Cassazione Penale, Sentenza n. 29185/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Foggia del 26/07/2022 che aveva parzialmente accolto l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del 03/03/2022. L'indagato contestava: 1) la legittimità del duplice sequestro di prodotti e denaro e la possibilità di collegare al reato associativo il prodotto/profitto dei reati-fine; 2) la carenza di motivazione del periculum in mora nel decreto originario, che il riesame non avrebbe potuto sanare; 3) la mancata dimostrazione del fumus per ciascun addebito; 4) in particolare l'assenza di fumus rispetto al capo 13) (detenzione di prodotti adulterati/contraffatti); 5) l'eccessiva quantificazione del profitto sequestrato, anche in relazione a reati prescritti e alla reale entità dei litri soggetti ad accisa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corrette le motivazioni del Tribunale del riesame: 1) ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 504/1995 sono sequestrabili sia i prodotti/materie prime che il profitto/risparmio d'imposta; 2) le disposizioni speciali sulla confisca per il crimine transnazionale (l. n.146/2006, art.11) si aggiungono ma non sostituiscono l'art.44; 3) il periculum in mora era adeguatamente motivato nel decreto e ulteriormente ampliato dal riesame considerando la qualità di promotore del Casanova e il rischio di dispersione dei beni; 4) il fumus è stato adeguatamente ricostruito sulla base degli atti d'indagine, con la precisazione che alcuni profili (es. analisi chimiche) richiederanno approfondimento dibattimentale; 5) la quantificazione del profitto è stata motivata indicando i litri interessati e i criteri di calcolo, come richiesto dalla giurisprudenza consolidata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504 del 1995, art. 44
Consente il sequestro sia dei prodotti, materie prime e mezzi utilizzati per commettere il reato, sia del profitto/risparmio d'imposta derivante dall'evasione; entrambi i sequestri sono compatibili e applicabili congiuntamente
Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 11
Prevede misure speciali di confisca obbligatoria e per equivalente per i reati transnazionali che si aggiungono, per la parte di interesse, alle discipline ordinarie (non le sostituiscono)
Codice di procedura penale, art. 616
Stabilisce l'onere delle spese del procedimento per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende e al principio relativo alla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 6 n. 29960/2022; Sez. 1 n. 7860/2015; Sez. 3 n. 14044/2017 e n. 26721/2015)
Principi interpretativi: il profitto dell'associazione è fondamentalmente la sommatoria dei profitti derivanti dai reati-fine; il giudice cautelare deve motivare espressamente i criteri usati per la quantificazione del profitto sequestrabile
Massime di principio
- Il sequestro preventivo può legittimamente riguardare sia i beni materiali (prodotti, materie prime, mezzi) sia il profitto o il risparmio d'imposta risultante dall'evasione: non si tratta di misure necessariamente alternative ma complementari ai sensi dell'art.44 d.lgs.504/1995
- In ipotesi di associazione per delinquere transnazionale il profitto dell'associazione può essere considerato come la somma dei profitti derivanti dai singoli reati-fine e sequestrabile anche autonomamente rispetto ai profitti attribuibili ai singoli associati
- La motivazione sul periculum in mora contenuta nel decreto originario può essere integrata e meglio esplicitata dal giudice del riesame se ne sussistono ragioni concrete (es. rischio di dispersione dei beni da parte del promotore/organizzatore)
- Le censure generiche sul fumus non sono sufficienti in sede di legittimità: il giudice di legittimità non riesamina fatti e valutazioni probatorie compiute dai giudici della cautela, salvo vizi di diritto o motivazioni macroscopicamente carenti
- La quantificazione del profitto ai fini del sequestro cautelare deve essere motivata esplicitamente indicando i criteri e i parametri (es. quantità di prodotto, aliquote, risparmio unitario) utilizzati per il calcolo
- Le questioni che richiedono accertamenti tecnici (es. analisi chimiche sui prodotti) possono giustificare un giudizio cautelare basato sull'informativa di polizia giudiziaria, riservando l'approfondimento nel dibattimento
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