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Sentenza

Sentenza del 01/09/2023 n. 25589 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Rimborso di accise sui prodotti energetici (gasolio) relative al periodo luglio-settembre 2006 e novembre 2006; la contribuente chiedeva il rimborso sostenendo l'esenzione prevista dall'art. 14(1)(a) della Direttiva 2003/96/CE (esenzione per i prodotti energetici destinati alla produzione di elettricità) e la diretta applicabilità della direttiva per il mancato recepimento nazionale entro il termine. L'Amministrazione contestava l'operatività dell'esenzione perché l'ordinamento italiano, già con la L. n. 448/1998, art. 8 (e successivi atti quali il D.P.C.M. 15/1/1999), aveva disciplinato misure di tassazione per finalità ambientali (ossia l'esercizio della facoltà di tassare per motivi ambientali prevista dalla direttiva), nonché sollevava eccezioni procedurali e di decadenza biennale per la richiesta di rimborso e di traslazione dell'onere sul prezzo di vendita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso proposto dall'Agenzia, ritenendo che la L. n. 448/1998, art. 8, perseguisse finalità ambientali e costituisse norma conforme alla deroga prevista dall'art. 14 della Direttiva 2003/96/CE; pertanto la regola di esenzione invocata dalla Kuwait non era applicabile ai fatti del 2006. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso introduttivo di Kuwait Petroleum Italia Spa. Spese dei giudizi di merito compensate; la società è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • Direttiva del Consiglio 2003/96/CE (27 ottobre 2003), art. 14, par.1, lett. a)

    "i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per produrre elettricità ... Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di tassare questi prodotti per motivi di politica ambientale"

    La Corte ha riconosciuto il carattere potenzialmente 'self-executing' dell'art.14 ma ha ritenuto che, nel caso concreto, l'ordinamento italiano disponeva già di una norma (L. n.448/1998, art.8) che perseguiva finalità ambientali e realizzava la deroga consentita dalla direttiva; dunque non operava l'esenzione invocata dal contribuente.

  • L. n. 448/1998, art. 8

    "Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica ... le aliquote della accise sugli oli minerali sono rideterminate ..."

    Interpretata come norma nazionale che già, prima del termine di recepimento della direttiva, aveva introdotto un meccanismo di politica fiscale ambientale sulle accise sugli oli minerali; per la Corte ciò legittima la tassazione dei prodotti energetici utilizzati per produzione di elettricità ai fini ambientali.

  • D.Lgs. n. 26/2007

    decreto di recepimento della direttiva 2003/96/CE

    Riconosciuto come recepimento tardivo (entrato in vigore il 1 giugno 2007); la tardiva trasposizione aveva reso possibile l'applicazione diretta della direttiva solo ove non fosse già intervenuta normativa nazionale conforme; qui invece era rilevante la L. n. 448/1998.

  • D.Lgs. n. 504/1995, art. 14, comma 2

    "l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata e che il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento"

    Norma richiamata dall'Amministrazione per eccepire la decadenza biennale delle richieste di rimborso; la questione è stata tra quelle sollevate ma la Corte ha deciso la controversia assorbendo altri motivi (accoglimento del primo motivo).

  • D.Lgs. n. 504/1995, art. 21, comma 9 (successive modifiche)

    disposizione che autorizza la tassazione dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica per motivi di politica ambientale

    La Corte ha precisato che la versione modificata di tale norma (posteriore al 2006) non rileva per i fatti del caso; tuttavia la giurisprudenza conferma che una norma interna che manifesti chiaramente finalità ambientali legittima la tassazione in deroga all'esenzione comunitaria.

  • Sentenza Corte di Giustizia C-226/07 (Flughafen Koln/Bonn)

    la disposizione della direttiva che prevede l'esenzione ha effetto diretto e può essere fatta valere dal singolo

    Rilevante per il principio della diretta efficacia delle disposizioni comunitarie in presenza di mancato recepimento, ma applicabile solo se non esistono norme nazionali conformi che giustifichino la tassazione per finalità ambientali.

Massime di principio

  • La direttiva comunitaria che prescrive un regime di esenzione può avere efficacia diretta quando non sia stata recepita entro il termine: il contribuente può invocarne gli effetti davanti al giudice nazionale.
  • Tuttavia, se l'ordinamento nazionale dispone già di norme anteriori, chiare ed efficaci che perseguono finalità ambientali e comportano una modulazione/tassazione delle accise (es. L. n. 448/1998, art. 8), tale normativa può essere considerata esercizio della facoltà di deroga prevista dalla direttiva e legittimare la tassazione; in tal caso l'esenzione non opera.
  • Per far valere un rimborso il contribuente deve provare la materialità del pagamento; l'Amministrazione può eccepire la traslazione dell'onere (pass-through) ma tale presunzione richiede prova specifica e non è automatica.
  • Le domande di rimborso sono soggette ai termini di decadenza previsti dalla normativa nazionale applicabile (nei tributi regolati dal T.U. accise, normalmente il termine biennale dall'atto di pagamento), salvo che non intervengano specifiche regole comunitarie che dispongano altrimenti.
  • Quando lo Stato si è avvalso chiaramente della facoltà di tassare per motivi ambientali, non basta l'argomento del mancato recepimento della direttiva per ottenere automaticamente il rimborso: è necessario valutare la coerenza e la portata delle norme interne anteriori e il loro effettivo contenuto rispetto alla finalità ambientale.
  • In caso di contestazioni procedurali (es. obbligo di comunicazione), il contribuente dovrebbe documentare tempestivamente le comunicazioni anche se in alcuni casi un deposito non contestuale può essere valutato dal giudice alla luce della complessiva istruttoria.

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