Cassazione Penale, Sentenza n. 48077/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su vizio di motivazione per travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.). Si deduceva che la Corte territoriale avesse fondato il rigetto della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione sulla ritenuta sussistenza di colpa grave del Foschini, desunta sia da dichiarazioni di collaboratori di giustizia (Elia Antonio, Bonaventura Luigi, Marino Vincenzo) sia, erroneamente, dal contenuto di una pronuncia della Corte d'appello del 19/10/2010 che, invece, aveva assolto il Foschini dall'imputazione associativa relativa agli anni 2001-2002. Contestata anche la genericità della motivazione: mancata indicazione puntuale delle dichiarazioni e delle fonti probatorie utilizzate per affermare l'inserimento del ricorrente in contesti criminali nel periodo successivo al 2002.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato il travisamento della prova nella parte in cui la Corte territoriale affermava che il Foschini era stato "giudicato" con sentenza del 19/10/2010 relativa al periodo 2001-2002, mentre quella pronuncia aveva disposto l'assoluzione. Ha inoltre censurato la motivazione per la mancata specificazione delle dichiarazioni dei collaboratori e delle fonti probatorie relative al periodo successivo al 2002. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti) - art. 73
Norma sostanziale relativa al traffico di stupefacenti; reato per il quale il Foschini è stato inizialmente indagato/processato.
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti) - art. 74
Norma che disciplina le aggravanti/particolari tipologie di reato connesse agli stupefacenti; rilevante rispetto alle imputazioni contestate.
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Ground di ricorso per cassazione che consente l'impugnazione per vizio di motivazione consistente in travisamento della prova o omissione di valutazione di prova decisiva; è applicata per censurare la valutazione probatoria della Corte d'appello.
Disposizioni di attuazione codice procedura penale - art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la sintesi del motivo in ricorso; dispone modalità di esposizione dei motivi in cassazione.
Decreto-legge n. 137/2020, art. 23, commi 8 e 9 (convertito)
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 (convertito)
Norme procedurali emergenziali che consentono il trattamento in udienza camerale secondo modalità straordinarie; richiamate per la modalità di trattazione del procedimento.
Massime di principio
- Il vizio di "travisamento della prova" si concreta quando il giudice di merito introduce in motivazione elementi non desumibili dal materiale probatorio o omette di valutare prove decisive; la Cassazione verifica la corretta trasposizione del dato probatorio in termini fattuali, non riesamina il merito.
- Un'accertata assoluzione in un precedente giudizio non può essere utilizzata dal medesimo giudice come prova di colpevolezza per periodi temporali coincidenti: il riferimento a pronunce favorevoli al imputato deve essere coerente e non contraddittorio rispetto alle affermazioni decisionali.
- Quando si utilizzano dichiarazioni di collaboratori di giustizia per giustificare misure cautelari o rigetti di richieste risarcitorie, il giudice deve indicare specificamente quali affermazioni sono state ritenute e in che modo hanno inciso sulla decisione, evitando giudizi generici.
- Nelle domande di riparazione per ingiusta detenzione il giudice deve motivare puntualmente perché ritiene che la condotta del detenuto integri colpa grave o giustifichi il vincolo custodiale; motivazioni generiche o basate su ricostruzioni erronee comportano l'annullamento.
- La Corte di Cassazione, nel sindacare motivazioni, è limitata a un controllo di correttezza logico-giuridica della trasposizione probatoria; errori nell'esposizione fattuale rilevanti e incontrovertibili possono determinare l'annullamento e il rinvio.
- In situazioni analoghe è consigliabile, per il difensore, evidenziare con precisione le discrepanze tra i fatti affermati in motivazione e le risultanze processuali (sentenze di assoluzione, contenuti delle dichiarazioni dei collaboratori, documenti) per fondare un ricorso per travisamento della prova.
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