per valutare la connessione tra attività agricola e agrituristica, deve esplicitare in modo intelligibile i dati numerici e il percorso logico-giuridico seguito; in difetto, la motivazione è apparente e la decisione è censurabile in cassazione.
  • Le attività di ricezione e ospitalità rientrano nell'agriturismo solo se, per struttura e modalità di esercizio, risultano effettivamente inserite nel contesto dell'azienda agricola e non si traducono in un'attività commerciale autonoma prevalente.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeTransazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContratti
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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