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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29185/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Foggia del 26/07/2022 che aveva parzialmente accolto l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del 03/03/2022. L'indagato contestava: 1) la legittimità del duplice sequestro di prodotti e denaro e la possibilità di collegare al reato associativo il prodotto/profitto dei reati-fine; 2) la carenza di motivazione del periculum in mora nel decreto originario, che il riesame non avrebbe potuto sanare; 3) la mancata dimostrazione del fumus per ciascun addebito; 4) in particolare l'assenza di fumus rispetto al capo 13) (detenzione di prodotti adulterati/contraffatti); 5) l'eccessiva quantificazione del profitto sequestrato, anche in relazione a reati prescritti e alla reale entità dei litri soggetti ad accisa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corrette le motivazioni del Tribunale del riesame: 1) ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 504/1995 sono sequestrabili sia i prodotti/materie prime che il profitto/risparmio d'imposta; 2) le disposizioni speciali sulla confisca per il crimine transnazionale (l. n.146/2006, art.11) si aggiungono ma non sostituiscono l'art.44; 3) il periculum in mora era adeguatamente motivato nel decreto e ulteriormente ampliato dal riesame considerando la qualità di promotore del Casanova e il rischio di dispersione dei beni; 4) il fumus è stato adeguatamente ricostruito sulla base degli atti d'indagine, con la precisazione che alcuni profili (es. analisi chimiche) richiederanno approfondimento dibattimentale; 5) la quantificazione del profitto è stata motivata indicando i litri interessati e i criteri di calcolo, come richiesto dalla giurisprudenza consolidata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 504 del 1995, art. 44

    Consente il sequestro sia dei prodotti, materie prime e mezzi utilizzati per commettere il reato, sia del profitto/risparmio d'imposta derivante dall'evasione; entrambi i sequestri sono compatibili e applicabili congiuntamente

  • Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 11

    Prevede misure speciali di confisca obbligatoria e per equivalente per i reati transnazionali che si aggiungono, per la parte di interesse, alle discipline ordinarie (non le sostituiscono)

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Stabilisce l'onere delle spese del procedimento per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende e al principio relativo alla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 6 n. 29960/2022; Sez. 1 n. 7860/2015; Sez. 3 n. 14044/2017 e n. 26721/2015)

    Principi interpretativi: il profitto dell'associazione è fondamentalmente la sommatoria dei profitti derivanti dai reati-fine; il giudice cautelare deve motivare espressamente i criteri usati per la quantificazione del profitto sequestrabile

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo può legittimamente riguardare sia i beni materiali (prodotti, materie prime, mezzi) sia il profitto o il risparmio d'imposta risultante dall'evasione: non si tratta di misure necessariamente alternative ma complementari ai sensi dell'art.44 d.lgs.504/1995
  • In ipotesi di associazione per delinquere transnazionale il profitto dell'associazione può essere considerato come la somma dei profitti derivanti dai singoli reati-fine e sequestrabile anche autonomamente rispetto ai profitti attribuibili ai singoli associati
  • La motivazione sul periculum in mora contenuta nel decreto originario può essere integrata e meglio esplicitata dal giudice del riesame se ne sussistono ragioni concrete (es. rischio di dispersione dei beni da parte del promotore/organizzatore)
  • Le censure generiche sul fumus non sono sufficienti in sede di legittimità: il giudice di legittimità non riesamina fatti e valutazioni probatorie compiute dai giudici della cautela, salvo vizi di diritto o motivazioni macroscopicamente carenti
  • La quantificazione del profitto ai fini del sequestro cautelare deve essere motivata esplicitamente indicando i criteri e i parametri (es. quantità di prodotto, aliquote, risparmio unitario) utilizzati per il calcolo
  • Le questioni che richiedono accertamenti tecnici (es. analisi chimiche sui prodotti) possono giustificare un giudizio cautelare basato sull'informativa di polizia giudiziaria, riservando l'approfondimento nel dibattimento

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