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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15362/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia trae origine da un'istanza di dichiarazione di fallimento proposta nei confronti di una persona fisica e rigettata; in seguito il difensore della fallenda, ottenuta la liquidazione delle spese, avviava esecuzione presso terzi nei confronti di una società estera. Il legale rappresentante della società proponeva opposizione all'esecuzione, che veniva accolta in primo grado e confermata in appello, con condanna alle spese del professionista. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi: erronea declaratoria di contumacia in primo grado per violazione dell'art. 291 c.p.c.; errata affermazione di responsabilità solidale e illimitata del soggetto che aveva speso il nome della società estera non riconosciuta nell'ordinamento interno, con richiamo all'art. 2509-bis c.c.; erronea condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; mancata compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.; erronea conferma della liquidazione delle spese di primo grado ex art. 91 c.p.c. e D.M. n. 55 del 2014; erronea liquidazione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. e D.M. n. 55 del 2014. La Corte di cassazione, tuttavia, ha rilevato d'ufficio che nel giudizio di opposizione all'esecuzione in materia di espropriazione presso terzi mancava il terzo pignorato, che non era stato posto in condizione di partecipare al giudizio in nessun grado di merito. Da ciò ha desunto la violazione delle norme sull'integrità del contraddittorio per mancata partecipazione di un litisconsorte necessario, disponendo la cassazione con rinvio al giudice di primo grado.

La decisione

La Corte ha dichiarato che, in tema di opposizione esecutiva nell'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è litisconsorte necessario insieme a creditore e debitore diretto. Poiché il terzo non era stato coinvolto nel giudizio di merito e il vizio non era stato sanato, l'intero processo è risultato viziato. La sentenza d'appello, insieme a quella di primo grado, è stata quindi cassata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la domanda nel contraddittorio anche con il terzo pignorato e provveda pure sulle spese dell'intero giudizio. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché il ricorso non è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per censurare l'asserita erronea declaratoria di contumacia in primo grado

  • art. 2509-bis c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per contestare la ritenuta responsabilità solidale e illimitata del soggetto che avrebbe speso il nome della società estera

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di lite temeraria

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di compensazione delle spese

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso e nella disciplina della soccombenza e liquidazione delle spese

  • D.M. n. 55 del 2014

    richiamato per la liquidazione delle spese di lite

  • art. 354, comma 1, c.p.c.

    la Corte afferma che, accertata la violazione del litisconsorzio necessario non rilevata nei gradi di merito, il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    consente, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio al primo giudice quando il processo è viziato da mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo perché il ricorso non è stato rigettato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso in materia di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è litisconsorte necessario insieme al creditore procedente e al debitore esecutato; la sua mancata partecipazione integra un vizio originario del contraddittorio.
  • La violazione del litisconsorzio necessario, se non rilevata dal giudice di primo grado né sanata o rilevata in appello, travolge l'intero processo e impone in cassazione la cassazione delle sentenze di merito e il rinvio al primo giudice.
  • Quando il processo è affetto da mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, il giudice di legittimità può disporre la rimessione della causa al giudice di primo grado affinché il merito sia esaminato nel contraddittorio integro.
  • Il contributo unificato aggiuntivo previsto per i giudizi di impugnazione non è dovuto quando il ricorso per cassazione non viene rigettato o dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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