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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04081/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all'anno 2007, con sanzioni, interessi e compensi di riscossione, emessa a seguito della decadenza da una rateizzazione concessa ai sensi dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997. La società contribuente aveva eccepito di avere presentato domanda di concordato preventivo, poi omologato, e sosteneva che da quel momento il credito erariale non fosse esigibile in via individuale e che, comunque, la sospensione dei pagamenti rateali impedisse la decadenza dal beneficio della rateazione e l'applicazione delle sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR aveva confermato, ritenendo legittima la sospensione della rateizzazione dopo il deposito della domanda di concordato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, denunciando violazione di norme tributarie e concorsuali sul presupposto che la cartella non fosse atto esecutivo e potesse essere validamente notificata anche in pendenza di concordato; secondo, deducendo che fosse comunque legittima la richiesta integrale delle sanzioni una volta maturata la decadenza dalla rateizzazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non aveva fondato la decisione sulla natura della cartella, ma sulla legittimità della sospensione del pagamento rateale dopo il deposito della domanda di concordato, ritenendo ingiustificata la cartella emessa per asserita decadenza. Ha poi rigettato il secondo motivo, affermando che, in pendenza di concordato preventivo, il debitore non può effettuare pagamenti di debiti pregressi e quindi non può decadere dalla rateazione né subire sanzioni per il mancato pagamento delle rate. Il ricorso dell'Agenzia è stato quindi respinto nel complesso e la decisione di merito è rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 3-bis d.lgs. n. 462 del 1997

    disciplina la rateizzazione dei debiti tributari; la Corte ritiene che, in pendenza di concordato preventivo, il debitore non possa decadere dalla rateazione se il mancato pagamento dipende dal vincolo concorsuale.

  • art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997

    richiamato per la disciplina sanzionatoria tributaria; la Corte esclude l'applicazione delle sanzioni quando il mancato pagamento è impedito dalla procedura concorsuale.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    norma richiamata quale base dell'iscrizione a ruolo e della cartella; la Corte non ne fonda la decisione, ma riconduce la cartella al contesto della decadenza dalla rateazione ritenuta illegittima.

  • art. 168 R.D. n. 267 del 1942

    la Corte valorizza il divieto di azioni esecutive e la regola concorsuale che impedisce al debitore di pagare debiti pregressi dalla presentazione della domanda di concordato.

  • art. 161 comma 7 R.D. n. 267 del 1942

    richiamato dalla CTR per affermare che, dopo il deposito della domanda, il debitore può compiere solo atti di ordinaria amministrazione e per quelli straordinari occorre autorizzazione del tribunale.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato in giurisprudenza per affermare che la possibilità di far valere la definizione agevolata o di far decorrere termini decadenziali è differita fino al venir meno dell'impedimento concorsuale.

Massime di principio

  • In pendenza di concordato preventivo, il divieto di pagare debiti pregressi impedisce al debitore di essere considerato decaduto dalla rateazione concessa per quei debiti, quando il mancato pagamento dipenda dal vincolo concorsuale.
  • La regola concorsuale prevale sulla disciplina tributaria di diritto pubblico e si estende anche all'Amministrazione finanziaria, con il limite di impedire l'irrogazione di sanzioni per il solo mancato pagamento di debiti anteriori alla procedura.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a censurare profili non decisivi della motivazione.
  • La cartella di pagamento può essere discussa sotto il profilo della sua natura, ma la sua legittimità resta comunque esclusa quando sia emessa per una decadenza dalla rateizzazione che non poteva verificarsi per effetto della procedura concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioConcordato preventivoImpugnazioni
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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