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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20131/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di mediazione immobiliare per il pagamento di provvigioni maturate in relazione a un incarico di mediazione relativo alla vendita di un immobile. La destinataria del decreto proponeva opposizione sostenendo, in sintesi, che il mediatore avesse rinunciato all'incarico e a ogni compenso durante un incontro avvenuto presso lo studio del suo commercialista, con distruzione della lettera di incarico; che il rapporto si fosse quindi risolto per mutuo consenso; che il successivo acquisto dell'immobile fosse stato concluso grazie a un diverso mediatore; e che, in ogni caso, la clausola sul doppio della provvigione fosse nulla perché vessatoria e non sottoscritta. Il Tribunale accoglieva l'opposizione e la Corte d'appello confermava, ritenendo sciolto il rapporto e non dovuta alcuna provvigione. In cassazione la società ricorrente deduceva violazione di norme sostanziali e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la rinuncia non poteva riguardare un credito non ancora sorto e che, in presenza del nesso causale tra attività svolta e conclusione dell'affare, il diritto alla provvigione sarebbe comunque dovuto ex art. 1755 c.c.; inoltre contestava la validità della rinuncia a un credito futuro o eventuale, assumendone la nullità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato che la Corte d'appello non aveva valorizzato una mera rinuncia a un credito ancora non maturato, ma una più ampia rinuncia espressa all'incarico di mediazione, con conseguente scioglimento consensuale del rapporto ex art. 1372 c.c., accompagnata anche dalla rinuncia al compenso. Ha inoltre precisato che la rinuncia può riguardare diritti futuri ed eventuali, purché determinati o determinabili e disponibili, come nel caso del credito provvigionale derivante da un rapporto di mediazione già in essere e disciplinato quanto al compenso. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È invocato come parametro del motivo per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È invocato come parametro del motivo per omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 1236 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul tema della rinuncia/remissione del debito.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle censure sulla validità del negozio.

  • art. 1324 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle censure sulla validità del negozio.

  • art. 1325 n. 2 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle censure sulla validità del negozio.

  • art. 1372 c.c.

    Lo scioglimento del rapporto di mediazione è ricondotto al mutuo consenso, con efficacia ex nunc; il giudice può accertare se il negozio risolutivo abbia anche valore liberatorio rispetto agli effetti del rapporto originario.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della rinuncia o della clausola.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della rinuncia o della clausola.

  • art. 1755 c.c.

    La provvigione del mediatore sorge in astratto solo se l'affare è concluso per effetto del suo intervento, ma nel caso concreto il diritto è escluso per effetto della rinuncia al mandato e al compenso concordata tra le parti.

  • art. 1757 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla provvigione del mediatore.

  • art. 1758 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla provvigione del mediatore.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata nel procedimento camerale di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Lo scioglimento consensuale di un rapporto di mediazione può essere accertato dal giudice sulla base di fatti concludenti, e il relativo accordo può avere anche effetto liberatorio rispetto ai diritti derivanti dal rapporto originario, se ciò risulta dalla volontà delle parti.
  • La rinuncia può avere ad oggetto anche un diritto futuro ed eventuale, purché il diritto sia determinato o determinabile nel suo contenuto e nella sua estensione e sia disponibile; non è quindi invalida per il solo fatto che il credito non sia ancora sorto al momento della dichiarazione.
  • Nel rapporto di mediazione, se le parti convengono la cessazione dell'incarico e contestualmente la rinuncia al compenso, il mediatore non può pretendere successivamente la provvigione, anche se l'affare venga poi concluso da altri e anche se il suo apporto iniziale abbia favorito la trattativa.
  • Ai fini della spettanza della provvigione del mediatore, non basta in astratto il nesso causale tra attività svolta e conclusione dell'affare quando risulti che il credito è stato validamente abdicato nell'ambito di un accordo di scioglimento del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieMediazione
RamiContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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