Cassazione Civile, Ordinanza n. 23063/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi Mod. Unico/2006 per l'anno 2005, con cui veniva richiesto il pagamento di somme iscritte a ruolo, in parte per il disconoscimento di un credito IRPEF riportato dagli anni precedenti, oltre interessi e sanzioni. La contribuente aveva contestato la pretesa sostenendo che il credito fosse effettivamente maturato negli anni precedenti e che la mancata indicazione in una precedente dichiarazione fosse dipesa da un errore dell'intermediario. Aveva inoltre presentato una dichiarazione integrativa cartacea entro il termine di accertamento ex art. 43 d.P.R. 600/1973, riportando il credito. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. 322/1998, degli artt. 1 e ss. d.P.R. 600/1973, dell'art. 22 d.P.R. 917/1986, dell'art. 53 Cost. e dell'art. 10 L. 212/2000, assumendo che la CTR avesse illegittimamente negato l'utilizzabilità del credito per il solo fatto che esso non era stato indicato nella prima dichiarazione e che la dichiarazione integrativa era stata presentata oltre il termine di cui al comma 8-bis dell'art. 2 d.P.R. 322/1998.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo, richiamando il principio secondo cui la dichiarazione fiscale è una mera dichiarazione di scienza e può essere emendata quando l'errore comporti un maggior onere per il contribuente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, affinché si uniformi al principio di diritto indicato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
La dichiarazione integrativa presentata entro il termine di cui al comma 8 tutela l'errore in danno dell'erario; quella ex comma 8-bis, per emendare errori in danno del contribuente, è soggetta al termine della dichiarazione del periodo d'imposta successivo, ma ciò non esclude la possibilità di opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa fiscale.
Richiamato quale termine entro cui la contribuente aveva presentato la dichiarazione integrativa e quale riferimento per i termini di accertamento.
Citato nel motivo di ricorso, senza autonoma elaborazione specifica nella decisione.
art. 53 Cost.
Richiamato a sostegno dell'idea che la pretesa tributaria deve conformarsi alla capacità contributiva e non può gravare il contribuente per meri errori dichiarativi in sede contenziosa.
Richiamato quale espressione del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato per descrivere il controllo automatizzato da cui è derivata la cartella di pagamento.
Massime di principio
- La dichiarazione fiscale ha natura di dichiarazione di scienza e non di atto negoziale o dispositivo; pertanto è emendabile quando da un errore od omissione derivi al contribuente un carico tributario maggiore di quello dovuto.
- La mancata o tardiva indicazione di un credito nella dichiarazione non preclude, di per sé, la possibilità di farlo valere in sede contenziosa contro la maggiore pretesa dell'amministrazione finanziaria, se il credito è sostanzialmente spettante.
- Le decadenze previste per la fase amministrativa della dichiarazione integrativa non operano automaticamente nel processo tributario, nel quale resta possibile opporsi alla pretesa fiscale allegando errori di fatto o di diritto commessi nella compilazione della dichiarazione.
- In materia di dichiarazioni integrative, la distinzione decisiva è tra correzioni in danno dell'erario e correzioni in danno del contribuente: solo queste ultime sono soggette al più ristretto regime temporale del comma 8-bis, fermo il potere di difesa in giudizio del contribuente.
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