Sentenza del 01/09/2023 n. 25595 - Corte di Cassazione
Accise - Rimborso - Consumo di gas naturale - Silenzio-rifiuto - Regime di esenzione dall'accisa per i prodotti energetici destinati alla produzione di energia - Compatibilità della disciplina interna con le regole comunitarie di politica ambientale - Direttiva del Consiglio CEE 27/10/2003, n. 96.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Richiesta di rimborso delle accise versate sul consumo di gas naturale destinato alla produzione di energia elettrica per il periodo 1.1.2004-31.5.2007 (istanza divenuta silenzio‑rifiuto). Questioni principali: (i) se la Direttiva 2003/96/CE (art. 14) abbia efficacia diretta e imponga l'esenzione dalle accise per il gas usato nella produzione di energia, rendendo incompatibile la disciplina interna anteriore al recepimento tardivo; (ii) se la disciplina interna (art. 8, comma 5, L. 448/1998 e DPCM applicativi) debba essere disapplicata; (iii) se il diritto al rimborso fosse decaduto per il termine biennale previsto dall'art. 14 TUA (D.Lgs. 504/1995) e da quale momento dovesse decorrere (dal singolo versamento o dalla dichiarazione annuale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale proposto dall'Agenzia delle dogane sia il ricorso incidentale della società, confermando la sentenza della Commissione tributaria regionale. Conseguenze pratiche: la normativa interna anteriore al recepimento (art. 8, comma 5, L. 448/1998 e i DPCM) è stata ritenuta incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE (art. 14) e quindi disapplicata; è stato riconosciuto il diritto al rimborso per il periodo 29.08.2006-31.05.2007 (come aveva stabilito la CTR) in ragione dell'efficacia diretta della direttiva per il periodo di omissione di recepimento; è stata invece esclusa la restituzione per il periodo 1.01.2004-28.08.2006 per decadenza biennale, essendo il termine biennale di cui all'art. 14 TUA fatto decorrere dalla data dei singoli versamenti mensili indebitamente effettuati (indebito oggettivo ab origine). Spese compensate.
Norme richiamate
Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, 27 ottobre 2003
art. 14 (esenzioni), art. 28 (recepimento)
L'art. 14, lett. a), è stata ritenuta dotata di efficacia diretta: per il periodo in cui lo Stato membro non ha recepito la direttiva nei termini, il singolo può far valere l'esenzione davanti al giudice nazionale e ottenere il rimborso dell'imposta incompatibile con la direttiva.
Legge 23 dicembre 1998, n. 448
La disciplina nazionale anteriore al recepimento tardivo (in particolare art. 8, comma 5, e relativi decreti attuativi) è stata ritenuta incompatibile con la direttiva e, perciò, disapplicata per il periodo di omissione.
D.Lgs. 26 febbraio 2007, n. 26
Atto di recepimento tardivo della Direttiva 2003/96/CE; entra in gioco per il periodo successivo al suo ingresso in vigore ma non preclude l'efficacia diretta della direttiva nel periodo antecedente al recepimento.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)
Prevede la decadenza biennale per la richiesta di rimborso delle imposte. La Corte ha confermato che, per un indebito oggettivo 'ab origine' (imposta non dovuta), il termine biennale decorre dalla data dei singoli versamenti effettuati; invece, quando si tratta di versamenti in acconto il termine può decorrere dalla dichiarazione annuale solo se si tratta di versamenti validi e poi risultanti superiori al dovuto.
Sentenze Corte di Giustizia UE
La giurisprudenza comunitaria ha affermato che l'Italia non aveva recepito nei termini la direttiva 2003/96/CE e che le disposizioni della direttiva possono essere invocate dai singoli per evitare l'applicazione di norme nazionali incompatibili; questa interpretazione è stata richiamata dalla Corte di Cassazione per riconoscere l'efficacia diretta dell'art. 14.
Richiamato in relazione alla disciplina della prescrizione/decadenza dei diritti di rimborso; la Corte ha però ritenuto inammissibili alcune doglianze dell'ufficio per difetto di interesse.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; art. 100 c.p.c.; art. 378 c.p.c.
Norme processuali richiamate per i motivi di cassazione e per le memorie depositate; la Corte ha valutato inammissibili motivi per difetto d'interesse e ha rigettato i motivi principali e incidentali sulla base del merito e della giurisprudenza consolidata.
Richiamato in ordine al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per eventuale versamento aggiuntivo a carico del ricorrente incidentale, se dovuto.
Massime di principio
- Se uno Stato membro non recepisce nei termini una direttiva che conferisce diritti individuali, le disposizioni sufficientemente chiare e incondizionate possono avere efficacia diretta e essere invocate dal singolo davanti ai giudici nazionali per ottenere la disapplicazione di norme nazionali incompatibili e il rimborso di imposte indebite.
- Nelle ipotesi di indebito 'ab origine' (l'imposta non dovuta fin dall'inizio), il termine biennale di decadenza per richiedere il rimborso previsto dall'art. 14 TUA decorre dalla data dei singoli versamenti indebitamente effettuati.
- Quando i versamenti sono acconti frazionati e validi (non un indebito 'ab origine'), il termine biennale può decorrere dalla dichiarazione annuale che evidenzia l'eccedenza rispetto al dovuto.
- La disciplina nazionale anteriore al recepimento di una direttiva incompatibile va disapplicata per il periodo di omissione del recepimento; l'entrata in vigore successiva del provvedimento di recepimento non retroagisce per coprire il periodo di omissione.
- In sede di impugnazione, mancanza di soccombenza sostanziale o assenza di utilità giuridica rende inammissibili motivi di ricorso per difetto d'interesse; inoltre la compensazione delle spese può essere disposta in caso di reciproca soccombenza.
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