Cassazione Civile, Ordinanza n. 31678/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia aveva notificato un avviso di accertamento per il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse relativa agli anni 2013 e 2014, contestando alla ricevitoria e al bookmaker estero, ritenuti obbligati in solido, l'attività di raccolta scommesse svolta in Italia per conto di un operatore privo di concessione, con irrogazione delle sanzioni. I contribuenti avevano impugnato l'atto, vedendosi respingere il ricorso in primo grado e poi l'appello. In cassazione hanno dedotto sette motivi: 1) omessa pronuncia sull'illegittimità dell'avviso per mancata traduzione in lingua inglese; 2) violazione della disciplina sull'imposta unica per insussistenza del presupposto soggettivo nei confronti del centro di trasmissione dati/ricevitoria; 3) violazione della disciplina per insussistenza del presupposto territoriale; 4) violazione del TFUE e dei principi UE di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento, con richiesta di disapplicazione della norma interna; 5) omessa pronuncia sull'asserita incompatibilità dell'imposta con l'art. 401 della direttiva IVA 2006/112/CE; 6) errata esclusione dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa; 7) erronea liquidazione delle spese di lite in favore dell'Amministrazione e mancata compensazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e, comunque, lo ha ritenuto infondato perché non esiste una previsione che imponga la traduzione dell'atto impositivo nella lingua del destinatario e, nel caso concreto, la società aveva comunque dimostrato di avere compreso e contestato l'atto. Ha ritenuto infondati i motivi dal secondo al quarto, richiamando la disciplina interpretativa dell'art. 1, comma 66, L. 220/2010, la giurisprudenza costituzionale e unionale, e affermando che la raccolta scommesse in Italia integra il presupposto soggettivo e territoriale dell'imposta unica, senza discriminazioni vietate dal diritto UE e senza violazione del legittimo affidamento. Ha respinto anche il quinto motivo, spiegando che l'imposta sui giochi non ha natura di imposta sul volume d'affari e può cumularsi con l'IVA ai sensi dell'art. 401 della direttiva 2006/112/CE. Ha respinto il sesto motivo perché, per gli anni 2013-2014, la norma interpretativa aveva già eliminato ogni incertezza normativa e il rapporto poteva essere rimodulato. Ha respinto il settimo motivo, ritenendo corretta la liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione e insindacabile in cassazione la mancata compensazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per l'intervento chiarificatore sopravvenuto della Corte di giustizia; è stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, c.p.c.
La Corte ha esaminato i motivi come vizi di violazione di legge e omessa pronuncia; il primo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, gli altri valutati nel merito o come questioni di diritto decise direttamente in cassazione.
L'omessa pronuncia è configurabile solo se la questione risulti effettivamente devoluta e specificamente allegata; in mancanza di riproduzione dell'atto di appello il motivo è inammissibile.
È stato interpretato, alla luce dell'art. 1, comma 66, L. n. 220/2010, nel senso che soggetto passivo dell'imposta unica è anche chi gestisce scommesse, per conto proprio o di terzi, anche esteri, pur in assenza di concessione.
art. 1, comma 66, lett. b) e d), L. n. 220/2010
"ai soli fini tributari"; "l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta"; "soggetto passivo d'imposta è chiunque... gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero"
La norma interpretativa estende l'ambito soggettivo e oggettivo dell'imposta unica alle raccolte di scommesse fuori dal sistema concessorio e obbliga solidalmente il soggetto per conto del quale l'attività è svolta.
art. 49 TFUE
Invocato insieme all'art. 56 TFUE e ai principi di non discriminazione; la Corte ha escluso la violazione, richiamando la giurisprudenza unionale che non ravvisa restrizioni discriminatorie nella disciplina italiana.
art. 56 TFUE
La Corte ha richiamato la sentenza CGUE C-788/18 per affermare che l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia, senza discriminazione in base allo Stato di stabilimento.
art. 401 direttiva 2006/112/CE
La disposizione non osta a imposte nazionali sui giochi e sulle scommesse che non abbiano carattere di imposta sul volume d'affari; l'imposta unica italiana è compatibile con il sistema IVA.
Invocato per l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa; la Corte ha negato che fosse applicabile per le annualità successive alla norma interpretativa del 2010.
art. 5, comma 1, L. n. 472/1997
Richiamato per la disciplina delle sanzioni tributarie e dell'errore scusabile; esclusa l'obiettiva incertezza sul periodo d'imposta considerato.
art. 6, comma 2, L. n. 472/1997
Come sopra, non ricorrevano i presupposti per escludere le sanzioni per incertezza normativa.
art. 10, comma 3, L. n. 212/2000
L'affidamento e la buona fede non sono stati ritenuti violati, poiché la norma interpretativa già chiariva la disciplina per gli anni in contestazione.
artt. 12 e 15 d.lgs. n. 546/1992
La Corte ha ritenuto legittima la liquidazione delle spese all'Amministrazione assistita da propri funzionari/dipendenti, con applicazione dei parametri forensi e riduzione prevista dalla norma.
La mancata compensazione delle spese è stata ritenuta non censurabile in sede di legittimità, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di imposta unica sulle scommesse, la raccolta di gioco svolta in Italia per conto di un bookmaker, anche estero e privo di concessione, integra il presupposto impositivo sia sul piano soggettivo sia su quello territoriale, con responsabilità anche solidale del soggetto per conto del quale l'attività è svolta.
- La norma interpretativa del 2010 ha chiarito che l'imposta unica è dovuta anche quando la raccolta avvenga fuori dal sistema concessorio; per i periodi successivi alla sua entrata in vigore non può opporsi un'obiettiva incertezza normativa tale da escludere sanzioni o imposta.
- La mancata traduzione dell'avviso di accertamento nella lingua del destinatario non comporta automaticamente invalidità dell'atto o lesione del diritto di difesa; occorre allegare e provare concretamente di non avere potuto comprendere il contenuto dell'atto nonostante l'ordinaria diligenza.
- La disciplina italiana dell'imposta unica sulle scommesse non viola, di per sé, i principi UE di libertà di stabilimento, parità di trattamento e non discriminazione quando si applica in modo uniforme a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio nazionale.
- L'imposta sui giochi e sulle scommesse, se non ha natura di imposta sul volume d'affari, non è incompatibile con l'art. 401 della direttiva IVA e può coesistere con l'IVA.
- Nel processo tributario, all'Amministrazione che si difenda tramite propri dipendenti spettano le spese di lite secondo i parametri forensi previsti, con la riduzione normativa; la compensazione delle spese resta affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione nei limiti ordinari.
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