Cassazione Penale, Ordinanza n. 15546/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per un reato in materia di stupefacenti. Con i primi due motivi deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata assoluzione in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, contestato al capo 61. Con il terzo motivo deduceva violazione di legge per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte ha rilevato che la censura sulla responsabilità era stata introdotta solo con la memoria conclusionale in appello, quindi tardivamente rispetto ai motivi originari, e che il giudice di merito aveva comunque motivato in modo congruo sulla corretta identificazione dell'imputato. Quanto al fatto lieve, ha ritenuto il motivo generico e non idoneo a confrontarsi con la motivazione della sentenza di merito, che aveva valorizzato la pluralità delle cessioni, la durata dell'attività, l'uso di utenze intestate a terzi, i canali stabili di approvvigionamento e diffusione, la gestione di una piazza di spaccio, la suddivisione di ruoli, la varietà delle sostanze e l'entità dei quantitativi e dei proventi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché attinenti alla responsabilità e proposti tardivamente, in memoria conclusionale, senza connessione funzionale con i motivi di appello originari. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza un'effettiva critica della motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
disposizione evocata dal ricorrente come base della contestazione principale; la Corte non rivaluta il merito della qualificazione, perché i motivi sulla responsabilità sono tardivi e inammissibili.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
la fattispecie di lieve entità è riconoscibile solo quando la condotta presenti minima offensività, valutata complessivamente alla luce di quantità, qualità, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; nel caso concreto gli indici negativi hanno escluso la lieve entità.
richiamato per affermare che i motivi nuovi devono essere tempestivi e connessi ai temi devoluti con l'impugnazione principale.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
citato in un precedente richiamato dalla Corte come esempio di motivo nuovo inammissibile perché privo di connessione funzionale con i motivi originari.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello i motivi nuovi sono ammissibili solo se inerenti ai capi e ai punti già investiti dai motivi originari e sussiste una connessione funzionale con essi; non è consentito introdurre per la prima volta in memoria questioni del tutto nuove sulla responsabilità.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre censure già esaminate e confutate dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- La lieve entità del fatto in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici legali: non basta un solo dato, in particolare quello quantitativo, se altri elementi rivelano organizzazione, stabilità dell'attività, pluralità di cessioni, strutturazione dei ruoli e rilevanza del traffico.
- Nell'apprezzamento dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, uno degli indici negativi può essere di per sé assorbente, se evidenzia una offensività incompatibile con la minima rilevanza penale richiesta dalla norma.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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