Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09720/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

Per l’anno d’imposta 2004 l’Agenzia delle entrate contestò alla società maggiori ricavi non contabilizzati per € 116.643,00, determinati applicando al costo del venduto una percentuale di ricarico del 56,66%, ottenuta dalla media aritmetica dei ricarichi sui prodotti maggiormente commercializzati, ridotta del 10% per i saldi. Ne derivarono maggiori IRES, IRAP e IVA e sanzioni. Sulla base della presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, furono inoltre notificati ai soci avvisi per redditi di capitale non dichiarati, con maggiori IRPEF e sanzioni. La Commissione tributaria provinciale di Napoli, riuniti i ricorsi, accolse le impugnazioni. In appello, la Commissione tributaria regionale della Campania accolse parzialmente il gravame dell’Agenzia e ridusse a € 78.211,41 il maggior imponibile della società, ritenendo legittimo l’accertamento induttivo e la ricostruzione mediante percentuale di ricarico; stimò inoltre in misura del 17,50% la riduzione per i saldi. I contribuenti proposero ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa motivazione sulla scelta della media aritmetica semplice invece della media ponderale. Deducevano che i prodotti venduti presentavano percentuali di ricarico notevolmente divergenti e che i ricarichi erano molto bassi nei periodi di saldo. Quanto all’avviso n. RED010200879/2009, uno dei contribuenti aveva aderito alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, presentando la domanda e versando la prima rata di € 241,32; nessuna parte aveva presentato istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020.

La decisione

La Corte ha dichiarato parzialmente estinto il processo limitatamente alla controversia relativa all’avviso n. RED010200879/2009: la definizione agevolata risultava perfezionata e, non essendo stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 né risultando un diniego, operava l’estinzione prevista dall’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018. Le relative spese restano a carico di chi le ha anticipate. Per le controversie relative agli avvisi n. REF03T802294/2008, n. REF01T802304/2008 e n. REF01T802306/2008, la Corte ha accolto l’unico motivo: la CTR aveva fornito una motivazione apparente sulla ricostruzione della percentuale di ricarico e aveva trascurato il principio per cui la scelta tra media semplice e media ponderale dipende dall’omogeneità o disomogeneità dei prodotti e dei relativi ricarichi. La sentenza è stata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Il testo disponibile si interrompe dopo l’indicazione del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    con l'unico motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., l'«[o]messa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio»

    La censura motivazionale è stata ritenuta fondata perché la CTR non aveva reso conoscibile il percorso logico seguito sulla ricostruzione della percentuale di ricarico e aveva omesso di valutare la questione della scelta tra media semplice e media ponderale.

  • art. 6, commi 12 e 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione, né risulta intervenuto diniego della definizione richiesta, il processo va dichiarato parzialmente estinto, a norma delle disposizioni appena citate, con riguardo alla controversia avente a oggetto l'avviso di accertamento n. RED010200879/2009

    In mancanza, entro il termine previsto, di un’istanza di trattazione e non risultando un diniego della definizione, il processo si estingue limitatamente alla controversia per la quale la definizione agevolata è stata richiesta; le relative spese restano a carico di chi le ha anticipate.

Massime di principio

  • Nell’accertamento tributario basato sulle percentuali di ricarico, la scelta tra media aritmetica semplice e media ponderale dipende dall’omogeneità o disomogeneità degli articoli e dei relativi ricarichi: la media semplice è utilizzabile quando la merce è omogenea, ma non quando vi è una notevole differenza di valore tra i prodotti e quelli più venduti presentano un ricarico molto inferiore a quello medio.
  • La media aritmetica semplice ha valore indiziario per ricostruire i margini di guadagno sulle vendite non contabilizzate; la sua applicazione presuppone che non risulti, né sia eccepita e provata dal contribuente, la significativa disomogeneità dei prodotti e dei ricarichi rilevante per preferire la media ponderale.
  • La decisione sulla scelta del criterio di calcolo costituisce apprezzamento di merito, da compiere considerando in fatto l’omogeneità o disomogeneità degli articoli e dei relativi ricarichi; il giudice deve dare conto di tale valutazione e non può limitarsi a rilevare che non esistono disposizioni che impongano la media ponderale.
  • Una motivazione è meramente apparente quando è obiettivamente inidonea a rendere conoscibile il ragionamento seguito dal giudice per formare il proprio convincimento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.