Sentenza del 01/09/2023 n. 25612 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso IVA per Euro 440.965,00 relativa al periodo 2008, maturato in relazione ai crediti IVA trasferiti a seguito della fusione per incorporazione della società La Fara dei F.lli (Omissis) Spa. La ricorrente deduceva la rettificabilità della dichiarazione e l'emendabilità dell'importo richiesto a rimborso, sostenendo che il credito della società incorporata fosse stato rilevato e fosse parte integrante del credito complessivo, e che pertanto non fosse applicabile il termine biennale di decadenza invocato dall'Amministrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che parte del credito era stata indicata dalla società incorporata in dichiarazione come compensazione (non come richiesta inequivocabile di rimborso) e che la società incorporante non aveva trasferito tale credito nelle liquidazioni periodiche né lo aveva riportato nelle successive dichiarazioni annuali. Per questi motivi il giudice ha ritenuto applicabile il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e ha dichiarato la domanda tardiva. La Corte ha altresì confermato i principi di diritto sulla distinzione tra indicazione a rimborso (RX) e indicazione a compensazione e sulla emendabilità della dichiarazione, ma ha ritenuto che nel caso concreto non sussistessero eventi eccezionali che avrebbero consentito di evitare la decadenza. La società è stata condannata alle spese di giudizio (liquidate in Euro 10.800,00 per compensi) e il ricorso è stato respinto. Sul contributo unificato la Corte ha rilevato che la disposizione che prevede il raddoppio ha natura eccezionale e va interpretata in riferimento al processo civile, dichiarando nel dispositivo l'assenza dell'obbligo di versare l'ulteriore importo nel caso concreto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2
Il termine biennale di decadenza per l'istanza di rimborso è applicabile quando non sia emersa negli atti una manifestazione inequivocabile di volontà di ottenere il rimborso (es. indicazione del credito come compensazione) e in mancanza di eventi eccezionali che impediscano la compensazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30
Disciplina la richiesta di rimborso IVA e le modalità di esercizio del diritto: la compilazione della dichiarazione annuale nei quadri pertinenti può costituire manifestazione di volontà di ottenere il rimborso se il credito è indicato come tale; altrimenti, se indicato per compensazione, si applica la decadenza biennale salvo eccezioni.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38‑bis
La compilazione dei quadri della dichiarazione (RX/VX) nell'area relativa al credito può essere considerata manifestazione di volontà di ottenere il rimborso; la Corte ha ribadito che l'indicazione in dichiarazione come rimborso sottrae la fattispecie al termine biennale e fa decorrere il termine prescrizionale decennale.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8
Regola i termini per la presentazione della dichiarazione annuale e le conseguenze per la detrazione/rimborso; la giurisprudenza richiamata chiarisce i limiti e le condizioni per l'emendabilità delle dichiarazioni e i termini per esercitare la detrazione/rimborso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater
Norma che prevede l'ulteriore somma del contributo unificato in caso di soccombenza; la Corte ha richiamato l'interpretazione costituzionale e di legittimità secondo cui la disposizione ha carattere eccezionale e va riferita al processo civile, escludendone l'automatico applico nel processo tributario nel caso concreto.
Codice civile, art. 2946
Richiamato per il termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso quando dalla dichiarazione risulti inequivocabilmente la volontà di ottenere il rimborso.
Massime di principio
- Se in dichiarazione IVA il credito è espressamente indicato come credito da ottenere a rimborso (es. quadro RX con richiesta di rimborso), la manifestazione di volontà fa decorrere il termine prescrizionale decennale e non la decadenza biennale.
- Se il credito è indicato in dichiarazione come compensazione (volontà di utilizzare il credito per compensare debiti), non si può considerare un'inequivocabile richiesta di rimborso: in assenza di eventi eccezionali la decadenza biennale ex art. 21 D.Lgs. 546/1992 trova applicazione.
- La semplice contabilizzazione del credito nei libri sociali o la sua presenza nel bilancio non sostituisce l'adempimento formale necessario per far valere tempestivamente il diritto al rimborso se il contribuente non ha inserito il credito nelle liquidazioni periodiche o nella dichiarazione annuale della società successiva (es. dopo fusione).
- La dichiarazione fiscale, considerata atto di scienza, è in linea di principio emendabile; tuttavia l'emendabilità è soggetta ai termini stabiliti per le dichiarazioni integrative e non elimina automaticamente i termini di decadenza per l'istanza di rimborso.
- Il trasferimento di posizioni attive (crediti IVA) a seguito di fusioni richiede attenzione: il successore che intende ottenere il rimborso deve svolgere gli adempimenti formali (liquidazioni periodiche, indicazioni in dichiarazione annuale come rimborso) per non incorrere in decadenze.
- Il principio di neutralità dell'IVA consente il riconoscimento della detrazione/rimborso anche in presenza di omissioni formali, purché i requisiti sostanziali siano dimostrati; tuttavia ciò rimane soggetto ai termini nazionali di decadenza e prescrizione.
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