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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20539/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6051/2018 che aveva respinto l'opposizione di Orlando al decreto ingiuntivo per €3.732,00 emesso dal Condominio per contributi derivanti dalla delibera assembleare del 10/04/2008 relativa all'ammodernamento dell'impianto di ascensore. Il ricorrente deduceva omesso esame di fatti decisivi (richiesta di CTU sull'allacciamento di costruzioni abusive; sospensione del giudizio in ragione dell'inopponibilità della delibera per inesistenti tabelle millesimali, errata indicazione dei piani, mancanza del numero dei condomini e di quelli che utilizzavano la Tabella Ascensori), violazione dell'art.1137 c.c. per mancata prova della qualità dell'amministratore (S.A.T. s.r.l.), nullità della delibera, mancata ammissione/valutazione di documenti e di richieste istruttorie (interrogatorio, produzione ex art.210 c.p.c.), e deduzioni relative al mancato pagamento all'impresa esecutrice. In Cassazione il ricorrente ha inoltre depositato una memoria con nuove censure e documenti e chiesto il giuramento decisorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per inammissibilità e infondatezza delle censure. Ha ritenuto inammissibili le nuove censure e documenti prodotti in memoria, nonché il giuramento decisorio, atteso che in Cassazione non è ammessa nuova prova. Ha applicato il principio secondo cui la delibera assembleare costituisce titolo sufficiente per il credito condominiale e che vizi di annullabilità della delibera devono essere dedotti con apposita domanda di annullamento (anche come domanda riconvenzionale in sede di opposizione al decreto ingiuntivo), altrimenti non possono essere sindacati nel giudizio di opposizione. Ha inoltre richiamato la regola della 'doppia conforme' (art.348-ter c.p.c.) per escludere censure fondate sulle stesse ragioni di fatto già confermate in grado d'appello. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare al Condominio le spese di cassazione, liquidate in complessivi €2.300,00 (di cui €200,00 per esborsi), oltre oneri di legge; è stata altresì rilevata la sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per l'omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha osservato che molte censure erano valutazioni di fatto o novità non ammesse in Cassazione e pertanto inammissibili ai sensi delle categorie di vizio tassative dell'art.360.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Richiamato per la regola della 'doppia conforme': la sentenza di cassazione è inammissibile quando l'appello conferma la decisione di primo grado sulle medesime ragioni di fatto; usato per escludere l'accoglibilità di censure che ripetevano ragioni già decise.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiama l'onere di indicare in quale atto di primo grado siano state dedotte le nuove questioni per evitare la novità; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia adempiuto a tale onere, rendendo le censure inammissibili per novità.

  • art. 372 c.p.c.

    Citato in relazione al termine di quindici giorni per produzioni in Cassazione: la Corte ha rilevato che i documenti prodotti non rispettavano i limiti di ammissibilità e i termini previsti.

  • art. 378, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha richiamato la funzione meramente illustrativa della memoria in Cassazione, concludendo che il ricorrente aveva depositato nuove censure che esorbitavano da tale funzione.

  • art. 1137 c.c.

    Interpretato nel senso che la delibera assembleare che approva spese condominiali costituisce titolo sufficiente del credito del condominio; vizi rilevanti per l'annullamento devono essere impugnati con la procedura prevista dall'art.1137 (impugnazione/azione di annullamento), non possono essere rimesse in discussione liberamente nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

  • Cass. Sez. Unite n. 9839/2021

    Richiamata come principio giurisprudenziale: nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per contributi condominiali il giudice può sindacare la nullità o l'annullabilità della delibera solo se l'annullabilità è dedotta con apposita domanda; la Corte ha fatto propri questi orientamenti e li ha applicati al caso.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    Utilizzato per giustificare la correzione della motivazione della sentenza impugnata da parte della Cassazione senza alterare il dispositivo, in conformità alle sue competenze.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato nella contestazione del ricorrente (mancata produzione ex art.210), ma la Corte ha ritenuto tali deduzioni non decisive e non ammissibili in Cassazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - art.13, comma 1-quater

    Applicato per disporre l'ulteriore contributo unificato eventualmente dovuto dal ricorrente, pari a quello previsto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • In opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali la delibera assembleare di approvazione della spesa costituisce titolo sufficiente del credito; il giudice può limitarsi a verificare l'esistenza e la perdurante efficacia della deliberazione.
  • Vizi che comportano annullabilità della delibera (es. erronea ripartizione, vizi formali non radicali) devono essere impugnati con apposita domanda di annullamento (o come domanda riconvenzionale in sede di opposizione); in mancanza, non possono essere gratuitamenterisindacati nel giudizio di opposizione o in Cassazione.
  • Non è ammessa in Cassazione l'introduzione di nuove censure o di nuova prova/documentazione oltre i limiti e i termini di legge; le memorie non possono aggiungere fatti decisivi o nuove istanze probatorie.
  • La regola della 'doppia conforme' esclude il sindacato in Cassazione delle questioni di fatto decise allo stesso modo in primo e secondo grado; le censure basate sulle stesse ragioni di fatto sono inammissibili.
  • Non è possibile richiedere in Cassazione il giuramento decisorio o esperire nuove prove: il giudizio di legittimità è limitato al controllo di legge e non a nuova istruttoria.
  • Per evitare l'inammissibilità per novità, il ricorrente deve indicare chiaramente dove e quando ha dedotto determinate questioni nel processo di merito affinché siano oggetto di discussione e devolute al grado successivo.

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