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Sentenza

Sentenza del 01/09/2023 n. 25585 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sulla spettanza e sulla decorrenza degli interessi dovuti sul rimborso IVA versata nel 2006-2007: la contribuente aveva chiesto il rimborso nel 2009 di imposta poi riconosciuta non dovuta (cessione qualificata come trasferimento d'azienda esente). L'Ufficio aveva rimborsato nel 2015 ma rigettato richieste integrative di interessi, sostenendo che gli interessi moratori ai sensi della L. n. 29/1961, art. 5, fossero dovuti soltanto dalla data in cui la cedente restituì l'IVA alla cessionaria (14 aprile 2015). La Commissione territoriale, invece, aveva qualificato gli interessi come "compensativi" e applicato il D.P.R. n. 602/1973, art. 44 (disciplina delle imposte dirette), con decorrenza dal secondo semestre successivo al versamento indebito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata l'applicazione da parte della CTR del D.P.R. n. 602/1973, art. 44 (disposizione riferibile alle sole imposte sui redditi). La Corte ha affermato che, per le imposte indirette come l'IVA, si applica la L. n. 29/1961, art. 5: gli interessi sono di natura moratoria e sono dovuti "dalla data della domanda di rimborso". Avendo la CTR qualificato erroneamente gli interessi come compensativi e applicato art. 44, la sentenza è stata cassata e la causa rimessa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per ulteriore decisione e determinazione delle spese.

Norme richiamate

  • L. 26 gennaio 1961, n. 29, art. 5

    sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al precedente art. 1 a decorrere dalla data della domanda di rimborso

    Gli interessi relativi a rimborsi di imposte indirette (tra cui l'IVA) hanno natura moratoria e decorrono dalla data della domanda di rimborso presentata dal contribuente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 44

    La norma regola gli interessi sui rimborsi delle imposte dirette (imposte sui redditi): non è applicabile ai rimborsi IVA; la Corte ha censurato l'uso di questa disciplina per imposte indirette.

  • D.Lgs. 18 febbraio 1999, n. 46, art. 19

    Richiamata per chiarire il campo di applicazione delle norme sugli interessi: conferma che l'art. 44 del DPR 602/1973 riguarda imposte sui redditi.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13

    Riferimento procedurale: la domanda di rimborso in via amministrativa ai sensi di tale norma può costituire la "data della domanda di rimborso" ai fini della decorrenza degli interessi ex art. 5 L. 29/1961.

Massime di principio

  • Per rimborsi relativi all'IVA (imposta indiretta) la disciplina applicabile agli interessi è quella della L. n. 29/1961, art. 5: gli interessi sono moratori e decorrono dalla data della domanda di rimborso amministrativa o giudiziale.
  • La disciplina degli interessi prevista dal D.P.R. n. 602/1973, art. 44, riguarda le imposte dirette (redditi) e non può essere estesa ai rimborsi IVA.
  • Il "dies a quo" per la decorrenza degli interessi su rimborsi IVA non è il semplice momento del pagamento originario né necessariamente la restituzione tra privati della somma addebitata in rivalsa, ma la data in cui il contribuente ha formalmente chiesto il rimborso all'Amministrazione (domanda amministrativa o giudiziale).
  • Chi vanta un credito IVA indebito deve presentare tempestivamente la domanda di rimborso in via amministrativa per far decorrere il computo degli interessi dalla data più favorevole; conservare e provare le istanze è cruciale.
  • Nel caso in cui l'IVA sia stata addebitata in rivalsa a terzi (clienti/cessionari) e successivamente restituita a questi, la determinazione della spettanza degli interessi verso l'Erario segue la regola speciale fiscale (L. 29/1961) e non necessariamente le regole dell'indebito tra privati; per i rapporti interni tra cedente e cessionario occorre regolare il rimborso secondario secondo i rapporti contrattuali e di fatto.
  • Gli Stati membri possono disciplinare i termini e le modalità per i rimborsi di imposte purché rispettino i principi di equivalenza e effettività del diritto UE; è comunque essenziale distinguere tra regimi per imposte dirette e indirette.

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