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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09358/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

L’ente previdenziale aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare, in privilegio ex art. 2751-bis, primo comma, n. 1, c.c., per complessivi euro 417.887,29, relativi ad anticipazioni del TFR e di mensilità corrisposte agli ex dipendenti della società, credito già oggetto di surroga nella precedente procedura di concordato preventivo. Il giudice delegato aveva respinto la domanda e il Tribunale aveva respinto l’opposizione allo stato passivo, qualificando la domanda come ultratardiva perché presentata oltre dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive. Il Tribunale aveva ritenuto che, sebbene la mancata comunicazione prevista dall’art. 92 l. fall. costituisca normalmente causa non imputabile del ritardo, la curatela potesse provare la conoscenza aliunde del fallimento. Tale conoscenza era stata desunta, in particolare, da una comunicazione della curatela del 30 novembre 2016, contenente l’indicazione che la domanda di insinuazione doveva essere presentata nelle forme di legge, nonché da ulteriori comunicazioni indirizzate alla procedura fallimentare. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 101 l. fall., contestando che la comunicazione potesse dimostrare la conoscenza aliunde del fallimento e sostenendo che il Tribunale avesse confuso la procedura concordataria con quella fallimentare. Con il secondo ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., lamentando il mancato esame delle deduzioni relative al contenuto della comunicazione e alle sue modalità di trasmissione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il decreto impugnato si era conformato al principio secondo cui, in caso di domanda ultratardiva di ammissione al passivo, la mancata comunicazione del curatore costituisce causa non imputabile del ritardo, ma il curatore può dimostrare che il creditore aveva comunque avuto conoscenza del fallimento. L’accertamento di tale conoscenza è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e logica. Il Tribunale aveva motivato adeguatamente tale accertamento, valorizzando la comunicazione formale del 30 novembre 2016 e ritenendo non plausibile la confusione tra concordato e fallimento. Le ulteriori censure miravano a ottenere una diversa rilettura degli atti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un preciso fatto storico controverso e decisivo, non il mancato esame di argomentazioni difensive o di questioni interpretative. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 8.000, oltre euro 200 per esborsi, spese forfettarie e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 92 l. fall.

    la mancata comunicazione ex art. 92 l. fall. avrebbe comunque determinato un vulnus ai suoi diritti di difesa

    La mancata comunicazione dell’apertura della procedura costituisce, in linea di principio, una causa non imputabile del ritardo nella presentazione della domanda di ammissione al passivo; tuttavia, la sua assenza non impedisce alla curatela di provare che il creditore abbia comunque conosciuto il fallimento aliunde.

  • art. 101, ultimo comma, l. fall.

    in tema di ammissione al passivo, nel caso di domanda cd. "supertardiva" o "ultratardiva" di cui all'art. 101, ultimo comma, l. fall., il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dalla citata norma, integra sì una causa non imputabile del ritardo da parte del creditore, ma il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento indipendentemente dalla ricezione dell'avviso predetto

    Per la domanda ultratardiva, il mancato avviso del curatore non rende automaticamente ammissibile la domanda: il creditore deve superare la presunzione di imputabilità del ritardo, mentre la curatela può dimostrare che il creditore aveva acquisito aliunde la notizia del fallimento.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni

    Il motivo di omesso esame è ammissibile solo quando individua un preciso fatto storico, controverso e decisivo, effettivamente pretermesso dal giudice; non può essere utilizzato per censurare il mancato esame di argomentazioni difensive o per ottenere una nuova valutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ove dovuto, l’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • In caso di domanda ultratardiva di ammissione al passivo, la mancata comunicazione del curatore prevista dalla legge fallimentare costituisce causa non imputabile del ritardo, ma la curatela può dimostrare che il creditore aveva comunque avuto conoscenza del fallimento aliunde; tale accertamento è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
  • La conoscenza aliunde del fallimento può essere desunta dal contenuto univoco delle comunicazioni provenienti dalla curatela e dalle circostanze del caso, senza che sia necessaria la ricezione della formale comunicazione prevista dalla legge fallimentare.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una diversa lettura degli atti istruttori o un nuovo accertamento sulla conoscenza del fallimento quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione congrua e logicamente coerente.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente un preciso fatto storico controverso e decisivo, non il mancato esame di argomentazioni difensive, questioni giuridiche o modalità alternative di valutazione della prova.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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