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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25971/2021 del 24/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di pagamento del saldo di lavori edili eseguiti per la costruzione di un capannone. Il prestatore dei lavori domandava il pagamento di euro 27.628,00, deducendo di aver ricevuto solo un acconto di euro 10.000,00; il committente sosteneva invece che i lavori avessero riguardato solo il seminterrato e che il corrispettivo fosse già stato integralmente saldato, considerando sia l'acconto sia ulteriori somme pagate in contanti, per le quali erano state rilasciate quietanze. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda. La Corte d'appello ha poi ritenuto che l'acconto di euro 10.000,00 dovesse essere conteggiato nel saldo e, sulla base delle risultanze istruttorie e della quantificazione del CTU, ha condannato il prestatore dei lavori alla restituzione dell'eccedenza percepita. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 1218 c.c., 112 c.p.c., 113 c.p.c., 115 c.p.c. e 2697 c.c., assumendo che la corte territoriale avesse invertito l'onere della prova e valorizzato come prova del pagamento una mera dichiarazione difensiva non assistita da efficacia confessoria; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendosi che solo le quietanze avrebbero potuto provare i pagamenti e che il ragionamento della corte sul disconoscimento dei pagamenti ulteriori fosse illogico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure investissero accertamenti di fatto compiuti dalla Corte d'appello, insindacabili in sede di legittimità, e che non sussistesse né violazione del principio dispositivo della prova né vizio motivazionale. In particolare, ha affermato che le ammissioni contenute negli atti difensivi sottoscritti dal solo procuratore, pur non avendo natura confessoria, possono valere come indizi liberamente apprezzabili dal giudice; inoltre, non ricorre violazione dell'art. 115 c.p.c. quando il giudice si limiti a valutare le prove introdotte dalle parti attribuendo maggiore forza persuasiva ad alcune rispetto ad altre. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione dei criteri di imputazione dell'inadempimento e del relativo riparto probatorio; la Corte non ne svolge una specifica esegesi autonoma, ma respinge la doglianza perché diretta contro accertamenti di fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare una pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ravvisa alcuna lesione.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato in rubrica di censura; non viene interpretato autonomamente, essendo la doglianza dichiarata inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di giudizio; non basta che attribuisca maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione comparativa delle prove e l'attribuzione di maggiore forza persuasiva ad alcune di esse rientrano nell'apprezzamento consentito al giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare l'onere della prova del pagamento; la Corte non accoglie la doglianza perché la valutazione probatoria è rimessa al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non ricorre quando il fatto decisivo sia stato in realtà esaminato dal giudice di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Citato in relazione alla proposta del relatore di declaratoria di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato come base del raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza processuale.

Massime di principio

  • Le ammissioni contenute in atti difensivi sottoscritti dal solo difensore, pur non integrando confessione, possono essere liberamente valorizzate dal giudice di merito come elementi indiziari.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover applicare la regola di giudizio delle prove, non quando rivaluti il materiale istruttorio attribuendo diversa forza persuasiva alle risultanze acquisite.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non sussiste se il fatto storico decisivo risulta comunque esaminato dal giudice di merito, ancorché valutato in modo non condiviso dalla parte ricorrente.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito delle prove o degli accertamenti fattuali compiuti dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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