Cassazione Penale, Sentenza n. 25162/2022 del 01/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia (20/05/2021) che aveva confermato – con alcune riduzioni concordate in sede di appello – condanne per reati relativi a immigrazione clandestina, falsi documentali e corruzione. Le censure principali hanno riguardato: diniego delle circostanze attenuanti generiche e mancata adeguata valorizzazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; erronea qualificazione giuridica delle condotte (in particolare la qualificazione di taluni fatti come corruzione ex art. 319 c.p. invece che come reato minore ex art. 318 c.p. o altre fattispecie); mancata valutazione o motivazione circa l'esclusione di cause di non punibilità e la corretta applicazione del concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.); vizio di motivazione su assunti di fatto ricavati da intercettazioni; richiesta di esclusione del vincolo di continuazione; mancato riconoscimento di attenuanti speciali (es. art. 12, comma 3-quinquies d.lgs. 286/1998) o di altre attenuanti (art. 323-bis, art. 62 n.6, art.114 c.p.). Alcuni difensori hanno inoltre dedotto violazioni procedurali con riferimento alla regolarità dell'udienza di trattazione in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Arnaldo Pavorè Leandra, Dong Xiaochao, Dong Gaojian, Sciortino Andrea, Pezzimenti Leo e Cirrone Mattia e ha respinto (non fondato) il ricorso di Perozziello Pierpaolo. Motivazione: i giudici di merito avevano dato adeguata, congrua e logica motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulle qualificazioni giuridiche contestate; molte doglianze erano effettuabili solo come riedizione di valutazioni di fatto riservate al merito e, pertanto, non sindacabili in sede di legittimità; il ricorso relativo al concordato in appello (Dong Xiaochao) era inammissibile per i limiti posti dalla normativa e dalla giurisprudenza sul concordato (rinunce operate con il patto). Per Perozziello la Corte ha ritenuto infondate le censure (già non devolute in appello o manifestamente generiche) e ha confermato la ricostruzione del merito, la qualificazione dei reati e la calibratura delle pene. I ricorrenti inammissibili sono stati condannati alle spese processuali e alla refusione.
Norme richiamate
Il concordato in appello limita i motivi impugnabili in Cassazione: sono ammissibili solo censure relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del P.M. e a eventuale difformità della pronuncia; sono inammissibili le doglianze sui punti rinunciati dalla parte nell'accordo e, salvo che la pena inflitta sia illegale, quelle attinenti alla determinazione della pena.
Criteri di individualizzazione della pena: ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice di merito può valorizzare anche un solo elemento tra quelli indicati dalla norma; la valutazione è rimessa al merito e non è sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità.
Circostanze attenuanti generiche: la loro concessione può essere negata anche se risultano elementi favorevoli isolati; il giudice di merito non è obbligato a elencare e valorizzare tutti i criteri dell'art. 133 purché la motivazione sia logica e adeguata.
art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 286/1998
Attenuante speciale per taluni reati connessi all'immigrazione: per essere riconosciuta la 'collaborazione' deve consistere in un apporto concreto, reale e utile alle indagini; confessioni generiche o dichiarazioni che semplicemente riscontrano il quadro emerso dalle indagini non sono sufficienti.
art. 318 cod. pen. e art. 319 cod. pen.
Distinzione tra corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318) e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319): la qualificazione dipende dalle modalità e dalla stabilità dell'asservimento del pubblico ufficiale agli interessi del privato; uno stabile 'asservimento' con atti anche formalmente legittimi ma orientati al vantaggio privato può integrare art. 319.
Attenuante per partecipazione di minima importanza: non trova applicazione quando una norma speciale prevede una diversa disciplina (es. circostanze aggravanti per numero dei partecipanti in materia di immigrazione clandestina), e il giudice deve valutare la funzione e il ruolo concreto svolto dal concorrente.
Continuazione: richiede l'esistenza di un disegno criminoso unitario; la mera reiterazione di reati simili non basta a configurare continuazione se mancano elementi che dimostrino un progetto unitario.
Principi di correlazione tra imputazione e sentenza e garanzie di difesa: il mutamento del fatto è rilevante solo se radicale e pregiudica concretamente la possibilità di contraddire; la Corte di merito deve garantire il contraddittorio e può ritualmente rinviare l'udienza per deliberare sul complesso del fascicolo senza violare il diritto di difesa, salvo concreto pregiudizio.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Motivi di cassazione per vizio di motivazione: la Cassazione sindaca i vizi logici e giuridici della motivazione del giudice di merito; non può invece rivalutare i fatti se la motivazione non è manifestamente illogica.
Attenuante per risarcimento del danno: richiede che la riparazione sia integrale e, di regola, antecedente al giudizio; somme offerte durante il processo possono risultare insufficienti se non integrali o non tempestive.
Massime di principio
- Se in appello le parti concordano un 'concordato' ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. molte questioni rinunciate non sono sindacabili in Cassazione: il ricorso sarà inammissibile se attacca punti rinunciati salvo profili di illegittimità della pena.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o contraddittoria; il giudice può basarsi anche su un solo elemento significativo tra quelli dell'art. 133 c.p.
- La riconoscibilità di attenuanti speciali per collaborazione richiede un contributo concreto e utilizzabile dalle indagini; confessioni generiche o elementi già emersi dalle indagini spesso non bastano.
- La distinzione tra corruzione ex art. 319 e condotte ai sensi dell'art. 318 dipende dalla stabilità e dalla modalità dell'asservimento del pubblico ufficiale: una condotta continuativa e orientata al vantaggio del privato giustifica l'applicazione di art. 319.
- La Cassazione non procede a una riconsiderazione dei fatti; le doglianze che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili se non accompagnate da specifici profili di vizio logico-giuridico della motivazione.
- Perché il risarcimento del danno valga come attenuante (art. 62 n.6) occorre che sia integrale e tempestivo; offerte tardive o parziali possono non essere ritenute sufficienti.
- Per l'applicazione del vincolo di continuazione occorre dimostrare un disegno criminoso unitario; la mera somiglianza o reiterazione di comportamenti illeciti non è sempre sufficiente.
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