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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34917/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina da una precedente sentenza definitiva del Pretore di Napoli del 1994 che aveva riconosciuto ai danti causa dei ricorrenti il diritto alla perequazione automatica della pensione aziendale per un determinato periodo. Gli eredi hanno poi chiesto che la somma corrispondente all’incremento riconosciuto in giudicato fosse corrisposta dall’ex datore di lavoro/società succeduta anche per il periodo successivo, fino al decesso dei pensionati, sostenendo che l’obbligo derivante dal giudicato fosse rimasto a carico del Banco di Napoli e non fosse stato estinto dal successivo trasferimento della pensione integrativa al fondo e dalla sua capitalizzazione. Il ricorso per revocazione contro la precedente ordinanza di Cassazione è stato articolato in sei motivi: nullità della decisione per difetto o apparenza di motivazione; nullità derivante dall’asserita nullità di precedenti ordinanze richiamate per possibile violazione dell’obbligo di astensione di un componente del collegio; nullità per violazione delle regole di assegnazione/trattazione del procedimento in Cassazione e delle tabelle organizzative; errore revocatorio per omesso esame del fatto decisivo dell’inadempimento del Banco di Napoli e del mancato trasferimento della relativa provvista al fondo; omesso esame dell’accordo di capitalizzazione che, secondo i ricorrenti, salvava le somme dovute dal Banco per la perequazione; violazione del giudicato, sostenendo che il primo giudicato avesse consolidato il diritto alla maggiore pensione fino al decesso e che un secondo giudicato avesse respinto l’eccezione bancaria di superamento di quel diritto per effetto di una norma successiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha chiarito che il rimedio ex art. 395 n. 4 c.p.c. contro le decisioni della Cassazione è ammesso solo per errori di percezione immediatamente rilevabili sugli atti interni del giudizio di legittimità, non per contestare la valutazione giuridica o la motivazione della precedente ordinanza. I primi, il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti inammissibili perché deducevano vizi estranei alla revocazione e riferiti ad altri procedimenti o a questioni di motivazione/validità non incidenti sull’errore revocatorio. Anche i motivi quarto, quinto e sesto sono stati dichiarati inammissibili perché, sotto l’apparenza dell’errore di fatto, miravano in realtà a ottenere una diversa lettura della domanda e una diversa soluzione della questione già decisa: la Corte ha ribadito che la precedente ordinanza aveva ben compreso il petitum e la causa petendi, e che aveva già affrontato e risolto in modo definitivo la tesi secondo cui la capitalizzazione della pensione integrativa non avrebbe estinto il debito azionato. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato. È stata invece esclusa la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. invocata dalla controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c.

    La revocazione della decisione di Cassazione è ammessa solo nei limiti tassativi previsti dalla norma; non può essere usata per dedurre nullità della motivazione o per rimettere in discussione valutazioni di merito o di diritto già compiute.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Richiamato come base del rimedio revocatorio contro le decisioni della Corte di cassazione; il vizio denunciato deve rientrare nelle ipotesi tipiche di revocazione.

  • art. 391-ter c.p.c.

    Richiamato quale disposizione che delimita il perimetro delle impugnazioni revocatorie delle decisioni di legittimità.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dai ricorrenti in relazione alla pretesa mancanza di motivazione; la Corte ha escluso che vi fosse un’anomalia motivazionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per sostenere la nullità della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione chiara e sufficiente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di motivazione; la Corte non ha ravvisato violazioni rilevanti.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in via difensiva dai ricorrenti; non ha inciso sull’esito, essendo stata esclusa la denunciata mancanza di motivazione.

  • art. 13 CEDU

    Richiamato in via difensiva dai ricorrenti.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Richiamato in via difensiva dai ricorrenti.

  • art. 47 Trattato UE

    Richiamato dai ricorrenti anche per censurare la composizione/trattazione dei procedimenti; la Corte ha ritenuto tali censure estranee al vizio revocatorio.

  • artt. 1218, 1223, 1224 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti a sostegno della tesi di persistente inadempimento e del diritto alle somme richieste; la Corte non ha accolto la ricostruzione sostanziale prospettata.

  • artt. 2043, 2055, 2056 c.c.

    Richiamati in via accessoria dai ricorrenti; non hanno inciso sull’inammissibilità del ricorso.

  • art. 381-bis c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo come regola violata nella trattazione in camera di consiglio; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • artt. 376 e 377 c.p.c.

    Richiamati nel terzo motivo in relazione all’assegnazione/trattazione del ricorso; la Corte ha escluso che tali doglianze integrassero errore revocatorio.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la trattazione camerale; la Corte ha osservato che si trattava di profili estranei alla revocazione.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato dalla controricorrente per responsabilità aggravata; la Corte ha escluso i presupposti per applicarlo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.

Massime di principio

  • La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto presuppone una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti interni del giudizio di legittimità; non è consentito usare il rimedio per contestare l’interpretazione delle censure o la valutazione giuridica svolta nella precedente decisione.
  • Non integra errore revocatorio la doglianza che, sotto l’apparenza dell’omesso esame di un fatto, miri in realtà a ottenere una diversa soluzione della controversia o una diversa lettura del petitum e della causa petendi già correttamente compresi dalla Corte.
  • Le censure relative alla nullità di precedenti decisioni richiamate come precedenti conformi, alla composizione del collegio o alla regolarità della trattazione di altri giudizi non sono deducibili in revocazione se non incidono sulla decisione revocanda e non descrivono un errore percettivo della Corte nel giudizio oggetto di revocazione.
  • Nel giudizio di revocazione contro una decisione di legittimità, il sindacato è eccezionalmente ristretto: la parte deve dimostrare che, senza l’errore di percezione, la pronuncia avrebbe avuto certamente un contenuto diverso.
  • In rapporti di durata, l’efficacia del giudicato opera rebus sic stantibus: il sopravvenire di fatti modificativi del rapporto può impedire di estendere automaticamente oltre il periodo cristallizzato gli effetti della precedente statuizione giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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