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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25162/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia (20/05/2021) che aveva confermato – con alcune riduzioni concordate in sede di appello – condanne per reati relativi a immigrazione clandestina, falsi documentali e corruzione. Le censure principali hanno riguardato: diniego delle circostanze attenuanti generiche e mancata adeguata valorizzazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; erronea qualificazione giuridica delle condotte (in particolare la qualificazione di taluni fatti come corruzione ex art. 319 c.p. invece che come reato minore ex art. 318 c.p. o altre fattispecie); mancata valutazione o motivazione circa l'esclusione di cause di non punibilità e la corretta applicazione del concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.); vizio di motivazione su assunti di fatto ricavati da intercettazioni; richiesta di esclusione del vincolo di continuazione; mancato riconoscimento di attenuanti speciali (es. art. 12, comma 3-quinquies d.lgs. 286/1998) o di altre attenuanti (art. 323-bis, art. 62 n.6, art.114 c.p.). Alcuni difensori hanno inoltre dedotto violazioni procedurali con riferimento alla regolarità dell'udienza di trattazione in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Arnaldo Pavorè Leandra, Dong Xiaochao, Dong Gaojian, Sciortino Andrea, Pezzimenti Leo e Cirrone Mattia e ha respinto (non fondato) il ricorso di Perozziello Pierpaolo. Motivazione: i giudici di merito avevano dato adeguata, congrua e logica motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulle qualificazioni giuridiche contestate; molte doglianze erano effettuabili solo come riedizione di valutazioni di fatto riservate al merito e, pertanto, non sindacabili in sede di legittimità; il ricorso relativo al concordato in appello (Dong Xiaochao) era inammissibile per i limiti posti dalla normativa e dalla giurisprudenza sul concordato (rinunce operate con il patto). Per Perozziello la Corte ha ritenuto infondate le censure (già non devolute in appello o manifestamente generiche) e ha confermato la ricostruzione del merito, la qualificazione dei reati e la calibratura delle pene. I ricorrenti inammissibili sono stati condannati alle spese processuali e alla refusione.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Il concordato in appello limita i motivi impugnabili in Cassazione: sono ammissibili solo censure relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del P.M. e a eventuale difformità della pronuncia; sono inammissibili le doglianze sui punti rinunciati dalla parte nell'accordo e, salvo che la pena inflitta sia illegale, quelle attinenti alla determinazione della pena.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di individualizzazione della pena: ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice di merito può valorizzare anche un solo elemento tra quelli indicati dalla norma; la valutazione è rimessa al merito e non è sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche: la loro concessione può essere negata anche se risultano elementi favorevoli isolati; il giudice di merito non è obbligato a elencare e valorizzare tutti i criteri dell'art. 133 purché la motivazione sia logica e adeguata.

  • art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 286/1998

    Attenuante speciale per taluni reati connessi all'immigrazione: per essere riconosciuta la 'collaborazione' deve consistere in un apporto concreto, reale e utile alle indagini; confessioni generiche o dichiarazioni che semplicemente riscontrano il quadro emerso dalle indagini non sono sufficienti.

  • art. 318 cod. pen. e art. 319 cod. pen.

    Distinzione tra corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318) e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319): la qualificazione dipende dalle modalità e dalla stabilità dell'asservimento del pubblico ufficiale agli interessi del privato; uno stabile 'asservimento' con atti anche formalmente legittimi ma orientati al vantaggio privato può integrare art. 319.

  • art. 114 cod. pen.

    Attenuante per partecipazione di minima importanza: non trova applicazione quando una norma speciale prevede una diversa disciplina (es. circostanze aggravanti per numero dei partecipanti in materia di immigrazione clandestina), e il giudice deve valutare la funzione e il ruolo concreto svolto dal concorrente.

  • art. 81 cod. pen.

    Continuazione: richiede l'esistenza di un disegno criminoso unitario; la mera reiterazione di reati simili non basta a configurare continuazione se mancano elementi che dimostrino un progetto unitario.

  • art. 521 e art. 178 c.p.p.

    Principi di correlazione tra imputazione e sentenza e garanzie di difesa: il mutamento del fatto è rilevante solo se radicale e pregiudica concretamente la possibilità di contraddire; la Corte di merito deve garantire il contraddittorio e può ritualmente rinviare l'udienza per deliberare sul complesso del fascicolo senza violare il diritto di difesa, salvo concreto pregiudizio.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Motivi di cassazione per vizio di motivazione: la Cassazione sindaca i vizi logici e giuridici della motivazione del giudice di merito; non può invece rivalutare i fatti se la motivazione non è manifestamente illogica.

  • art. 62 n.6 cod. pen.

    Attenuante per risarcimento del danno: richiede che la riparazione sia integrale e, di regola, antecedente al giudizio; somme offerte durante il processo possono risultare insufficienti se non integrali o non tempestive.

Massime di principio

  • Se in appello le parti concordano un 'concordato' ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. molte questioni rinunciate non sono sindacabili in Cassazione: il ricorso sarà inammissibile se attacca punti rinunciati salvo profili di illegittimità della pena.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o contraddittoria; il giudice può basarsi anche su un solo elemento significativo tra quelli dell'art. 133 c.p.
  • La riconoscibilità di attenuanti speciali per collaborazione richiede un contributo concreto e utilizzabile dalle indagini; confessioni generiche o elementi già emersi dalle indagini spesso non bastano.
  • La distinzione tra corruzione ex art. 319 e condotte ai sensi dell'art. 318 dipende dalla stabilità e dalla modalità dell'asservimento del pubblico ufficiale: una condotta continuativa e orientata al vantaggio del privato giustifica l'applicazione di art. 319.
  • La Cassazione non procede a una riconsiderazione dei fatti; le doglianze che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili se non accompagnate da specifici profili di vizio logico-giuridico della motivazione.
  • Perché il risarcimento del danno valga come attenuante (art. 62 n.6) occorre che sia integrale e tempestivo; offerte tardive o parziali possono non essere ritenute sufficienti.
  • Per l'applicazione del vincolo di continuazione occorre dimostrare un disegno criminoso unitario; la mera somiglianza o reiterazione di comportamenti illeciti non è sempre sufficiente.

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